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Document 31988R3719

    Regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione del 16 novembre 1988 che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli

    GU L 331 del 2.12.1988, p. 1–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2000; abrogato da 32000R1291

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/3719/oj

    31988R3719

    Regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione del 16 novembre 1988 che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli

    Gazzetta ufficiale n. L 331 del 02/12/1988 pag. 0001 - 0039
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 27 pag. 0226
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 27 pag. 0226


    REGOLAMENTO (CEE) N. 3719/88 DELLA COMMISSIONE del 16 novembre 1988 che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2221/88 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, l'articolo 15, paragrafo 5, l'articolo 16, paragrafo 6 e l'articolo 24, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti relativi ad organizzazioni comuni dei mercati nel settore dei prodotti agricoli,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2082/87 (4), che a suo tempo ha sostituito il regolamento (CEE) n. 193/75 (5), il quale aveva a sua volta sostituito il regolamento (CEE) n. 1373/70 (6), stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli; che le disposizioni di detto regolamento sono state a più riprese modificate, talvolta in modo sostanziale; che, ai fini di chiarezza e di efficienza amministrativa, è pertanto opportuno procedere ad una rielaborazione della regolamentazione applicabile in materia, apportandovi alcune modifiche che l'esperienza ha rivelato opportune;

    considerando che i regolamenti comunitari istitutivi dei titoli d'importazione di esportazione dispongono che qualsiasi importazione nella Comunità o qualsiasi esportazione fuori di questa è soggetta alla presentazione di detti titoli; che occore pertanto precisare il campo d'applicazione di questi ultimi, escludendo le operazioni che non costituiscono importazioni o esportazioni in senso stretto;

    considerando che, qualora taluni prodotti sono posti sotto il regime previsto dal regolamento (CEE) n. 1999/85 del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativo al regime del perfezionamento attivo (7), le autorità competenti possono consentire, in determinati casi, che i prodotti siano immessi in libera pratica allo stato naturale o previa trasformazione; che per garantire una buona gestione del mercato è opportuno esigere, in tal caso, la presentazione di un titolo d'importazione per il prodotto effettivamente immesso in libera pratica; che tuttavia, quando il prodotto effettivamente immesso in libera pratica è stato ottenuto a partire da prodotti di base provenienti in parte dai paesi terzi e in parte dal mercato comunitario, occorre prendere in considerazione unicamente i prodotti di base provenienti dai paesi terzi o i prodotti ottenuti dalla trasformazione di prodotti di base provenienti dai paesi terzi;

    considerando che i prelievi applicabili all'atto dell'immissione in libera pratica di prodotti che si trovano posti sotto il regime di perfezionamento attivo sono stabiliti dal regolamento (CEE) n. 1999/85; che non può pertanto essere ammesso che il titolo d'importazione presentato all'atto dell'immissione in libera pratica dei prodotti comporti la fissazione anticipata del prelievo; che può tuttavia accadere che il prelievo venga fissato nel quadro di una gara, come avviene attualmente per l'olio d'oliva; che in tal caso, il prelievo applicabile è indicato nel titolo d'importazione;

    considerando che i titoli d'importazione e di esportazione hanno lo scopo di garantire una gestione efficace dell'organizzazione comune dei mercati; che talune operazioni hanno per oggetto quantitativi modesti; che, nell'intento di semplificare le procedure amministrative, appare opportuno dispensare tali operazioni dalla presentazione dei titoli d'importazione o di esportazione;

    considerando che non occorre un titolo d'esportazione per l'approvvigionamento di natanti e aeromobili nella Comunità, se non è richiesta la fisssazione anticipata di un prelievo o di una restituzione; che, per i medesimi motivi, tale disposizione dovrebbe valere anche per le consegne effettuate alle piattaforme e alle navi da guerra nonché per le operazioni di approvvigionamento nei paesi terzi; che, per gli stessi motivi, è bene esonerare dalla presentazione dei titoli le operazioni contemplate nel regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1315/88 (9);

