Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31988R3982

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3982/88 del Consiglio del 19 dicembre 1988 che adegua le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee e i coefficienti correttori applicabili a tali retribuzioni e pensioni

GU L 354 del 22.12.1988, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/3982/oj

31988R3982

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3982/88 del Consiglio del 19 dicembre 1988 che adegua le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee e i coefficienti correttori applicabili a tali retribuzioni e pensioni

Gazzetta ufficiale n. L 354 del 22/12/1988 pag. 0001 - 0004


REGOLAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N. 3982/88 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1988 che adegua le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee e i coefficienti correttori applicabili a tali retribuzioni e pensioni

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1) e modificati, da ultimo, dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 2339/88 (2), in particolare gli articoli 63, 64, 65 e 82 di detto statuto, nonché l'articolo 20, primo comma e l'articolo 64 di detto regime,

vista la decisione 81/101/Euratom, CECA, CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1981, che modifica il metodo di adeguamento delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità (3), modificata da ultimo dalla decisione 87/530/Euratom, CECA, CEE (4),

vista la proposta della Commissione,

considerando che, dall'esame delle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti sulla base della relazione elaborata dalla Commissione, risulta opportuno procedere ad un adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità a titolo dell'esame annuale 1988,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1 Con effetto al 1° luglio 1988:

a) all'articolo 66 dello statuto, la tabella degli stipendi base mensili è sostituita dalla tabella seguente:

Gradi Scatti 1 2 3 4 5 6 7 8 A 1 338 457 356 438 374 419 392 400 410 381 428 362 A 2 300 358 317 515 334 672 351 829 368 986 386 143 A 3 / LA 3 248 755 263 761 278 767 293 773 308 779 323 785 338 791 353 797 A 4 / LA 4 208 977 220 690 232 403 244 116 255 829 267 542 279 255 290 968 A 5 / LA 5 172 292 182 499 192 706 202 913 213 120 223 327 233 534 243 741 A 6 / LA 6 148 889 157 013 165 137 173 261 181 385 189 509 197 633 205 757 A 7 / LA 7 128 161 134 539 140 917 147 295 153 673 160 051 A 8 / LA 8 113 351 117 920 B 1 148 889 157 013 165 137 173 261 181 385 189 509 197 633 205 757 B 2 129 005 135 052 141 099 147 146 153 193 159 240 165 287 171 334 B 3 108 204 113 234 118 264 123 294 128 324 133 354 138 384 143 414 B 4 93 589 97 950 102 311 106 672 111 033 115 394 119 755 124 116 B 5 83 655 87 186 90 717 94 248 C 1 95 459 99 307 103 155 107 003 110 851 114 699 118 547 122 395 C 2 83 027 86 555 90 083 93 611 97 139 100 667 104 195 107 723 C 3 77 451 80 473 83 495 86 517 89 539 92 561 95 583 98 605 C 4 69 978 72 814 75 650 78 486 81 322 84 158 86 994 89 830 C 5 64 533 67 175 69 817 72 459 D 1 72 927 76 115 79 303 82 491 85 679 88 867 92 055 95 243 D 2 66 494 69 325 72 156 74 987 77 818 80 649 83 480 86 311 D 3 61 890 64 538 67 186 69 834 72 482 75 130 77 778 80 426 D 4 58 353 60 746 63 139 65 532 b) - all'articolo 1, paragrafo 1 dell'allegato VII dello statuto, l'importo di 4 954 FB è sostituito dall'importo di 5 122 FB;

- all'articolo 2, paragrafo 1 dell'allegato VII dello statuto, l'importo di 6 381 FB è sostituito dall'importo di 6 598 FB;

- all'articolo 69, seconda frase dello statuto e all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma dell'allegato VII, l'importo di 11 397 FB è sostituito dall'importo di 11 784 FB;

- all'articolo 3, primo comma dell'allegato VII dello statuto, l'importo di 5 701 FB è sostituito dall'importo di 5 895 FB.

