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Document 31988R4101
Council Regulation (EEC) No 4101/88 of 16 December 1988 opening, allocating and providing for the administration of a Community tariff quota for newsprint (1989) and extending this quota to include certain other types of paper
REGOLAMENTO (CEE) N. 4101/88 DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 1988 relativo all' apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di carta da giornale (1989) e relativo all' estensione del beneficio dello stesso contingente a talune altre carte
REGOLAMENTO (CEE) N. 4101/88 DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 1988 relativo all' apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di carta da giornale (1989) e relativo all' estensione del beneficio dello stesso contingente a talune altre carte
GU L 363 del 30.12.1988, p. 31–34
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1989
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modified by | 31989R3379 | modifica | articolo 1 | 18/11/1989 |
REGOLAMENTO (CEE) N. 4101/88 DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 1988 relativo all' apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di carta da giornale (1989) e relativo all' estensione del beneficio dello stesso contingente a talune altre carte -
Gazzetta ufficiale n. L 363 del 30/12/1988 pag. 0031 - 0034
REGOLAMENTO (CEE) N. 4101/88 DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 1988 relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di carta da giornale (1989) e relativo all'estensione del beneficio dello stesso contingente a talune altre carte IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113, vista la proposta della Commissione, considerando che, per la carta da giornali, la Comunità ha deciso di concludere un accordo che prevede, in particolare, l'apertura di un contingente tariffario comunitario annuo di 650 000 tonnellate, di cui 600 000 tonnellate, conformemente all'articolo XIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, sono riservate fino al 30 novembre di ogni anno ai soli prodotti provenienti dal Canada; che questo accordo prevede anche che, a decorrere dal 30 novembre di ogni anno, i residui non utilizzati al 29 novembre possono coprire le importazioni di carta da giornali di qualsiasi provenienza; che occorre dunque aprire per il 1989 e per il prodotto in questione un contingente tariffario comunitario globale di 650 000 tonnellate in esenzione da dazi doganali, suddivise come specificato qui di seguito; considerando che è opportuno estendere il beneficio del contingente tariffario in questione a talune carte che rispondono a tutti i requisiti riportati nella nota complementare del capitolo 48, salvo per quanto riguarda le linee d'acqua; considerando che è opportuno garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori a detto contingente nonché l'applicazione ininterrotta del tasso previsto per tale contingente a tutte le importazioni del prodotto in questione fino al suo esaurimento; che un sistema d'utilizzazione del contingente tariffario comunitario, fondato su una ripartizione tra gli Stati membri, è atto a rispettare la natura comunitaria di detto contingente tenendo conto dei principi sopra enunciati; che, per rispecchiare il più possibile l'effettiva evoluzione del mercato del prodotto in questione, tale ripartizione deve essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni provenienti dai paesi terzi le quali non beneficiano di una simile preferenza durante un periodo di riferimento rappresentativo, ed in base alle prospettive economiche per l'anno contingentale considerato; considerando che, negli ultimi tre anni per cui sono disponibili dati statistici completi, le importazioni di ciascuno degli Stati membri rappresentano, rispetto alle importazioni totali del prodotto in questione provenienti da paesi terzi che non beneficiano di un regime preferenziale equivalente, le percentuali seguenti: - - in provenienza dal Canada: 1985 1986 1987 Benelux 3,81 10,11 6,95 Danimarca 0,01 0,04 0,04 Germania 15,18 22,62 23,26 Grecia 0,01 0, 0, Spagna 1,05 0,88 0,88 Francia 0,82 3,31 4,97 Irlanda 1,10 1,08 0,79 Italia 2,34 1,68 3,44 Portogallo 0,09 0,22 1,20 Regno Unito 75,59 60,06 58,47 - in provenienza da altri paesi: 1985 1986 1987 Benelux 1,75 2,01 2,57 Danimarca 0, 0, 0, Germania 39,39 27,80 24,06 Grecia 10,11 15,12 27,09 Spagna 24,52 3,49 1,46 Francia 2,20 1,21 0,34 Irlanda 0,01 0,01 0,01 Italia 0,53 21,97 23,57 Portogallo 7,79 6,12 4,24 Regno Unito 13,70 22,27 16,66 considerando che per il 1989 è necessario mantenere le quote per gli Stati membri, in