    considerando che, tenuto conto delle consuetudini esistenti nel commercio internazionale dei prodotti o delle merci in causa, è opportuno ammettere una certa tolleranza in ordine alla quantità dei prodotti importati o esportati rispetto a quella indicata nel titolo;

    considerando che, per consentire la realizzazione simultanea di più operazioni sulla base di uno stesso titolo, occorre prevedere il rilascio di estratti di titoli, aventi gli stessi effetti dei titoli da cui sono tratti;

    considerando che la regolamentazione comunitaria relativa ai diversi settori dell'organizzazione comune dei mercati agricoli dispone che i titoli d'importazione, di esportazione o di fissazione anticipata sono validi per un'operazione effettuata nella Comunità; che una tale norma esige l'adozione di disposizioni comuni relative alle modalità di compilazione e di utilizzazione di titoli, all'istituzione di formulari comunitari ed all'attuazione di metodi di collaborazione amministrativa tra Stati membri;

    considerando che i regolamenti comunitari istitutivi dei titoli suddetti dispongono che il rilascio degli stessi è subordinato alla costituzione di una cauzione a garanzia dell'impegno d'importare o di esportare durante il periodo di validità dei titoli; che occorre definire il momento in cui è assolto l'obbligo d'importare o di esportare;

    considerando che il titolo da utilizzare implica una fissazione anticipata della restituzione o del prelievo che è determinata in base alla classificazione tariffaria del prodotto; che, per taluni miscugli, la determinazione del tasso della restituzione o del prelievo non dipende dalla classificazione tariffaria del prodotto, bensì dalle norme specifiche all'uopo previste; che, pertanto, qualora il componente in base al quale sono calcolati la restituzione o il prelievo all'importazione applicabile al miscuglio non corrisponda alla classificazione tariffaria del miscuglio, occorre stabilire che il miscuglio importato o esportato non può beneficiare del tasso fissato in anticipo;

    considerando che talvolta vengono utilizzati titoli d'importazione per gestire regimi quantitativi all'importazione; che tale gestione è possibile soltanto quando si conoscono entro periodi di tempo relativamente brevi le importazioni effettuate tramite i titoli rilasciati; che in tal caso la presentazione delle prove di utilizzazione dei titoli non è solo richiesta nel quadro di una retta gestione amministrativa, ma diventa un elemento essenziale della gestione di questi regimi quantitativi; che la prova è fornita con la presentazione dell'esemplare n. 1 del titolo e, se del caso, degli estratti; che è possibile fornire la prova in questione entro un termine relativamente breve; che occorre pertanto fissare tale termine, che si applica quando vi fa riferimento la regolamentazione comunitaria sui titoli utilizzati per gestire i regimi quantitativi;

    considerando che l'importo della cauzione che deve essere costituita per ottenere un titolo può, in taluni casi, essere minimo; che, per non appesantire il compito delle amministrazioni competenti, è opportuno non esigere in tali casi la costituzione della cauzione;

    considerando che il titolo d'importazione o di esportazione conferisce il diritto di importare o di esportare; che esso deve essere pertanto presentato all'atto dell'accettazione della dichiarazione d'importazione o di esportazione;

    considerando che, nel caso delle procedure semplificate d'importazione o di esportazione, il titolo può essere presentato ai servizi doganali in un secondo tempo; che, tuttavia, l'importatore o l'esportatore deve essere in possesso del titolo alla data considerata come data di accettazione della dichiarazione d'importazione o di esportazione e tenere tale documento a disposizione dei servizi doganali;

    considerando che, in alcuni casi di esportazione in cui la presentazione di un titolo è richiesta soltanto per beneficiare di una fissazione anticipata, è possibile rendere più flessibile la regolamentazione in vigore e autorizzare gli Stati membri a instaurare una procedura semplificata per quanto riguarda il circuito amministrativo del documento; che, nel caso in cui un'autorità è competente sia per il rilascio del titolo, sia per il pagamento della restituzione all'esportazione, il titolo può essere conservato da detta autorità;