Articolo 2 Con effetto al 1° luglio 1988, all'articolo 63 del regime applicabile agli altri agenti, la tabella degli stipendi base mensili è sostituita dalla tabella seguente:

Categoria Gruppi Classi 1 2 3 4 I 158 907 178 592 198 277 217 962 A II 115 331 126 569 137 807 149 045 III 96 919 101 237 105 555 109 873 B IV 93 107 102 220 111 333 120 446 V 73 134 77 953 82 772 87 591 C VI 69 553 73 648 77 743 81 838 VII 62 254 64 372 66 490 68 608 D VIII 56 267 59 580 62 893 66 206 IX 54 185 54 941 55 697 56 453 Articolo 3 Con effetto al 1° luglio 1988, l'importo dell'indennità forfettaria di cui all'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto è fissato a:

- 3 075 FB al mese, per i funzionari di grado C 4 o C 5,

- 4 713 FB al mese, per i funzionari di grado C 1, C 2 o C 3.

Articolo 4 Le pensioni maturate alla data del 1° luglio 1988 sono calcolate, a decorrere da tale data, in base alla tabella degli stipendi mensili di cui all'articolo 66 dello statuto, come modificata dall'articolo 1, lettera a) del presente regolamento.

Articolo 5 Con effetto al 1° luglio 1988, la data « 1° luglio 1987 » indicata all'articolo 63, secondo comma dello statuto è sostituita dalla data « 1° luglio 1988 ».

Articolo 6 1. Con effetto al 1o luglio 1988, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi o luoghi qui appresso elencati sono fissati come segue:

Belgio 100,0 Danimarca 131,7 Germania (tranne Berlino) 100,2 Berlino 109,9 Francia 110,0 Grecia 70,5 Irlanda 96,6 Italia (tranne Varese) 99,9 Varese 101,8 Lussemburgo 100,0 Paesi Bassi 91,0 Regno Unito (tranne Culham) 102,4 Culham 98,0 Spagna 86,1 (1) Portogallo 72,6 2. I coefficienti correttori applicabili alle pensioni sono fissati conformemente all'articolo 82, paragrafo 1 dello statuto.

Articolo 7 Con effetto al 1o luglio 1988, la tabella figurante all'articolo 10, paragrafo 1 dell'allegato VII dello statuto è sostituita dalla tabella seguente:

Per il funzionario che abbia diritto all'assegno di famiglia Per il funzionario che non abbia diritto all'assegno di famiglia Dal 1o al 15o giorno A partire dal 16o giorno Dal 1o al 15o giorno A partire dal 16o giorno FB per giorno di calendario A 1 - A 3 e LA 3 1 998 941 1 373 788 A 4 - A 8 e LA 4 - LA 8 e categoria B 1 939 879 1 315 687 Altri gradi 1 759 819 1 132 566 Articolo 8 Con effetto al 1o luglio 1988, gli importi delle indennità per servizi continui o a turni di cui all'articolo 1 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 (1) sono fissati a 8 911, 14 705 e 20 049 FB.

Articolo 9 Con effetto al 1o luglio 1988, agli importi indicati all'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 (2) si applica il coefficiente 3,188816.

Articolo 10 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1988.

Per il Consiglio Il Presidente Th. PANGALOS (1) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

(2) GU n. L 204 del 29. 7. 1988, pag. 5.

(3) GU n. L 386 del 31. 12. 1981, pag. 6.

(4) GU n. L 307 del 29. 10. 1987, pag. 40.

(5) Cifra provvisoria.

(6) GU n. L 38 del 13. 2. 1976, pag. 1.

(7) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 8.

56 267

59 580

62 893

66 206 //

IX

54 185

54 941

55 697

56 453 // // // // // //

ARTICOLO 3

CON EFFETTO AL 1* LUGLIO 1988, L'IMPORTO DELL'INDENNITA FORFETTARIA DI CUI ALL'ARTICOLO 4 BIS DELL'ALLEGATO VII DELLO STATUTO E FISSATO A :

_ 3 075 FB AL MESE, PER I FUNZIONARI DI GRADO C 4 O C 5,

_ 4 713 FB AL MESE, PER I FUNZIONARI DI GRADO C 1, C 2 O C 3 .

ARTICOLO 4

LE PENSIONI MATURATE ALLA DATA DEL 1* LUGLIO 1988 SONO CALCOLATE, A DECORRERE DA TALE DATA, IN BASE ALLA TABELLA DEGLI STIPENDI MENSILI DI CUI ALL'ARTICOLO 66 DELLO STATUTO, COME MODIFICATA DALL'ARTICOLO 1, LETTERA A ) DEL PRESENTE REGOLAMENTO .