considerazione del fatto che le amministrazioni degli Stati membri non possono creare fin dal 1989 la base amministrativa e tecnica per una gestione comunitaria del contingente; considerando che, tenuto conto di questi elementi, della prevedibile evoluzione del mercato della carta da giornale in generale, della produzione comunitaria durante l'anno 1989 in particolare e dell'utilizzazione effettiva dei contingenti aperti per gli anni 1986, 1987 e 1988, la percentuale di partecipazione iniziale ai volumi contingentali può approssimativamente essere stabilita come segue: Volume di 600 000 tonnellate Volume di 50 000 tonnellate Benelux 7,16 2,13 Danimarca 0,03 0,01 Germania 20,88 29,34 Grecia 0,01 17,84 Spagna 0,93 7,84 Francia 3,31 1,16 Irlanda 0,97 0,01 Italia 2,56 17,38 Portogallo 0,58 5,90 Regno Unito 63,57 18,39 considerando che, per tener conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni del suddetto prodotto, è opportuno dividere in due parti il volume contingentale, ripartendo la prima parte tra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva destinata a soddisfare ulteriormente la necessità degli Stati membri che hanno esaurito la propria quota iniziale; che, per dare agli importatori una certa sicurezza, sempre permettendo uno smercio soddisfacente della produzione comunitaria, è opportuno fissare la prima parte del contingente comunitario ad un livello che potrebbe essere pari al 75 % ed al 67 % circa del volume contingentale; considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente; che, per tener conto di questo fatto ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ciascuno Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la propria quota iniziale, procede al prelievo di una quota complementare dalla riserva corrispondente; che questo prelievo deve essere effettuato, da ogni Stato membro, quando ognuna delle sue quote complementari è quasi totalmente utilizzata, e ciò tante volte quanto lo permette la riserva; che le quote iniziali e complementari devono essere valide fino alle fine del periodo contingentale; che questo sistema di gestione richiede una collaborazione stretta tra gli Stati membri e la Commissione che deve soprattutto poter verificare continuamente il grado di esaurimento del volume del contingente e informarne gli Stati membri; considerando che se nel corso del periodo contingentale la riserva comunitaria è quasi interamente utilizzata, è indispensabile che gli Stati membri riversino in questa riserva la totalità della frazione non utilizzata della loro quota iniziale e degli eventuali prelievi e ciò per evitare che una parte del contingente tariffario comunitario resti inutilizzata in uno Stato membro, mentre potrebbe essere utilizzata in altri; considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989 il dazio applicabile all'importazione del prodotto sottoelencato è sospeso ai livelli ed entro i limiti del contingente tariffario comunitario indicato a lato: Numero d'ordine Codice NC Designazione delle merci importo contingentale (in t) Aliquota dei dazi (in %) 09.0015 4801 00 10 Carta da giornale (¹): - in provenienza dal Canada 600 000 0 09.0017 - in provenienza da altri paesi terzi 50 000 0 (¹) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. 2. Nei limiti di detto contingente tariffario, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano i dazi calcolati conformemente alle disposizioni fissate in materia nell'atto di adesione. 3. Non sono imputabili a questo contingente tariffario le importazioni della carta da giornale che già beneficiano dell'esenzione da dazio doganale in virtù di un altro regime tariffario preferenziale. 4. Senza pregiudizio degli obblighi internazionali della Comunità, gli Stati membri possono imputare al contingente tariffario in questione le altre carte che rispondono, a prescindere dalle linee d'acqua, alla definizione della carta da giornale riportata nella nota complementare 1 del capi- tolo 48 e che rientrano nel codice NC 4801 00 90. Articolo 2 A decorrere dal 30 novembre 1989 i residui dei volumi indicati nell'paragrafo 1 che non sono stati effettivamente utilizzati al 29 novembre 1989 che possono non esserlo prima del 31 dicembre 1989 possono coprire le importazioni dei prodotti in questione tanto se provengono dal Canada quanto se provengono da un altro paese terzo. Articolo 3 1. Una prima parte di ciascuno dei volumi di cui all'articolo 1, paragrafo 1 rispettivamente pari a 450 000 tonnellate per il contingente di cui al numero d'ordine 09.0015, e 33 500 tonnellate per il contingente di cui al numero d'ordine 09.0017, è ripartita tra gli Stati membri; le