    considerando che, ai fini di una corretta gestione amministrativa, i titoli e gli estratti non possono essere modificati dopo il rilascio; che nondimeno, in caso di dubbio riguardante un errore imputabile all'organismo emittente o ad inesattezze evidenti e vertente sulle diciture figuranti nel titolo o nell'estratto, è opportuno istituire una procedura che consenta il ritiro dei titoli errati ed il rilascio di titoli opportunamente corretti;

    considerando che, se un prodotto è sottoposto ad uno dei regimi di cui al titolo IV, capitolo 1 del regolamento (CEE) n. 1062/87 della Commissione, del 27 marzo 1987, recante disposizioni di applicazione e misure di semplificazione del regime di transito comunitario (10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1469/88 (11), nessuna formalità dev'essere espletata presso l'ufficio doganale dal quale dipende la stazione di confine, qualora il transito inizi all'interno della Comunità e debba terminare all'esterno; che, in caso di applicazione di uno di tali regimi, è opportuno, per motivi di semplificazione della procedura amministrativa, prevedere modalità particolari per lo svincolo della cauzione;

    considerando che può verificarsi, in seguito a circostanze indipendenti dalla volontà dell'interessato, che il documento comprovante l'uscita dal territorio doganale della Comunità non possa essere presentato, anche se il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità o ha raggiunto la sua destinazione, nei casi di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3494/88 (13); che una tale situazione può creare intralcio al commercio; che, in tali casi, occorre riconoscere come equivalenti altri documenti;

    considerando che i regolamenti comunitari istitutivi dei titoli di cui sopra dispongono che la cauzione viene incamerata in tutto o in parte se, durante il periodo di validità del titolo, l'importazione o l'esportazione non è stata realizzata o lo è stata soltanto parzialmente; che è opportuno precisare le disposizioni applicabili in materia, specie in caso di mancata esecuzione per causa di forza maggiore degli impegni assunti; che in tali casi, l'obbligo di importare o esportare può essere considerato come annullato o la durata di validità del titolo può essere prorogata; che tuttavia, per evitare eventuali perturbazioni nella gestione di mercato, occorre limitare detta proroga a un periodo massimo di 6 mesi a decorrere dalla scadenza della validità iniziale;

    considerando che, per semplificare la procedura amministrativa, è opportuno prevedere che la cauzione possa essere integralmente svincolata quando l'importo totale incamerato è trascurabile;

    considerando che il regime applicabile a partire dal 1g marzo 1986 negli scambi fra la Comunità e il Portogallo nel corso della prima fase sarà quello in vigore prima dell'adesione;

    considerando che lo svincolo della cauzione costituita al momento del rilascio dei titoli è subordinato alla presentazione agli organismi competenti della prova che le merci in oggetto hanno lasciato il territorio doganale della Comunità entro 60 giorni a partire dalla data di accettazione della dichiarazione di esportazione;

    considerando che, data la peculiarità del regime transitorio per fasi, è opportuno prevedere che la cauzione al momento del rilascio di un titolo di esportazione sia svincolata a partire dal momento dell'immissione in consumo in Portogallo dei prodotti per i quali è stato rilasciato il titolo;

    considerando che, nel caso d'applicazione di un prelievo compensativo, è necessario prevedere in maniera chiara il momento in cui deve essere presentato il certificato d'importazione;

    considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (14), se l'ultimo giorno di un periodo di tempo è un giorno festivo, una domenica o un sabato, il periodo di tempo termina allo spirare del giorno lavorativo successivo; che, in virtù di tale disposizione, il periodo di utilizzazione dei titoli viene in alcuni casi prolungato; che la misura in causa, intesa a facilitare gli scambi, non deve avere per effetto di modificare le condizioni ecconomiche delle operazioni d'importazione o di esportazione;

    considerando che in alcuni settori dell'organizzazione comune dei mercati agricoli i titoli di esportazione vengono rilasciati soltanto dopo un periodo di riflessione; che tale periodo deve consentire di valutare la situazione del mercato e di sospendere eventualmente, soprattutto in caso di difficoltà, le domande pendenti, il che comporta il rigetto delle domande stesse; che occorre precisare che la possibilità di sospensione concerne anche i titoli chiesti nell'ambito dell'articolo 44 del presente regolamento e che, decorso il periodo di riflessione, la domanda di titolo non può più essere colpita da una nuova misura di sospensione;

