EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31988R3888

REGOLAMENTO (CEE) N. 3888/88 DELLA COMMISSIONE del 14 dicembre 1988 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai siliciuri del codice NC 2850 00 70, originari del Brasile beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3635/87 del Consiglio

GU L 346 del 15.12.1988, p. 24–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1988

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/3888/oj

31988R3888

REGOLAMENTO (CEE) N. 3888/88 DELLA COMMISSIONE del 14 dicembre 1988 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai siliciuri del codice NC 2850 00 70, originari del Brasile beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3635/87 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 346 del 15/12/1988 pag. 0024 - 0024


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 3888/88 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 1988

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai siliciuri del codice NC 2850 00 70, originari del Brasile beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3635/87 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3635/87 del Consiglio, del 12 dicembre 1987, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1988 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 16,

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del suddetto regolamento, taluni prodotti originari di ciascuno dei paesi e territori elencati nell'allegato III, beneficiano della sospensione totale dei dazi doganali e sono sottoposti di norma ad una sorveglianza statistica trimestrale fondata sulla base di riferimento definita nell'articolo 15;

considerando che, ai sensi dell'articolo 15, se l'aumento delle importazioni in regime preferenziale di tali prodotti, originari di uno o più paesi beneficiari, provoca o rischia di provocare difficoltà economiche nella Comunità o in una regione della Comunità, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata dopo che la Commissione ha proceduto a uno scambio di informazioni appropriato con gli Stati membri; che al riguardo la base di riferimento da prendere in considerazione è in generale uguale al 5 % delle importazioni totali nella Comunità originarie dei paesi terzi nel 1986;

considerando che per i siliciuri del codice NC 2850 00 70 la base di riferimento è fissata a 306 000 ECU; che in data 1o settembre 1988, le importazioni di tali prodotti nella Comunità originari del Brasile hanno raggiunto per imputazione la base di riferimento in questione; che lo scambio di informazioni al quale ha proceduto la Commissione ha rivelato che il mantenimento del regime preferenziale rischia di provocare difficoltà economiche in una delle regioni delle Comunità; che pertanto è necessario ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti del Brasile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 18 dicembre 1988 la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3635/87 del Consiglio, è ripristinata per l'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari del Brasile:

1.2 // // // Codice NC // Designazione delle merci // // // 2850 00 70 // Siliciuri // //

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1988.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

(1) GU n. L 350 del 12. 12. 1987, pag. 1.

Top