quote che, fatto salvo l'articolo 6, sono valide dal 1° gennaio sino al 31 dicembre 1989 corrispondono alle quantità seguenti: Volume di cui al numero d'ordine 09.0015 Volume di cui al numero d'ordine 09.0017 Benelux 29 700 526 Danimarca 90 3 Germania 85 635 9 135 Grecia 45 5 049 Spagna 4 680 4 422 Francia 6 210 999 Irlanda 4 680 3 Italia 9 090 6 744 Portogallo 450 1 095 Regno Unito 309 240 5 524 2. Le seconde parti, rispettivamente di 150 000 e 16 500 tonnellate, costituiscono la riserva. Articolo 4 1. Qualora una delle quote iniziali di uno Stato membro, fissate nell'articolo 3, paragrafo 1, sia utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo, sempreché la consistenza della riserva lo permetta, di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore. 2. Se, esaurita l'una o l'altra delle quote iniziali, la seconda quota prelevata da uno di questi Stati membri è utilizzata al 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, secondo le disposizioni del paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 5 % della propria quota iniziale. 3. Se, esaurita l'una o l'altra seconda quota, la terza quota prelevata da uno Stato membro è utilizzata al 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, secondo le disposizioni del paragrafo 1, al prelievo di una quarta quota uguale alla terza. 4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3 gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi se vi è motivo di ritenere che esse rischierebbero di non essere interamente utilizzate. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo. Articolo 5 Senza pregiudizio dell'articolo 6, le quote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 4 sono valide fino al 31 dicembre 1989. Articolo 6 1. Non appena la riserva di un contingente tariffario quale è definita all'articolo 3, paragrafo 2 è esaurita a concorrenza almeno dell'80 %, la Commissione lo notifica agli Stati membri. 2. In questo caso essa notifica agli Stati membri anche la data a decorrere da cui dovranno essere effettuati i prelievi secondo le disposizioni seguenti. Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica, comprensiva di una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto di cui al presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo sulla riserva comunitaria di un quantitativo corrispondente a questo fabbisogno. Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza ritardo alla Commissione. I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile del suddetto importo lo permetta. Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li riversa non appena possibile nella riserva. L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione secondo le stesse modalità. 3. Entro un termine fissato dalla Commissione a decorrere dalla data prevista al paragrafo 2, primo comma gli Stati membri devono riversare nella riserva la totalità dei quantitativi che, a questa data, non siano stati utilizzati come previsto all'articolo 8, paragrafo 4. Articolo 7 La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 3, 4 e 6 e informa ciascuno di essi, non appena le pervengono le notifiche, in merito al grado di utilizzazione delle riserve. Articolo 8 1. Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni utili affinché l'apertura delle quote complementari da essi prelevate in applicazione degli articoli 4 e 6 renda possibili senza discontinuità le imputazioni sulla loro parte cumulata del contingente comunitario. 2. Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni utili per garantire che le carte di cui all'articolo 1 soddisfino le condizioni prescritte, prima di essere ammesse al beneficio del presente contingente tariffario. In tal caso, la verifica dell'effettiva utilizzazione di dette carte per la destinazione speciale prescritta avviene in applicazione delle disposizioni comunitarie in materia. 3. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione il libero accesso alle quote loro attribuite. 4. Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni dei prodotti considerati presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica. Articolo 9 Su richiesta della Commissione gli Stati membri la informano delle importazioni effettivamente imputate alle loro quote. Articolo 10 Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento. Articolo 11 Il presente regolamento entra in vigore il 1g gennaio 1989. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1988. Per il Consiglio Il Presidente G. GENNIMATAS EWG:L000UMBI09.95 FF: 0UIT; SETUP: 01; Hoehe: 1738 mm; 446 Zeilen; 14259 Zeichen; Bediener: JUTT Pr.: B; Kunde: ................................