    considerando che, a norma dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 754/76 del Consiglio, del 25 marzo 1976, relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci in reintroduzione nel territorio doganale della Comunità (15), i prodotti agricoli esportati in base a un titolo di esportazione o di fissazione anticipata beneficiano delle disposizioni di detto regolamento unicamente ove si ottemperi alle disposizioni comunitarie in materia di titoli; che per i prodotti che beneficiano delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 754/76 è necessario prevedere modalità particolari di applicazione del regime di titoli;

    considerando che alcune norme d'applicazione del regolamento (CEE) n. 754/76 sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 2945/76 della Commissione (16);

    considerando che l'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio, del 2 luglio 1979, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione (17), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3069/86 (18), ha previsto che le merci immesse in libera pratica corredate di un titolo d'importazione o di un titolo di prefissazione sono ammesse al beneficio del regime di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione solamente se è accertato che le autorità competenti hanno preso le misure necessarie per annullare gli effetti dell'operazione di immissione in libera pratica per quanto riguarda il titolo;

    considerando che l'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1574/80 della Commissione (19) ha previsto, in generale, talune modalità d'applicazione dell'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 1430/79, ed in particolare che le autorità incaricate del rilascio dei titoli debbono fornire un attestato;

    considerando che è necessario stabilire nel presente regolamento l'insieme delle modalità necessarie all'applicazione dell'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 1430/79; che, in taluni casi, è possibile soddisfare alle disposizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1430/79 senza dover utilizzare l'attestato di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1574/80;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    TITOLO I PORTATA DEL REGOLAMENTO Articolo 1 Fatte salve le deroghe previste dalla regolamentazione comunitaria specifica di taluni prodotti, il presente regolamento stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata, in appresso denominati "titoli", istituito o previsto dagli articoli seguenti:

    - articolo 19 del regolamento n. 136/66/CEE (grassi);

    - articolo 4 bis del regolamento n. 142/67/CEE (semi di colza, di ravizzone e di girasole);

    - articolo 13 del regolamento (CEE) n. 804/68 (latte e prodotti lattiero-caseari);

    - articolo 15 del regolamento (CEE) n. 805/68 e articolo 5 bis del regolamento (CEE) n. 885/68 (carni bovine);

    - articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2358/71 (sementi);

    - articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2727/75 (cereali);

    - articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2759/75 e articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2768/75 (carni suine);

    - articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2774/75 (uova);

    - articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2779/75 (pollame);

    - articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1418/76 (riso);

    - articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1837/80 (carni ovine e caprine);

    - articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3035/80 (prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato);

    - articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1785/81 (zucchero, isoglucosio);

    - articoli 14 e 15 del regolamento (CEE) n. 426/86 (prodotti trasformati a base di ortofrutticoli);

    - articolo 52 del regolamento (CEE) n. 822/87 (vini);

    TITOLO II CAMPO D'APPLICAZIONE DEI TITOLI Articolo 2 1. Nessun titolo è richiesto e può essere presentato per i prodotti:

    a) che non formano oggetto di immissione in libera pratica nella Comunità, o b) per i quali l'esportazione è effettuata - nel quadro di un regime doganale che consente l'importazione con sospensione dei dazi doganali, delle tasse di effetto equivalente o dei prelievi agricoli, ovvero - nel quadro del regime particolare che consente l'esportazione senza riscossione dei dazi all'esportazione, di cui all'articolo 28 del regolamento (CEE) n. 1999/85.

    2. Per quanto riguarda l'esportazione, si applicano le disposizioni del paragrafo 1, fatte salve le disposizioni particolari di cui all'articolo 3, paragrafo 4.

    Articolo 3 1. Qualora vengano immessi in libera pratica prodotti sottoposti al regime di perfezionamento attivo e non contenenti alcuni dei prodotti di base di cui al paragrafo 2, lettera a), è fatto obbligo di presentare un titolo d'importazione per il prodotto effettivamente immesso in libera pratica, sempreché quest'ultimo sia soggetto alla presentazione di un tale titolo.