ARTICOLO 5

CON EFFETTO AL 1* LUGLIO 1988, LA DATA " 1* LUGLIO 1987 " INDICATA ALL'ARTICOLO 63, SECONDO COMMA DELLO STATUTO E SOSTITUITA DALLA DATA " 1* LUGLIO 1988 ".

ARTICOLO 6

1 . CON EFFETTO AL 1O LUGLIO 1988, I COEFFICIENTI CORRETTORI APPLICABILI ALLA RETRIBUZIONE DEI FUNZIONARI E DEGLI ALTRI AGENTI IN SERVIZIO IN UNO DEI PAESI O LUOGHI QUI APPRESSO ELENCATI SONO FISSATI COME SEGUE :

BELGIO 100,0

DANIMARCA 131,7

GERMANIA ( TRANNE BERLINO ) 100,2

BERLINO 109,9

FRANCIA 110,0

GRECIA 70,5

IRLANDA 96,6

ITALIA ( TRANNE VARESE ) 99,9

VARESE 101,8

LUSSEMBURGO 100,0

PAESI BASSI 91,0

REGNO UNITO ( TRANNE CULHAM ) 102,4

CULHAM 98,0

SPAGNA 86,1 ( 1 )

PORTOGALLO 72,6

2 . I COEFFICIENTI CORRETTORI APPLICABILI ALLE PENSIONI SONO FISSATI CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 82, PARAGRAFO 1 DELLO STATUTO .

ARTICOLO 7

CON EFFETTO AL 1O LUGLIO 1988, LA TABELLA FIGURANTE ALL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 1 DELL'ALLEGATO VII DELLO STATUTO E SOSTITUITA DALLA TABELLA SEGUENTE :

1.2,3.4,5PER IL FUNZIONARIO CHE ABBIA DIRITTO ALL'ASSEGNO DI FAMIGLIA

PER IL FUNZIONARIO CHE NON ABBIA DIRITTO ALL'ASSEGNO DI FAMIGLIA

1.2.3.4.5 //

DAL 1O AL 15O GIORNO

A PARTIRE DAL 16O GIORNO

DAL 1O AL 15O GIORNO

A PARTIRE DAL 16O GIORNO // // // // //

1.2,5 //

FB PER GIORNO DI CALENDARIO // //

1.2.3.4.5A 1 _ A 3 E LA 3

1 998

941

1 373

788

A 4 _ A 8 E LA 4 _ LA 8 E CATEGORIA B

1 939

879

1 315

687

ALTRI GRADI

1 759

819

1 132

( 1 ) CIFRA PROVVISORIA .

ARTICOLO 8

CON EFFETTO AL 1O LUGLIO 1988, GLI IMPORTI DELLE INDENNITA PER SERVIZI CONTINUI O A TURNI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO ( CECA, CEE, EURATOM ) N . 300/76 ( 1 ) SONO FISSATI A 8 911, 14 705 E 20 049 FB .

ARTICOLO 9

CON EFFETTO AL 1O LUGLIO 1988, AGLI IMPORTI INDICATI ALL'ARTICOLO 4 DEL REGOLAMENTO ( CEE, EURATOM, CECA ) N . 260/68 ( 2 ) SI APPLICA IL COEFFICIENTE 3,188816 .

ARTICOLO 10

IL PRESENTE REGOLAMENTO ENTRA IN VIGORE IL GIORNO SUCCESSIVO ALLA PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITA EUROPEE .

IL PRESENTE REGOLAMENTO E OBBLIGATORIO IN TUTTI I SUOI ELEMENTI E DIRETTAMENTE APPLICABILE IN CIASCUNO DEGLI STATI MEMBRI .

FATTO A BRUXELLES, ADDI 19 DICEMBRE 1988 .

PER IL CONSIGLIO

IL PRESIDENTE

TH . PANGALOS

( 1 ) GU N . L 56 DEL 4 . 3 . 1968, PAG . 1 .

( 2 ) GU N . L 204 DEL 29 . 7 . 1988, PAG . 5 .

( 3 ) GU N . L 386 DEL 31 . 12 . 1981, PAG . 6 .

( 4 ) GU N . L 307 DEL 29 . 10 . 1987, PAG . 40 .

566 // // // // //

( 1 ) GU N . L 38 DEL 13 . 2 . 1976, PAG . 1 .

( 2 ) GU N . L 56 DEL 4 . 3 . 1968, PAG . 8 .

Top