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Document 31988R4078

    REGOLAMENTO (CEE) N. 4078/88 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1988 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di fiori e boccioli di fiori freschi, recisi, originari d' Israele (1988/89)

    GU L 359 del 28.12.1988, p. 8–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/1989

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/4078/oj

    31988R4078

    REGOLAMENTO (CEE) N. 4078/88 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1988 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di fiori e boccioli di fiori freschi, recisi, originari d' Israele (1988/89) -

    Gazzetta ufficiale n. L 359 del 28/12/1988 pag. 0008 - 0010


    REGOLAMENTO (CEE) N. 4078/88 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1988 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di fiori e boccioli di fiori freschi, recisi, originari d'Israele (1988/89)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che il protocollo addizionale all'accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele (1) prevede all'articolo 2 che i fiori ed i boccioli di fiori, recisi, freschi, dei codici NC figuranti all'articolo 1, originari di tale paese, beneficiano, all'importazione nella Comunità, di dazi doganali ridotti nei limiti di un contingente tariffario comunitario annuo di 17 000 tonnellate;

    considerando che, entro questo limite, i dazi applicabili sono gradualmente soppressi nel corso degli stessi periodi e con lo stesso ritmo di quelli previsti agli articoli 75 e 243 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo; che per il periodo dal 1o dicembre 1988 al 31 ottobre 1989 i dazi contingentali sono pari al 62,5 % dei dazi di base del periodo dal 1o dicembre al 31 dicembre 1988 ed al 50 % dei dazi di base del periodo dal 1o gennaio al 31 ottobre 1989;

    considerando che entro i limiti di tale contingente tariffario il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi calcolati conformemente al regolamento (CEE) n. 4162/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che fissa il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con Israele e che modifica i regolamenti (CEE) n. 449/86 e (CEE) n. 2573/87 (2); che occorre quindi aprire il contingente tariffario in oggetto per il periodo dal 1o dicembre 1988 al 31 ottobre 1989 in ragione di un volume che, in virtù della clausola « pro rata temporis » compresa nel protocollo citato, è pari per questo periodo a 15 583 tonnellate;

    considerando che le rose a fiore grande e piccolo e i garofani uniflori e multiflori sono ammessi al beneficio di questo contingente solo alle condizioni fissate dal regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele e della Giordania (3), e che questi vantaggi tariffari si applicano solo alle importazioni per cui vengono rispettate determinate condizioni di prezzo; che Israele si è impegnato ad osservare la ripartizione tradizionale delle correnti di scambio tra le rose e i garofani;

    considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote previste per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento del contingente; che non occorre prevedere una ripartizione fra gli Stati membri, senza pregiudizio del prelievo, sul volume del contingente, dei quantitativi che corrispondono al loro fabbisogno in condizioni e secondo una procedura da terminare; che questo modo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento del contingente comunitario ed informarne gli Stati membri;

    considerando che, essendo il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato di Lussemburgo riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, qualsiasi operazione relativa alla gestione delle quote prelevate da detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1 1. Dal 1o dicembre 1988 al 31 ottobre 1989 i dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità dei prodotti discritti in appresso, originari d'Israele, sono sospesi ai livelli ed entro i limiti del contingente tariffario comunitario indicati a lato:

    Numero d'ordine Codice NC Designazione delle merci Paese d'origine Volume del contingente (in tonnellate) Dazio contingentale (in %) 09.1306 0603 10 51 0603 10 53 0603 10 55 0603 10 61 0603 10 65 0603 10 69 0603 10 11 0603 10 13 0603 10 15 0603 10 21 0603 10 25 0603 10 29 Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:

    freschi:

    dal 1o novembre al 31 maggio dal 1o giugno al 31 ottobre Israele 15 583 - Dal 1o dicembre al 31 dicembre 1988: 10,6 - Dal 1o gennaio al 31 maggio 1989: 8,5 - Dal 1o giugno al 31 ottobre 1989: 12 Nei limiti di questo contingente il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi calcolati in conformità del regolamento (CEE) n. 4162/87.

    2. La concessione del beneficio del contingente può essere interrotta, per le rose a fiore grande e per quelle a fiore piccolo, nonché per i garofani uniflori e multiflori, qualora si constati a livello della Comunità che le condizioni di prezzo stabilite nel regolamento (CEE) n. 4088/87 non sono rispettate.

    In tale caso, la Commissione ripristina, mediante regolamento, la riscossione dei dazi applicabili per i prodotti in causa e rimette eventualmente in vigore il presente regolamento alle date e per i prodotti e i periodi indicati nei regolamenti in questione.

    Articolo 2 Il contingente comunitario di cui all'articolo 1 è gestito dalla Commissione che può prendere qualsiasi misura amministrativa utile per assicurare la gestione efficace del contingente stesso.

    Articolo 3 Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica la quale include una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto oggetto del presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di un quantitativo corrispondente a questo fabbisogno.

    Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione della suddetta dichiarazione, devono essere trasmesse senza ritardo alla Commissione.

    I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile lo permetta.

    Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li riversa non appena possibile nel volume del contingente.

    L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande, se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume del contingente. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione secondo le stesse modalità.

    Articolo 4 1. Gli Stati membri prendono le disposizioni utili affinché i prelievi effettuati in applicazione dell'articolo 3 rendano possibili le imputazioni senza discontinuità sulle loro parti cumulate del contingente comunitario.

    2. Essi garantiscono agli importatori del prodotti in questione il libero accesso al contingente finché lo consente il saldo del volume del contingente.

    3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni dei prodotti in questione ai loro prelievi, man mano che tali prodotti sono presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

    4. Il grado di esaurimento del contingente viene relativo in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

    Articolo 5 A richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sul contingente.

    Articolo 6 Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

    Articolo 7 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o dicembre 1988.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1988.

    Per il Consiglio Il Presidente Th. PANGALOS (1) GU n. L 327 del 30. 11. 1988, pag. 36.

    (2) GU n. L 396 del 31. 12. 1987, pag. 1.

    (3) GU n. L 382 del 31. 12. 1987, pag. 22.

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