    2. Qualora vengano immessi in libera pratica prodotti sottoposti ad uno dei regimi di cui al paragrafo 1 e contenenti contemporaneamente:

    a) uno o più prodotti di base che si trovano in una delle situazioni indicate all'articolo 9, paragrafo 2 del trattato, ma che attualmente non lo sono più dal momento che sono stati incorporati nel prodotto effettivamente immesso in libera pratica, e b) uno o più prodotti di base che non si trovano in una delle situazioni indicate all'articolo 9, paragrafo 2 del trattato,

    in deroga all'articolo 8, paragrafo 1, è fatto obbligo di presentare un titolo d'importazione per ciascuno dei prodotti di base, di cui alla lettera b), effettivamente utilizzato, sempreché essi siano soggetti alla presentazione di tale titolo.

    Tuttavia, il titolo d'importazione non deve essere presentato allorché il prodotto effettivamente immesso in libera pratica non è soggetto alla presentazione di tale titolo.

    3. Il titolo o i titoli d'importazione presentati all'atto dell'immissione in libera pratica di un prodotto nei casi indicati ai paragrafi 1 e 2 non possono comportare fissazione anticipata, fatte salve le disposizioni particolari relative a taluni prodotti agricoli.

    4. Negli scambi tra la Spagna, il Portogallo e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, il titolo o i titoli d'importazione di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere presentati al momento dell'applicazione del prelievo compensatore. Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano ai prodotti di cui all'articolo 259 dell'atto di adesione.

    5. All'atto dell'esportazione di un prodotto sottoposto ad uno dei regimi di cui al paragrafo 1 e contenente uno o più prodotti di base di cui al paragrafo 2, lettera a), è fatto obbligo di presentare un titolo di esportazione per ciascuno di questi prodotti di base, sempreché essi siano soggetti alla presentazione di tale titolo.

    Tuttavia, il titolo di esportazione non dev'essere presentato allorché il prodotto effettivamente esportato non è soggetto alla presentazione di tale titolo, fatte salve le disposizioni relative alla fissazione anticipata della restituzione di cui al successivo comma.

    All'atto dell'esportazione di prodotti composti che beneficiano di una restituzione all'esportazione fissata in anticipo per uno o più dei loro componenti, ai fini dell'applicazione del regime dei titoli viene presa in considerazione esclusivamente la situazione doganale di ciascuno dei componenti in causa.

    6. Per i prodotti di cui all'articolo 259 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo e per il periodo previsto dall'articolo 260 di detto atto, le disposizioni del paragrafo 4 si applicano mutatis mutandis.

    Articolo 4 1. In caso di assoggettamento al regime di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio (20), il titolo di esportazione da presentare o, eventualmente, il titolo di fissazione anticipata, è quello applicabile al prodotto trasformato da esportare o al prodotto di base, ai sensi del regolamento (CEE) n. 3035/80, da esportare sotto forma di merci.

    2. In caso di assoggettamento al regime di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 565/80, il titolo d'esportazione da presentare o, eventualmente, il titolo di fissazione anticipata, è quello applicabile al prodotto sottoposto a detto regime, o al prodotto di base, ai sensi del regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio (21), contenuto nella merce assoggettata a tale regime.

    Articolo 5 1. Non è richiesto e non può essere presentato alcun titolo per realizzare le operazioni:

    - previste dagli articoli 34, 38, 42, 43 e 44 del regolamento (CEE) n. 3665/87 o - prive di qualsiasi carattere commerciale, o - previste dal regolamento (CEE) n. 918/83, o - i cui quantitativi avrebbero richiesto il rilascio di un titolo per il quale l'importo della cauzione è inferiore o uguale a 5 ECU. Tuttavia, se il quantitativo, espresso in chilogrammi, per il quale la cauzione è uguale a 5 ECU, non è 50 o un multiplo di 50, si prende in considerazione la cauzione corrispondente al quantitativo, in chilogrammi, pari a 50 o al multiplo di 50 immediatamente superiore. Inoltre, se il titolo è rilasciato per capi, o su base analoga, e se l'importo di 5 ECU non corrisponde a un numero esatto di capi, si prende in considerazione la cauzione corrispondente al numero intero, per capi o su base analoga, immediatamente superiore.

    In deroga alle disposizioni del primo comma, un titolo deve essere presentato quando è richiesta la fissazione anticipata della restituzione o del prelievo e quando l'operazione di esportazione o importazione ha luogo nel quadro di un regime preferenziale il cui beneficio è accordato da un titolo.

    2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, sono considerate operazioni prive di qualsiasi carattere commerciale:

    a) all'importazione, quelle effettuate da privati o, nel caso di spedizioni, quelle destinate a privati e che rispondono a criteri stabiliti dalle disposizioni preliminari del titolo II C 2 della nomenclatura combinata;

    b) all'esportazione, quelle effettuate da privati e che rispondono, mutatis mutandis, ai criteri di cui alla let- tera a).

    Articolo 6 All'immissione in libera pratica di prodotti che beneficiano delle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 754/76, concernenti il cosiddetto "regime delle merci in reintroduzione" non è richiesto e non può essere presentato alcun titolo.

    Articolo 7 1. Non è richiesto e non può essere presentato alcun titolo d'esportazione all'atto dell'accettazione della dichiarazione di riesportazione di prodotti per i quali l'esportatore fornisca la prova che è stata presa, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 1430/79, una decisione favorevole di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione.

    2. Se l'esportazione di prodotti è subordinata alla presentazione di un titolo d'esportazione e se le autorità competenti accettano la dichiarazione di riesportazione prima di aver deliberato sulla domanda di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione, deve essere presentato un titolo d'esportazione. Quest'ultimo non può comportare la fissazione anticipata della restituzione o del prelievo all'esportazione.

    TITOLO III DISPOSIZIONI GENERALI Sezione 1 Portata dei titoli e degli estratti di titoli Articolo 8 1. Il titolo d'importazione o di esportazione autorizza e obbliga, rispettivamente, a importare o ad esportare sulla scorta del titolo stesso e, salvo caso di forza maggiore, durante il suo periodo di validità, il quantitativo specifico del prodotto in causa. Il titolo comporta o può comportare, secondo il caso, la fissazione anticipata del tasso del prelievo o della restituzione, nonché dell'importo compensativo monetario o dell'importo compensativo adesione secondo le modalità stabilite dalla regolamentazione relativa al settore di cui trattasi.

    Gli obblighi di cui al presente paragrafo sono esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (22).

    2. Il titolo di fissazione anticipata ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3035/80 obbliga ad esportare sulla scorta del titolo stesso e, salvo caso di forza maggiore, durante il suo periodo di validità, il quantitativo dei prodotti di base elencati nell'allegato A del citato regolamento indicato nel titolo, sotto forma di una o più delle merci elencate nell'allegato B o C del medesimo regolamento e designate nel titolo.

    Gli obblighi di cui al presente paragrafo sono esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85.

    3. I titoli obbligano ad importare dal paese o dal gruppo di paesi o ad esportare verso il paese o il gruppo di paesi indicati nel titolo, nei casi di cui all'articolo 44 e in quelli in cui tale obbligo è previsto dalla regolamentazione comunitaria specifica di ciascun settore di prodotti.

    4. Allorché la quantità importata o esportata è superiore del 5 % al massimo alla quantità indicata nel titolo, essa è considerata importata o esportata in base a quest'ultimo.

    5. Allorché la quantità importata o esportata è inferiore del 5 % al massimo alla quantità indicata nel titolo, l'obbligo di importare o di esportare è considerato adempiuto.

    6. Per l'applicazione dei paragrafi 4 e 5, se il titolo è rilasciato per capo di bestiame, il risultato del calcolo del 5 % ivi previsto viene arrotondato, eventualmente, al numero intero di capi immediatamente superiore.

    7. Se, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1182/71, un titolo comportante fissazione anticipata del prelievo o della restituzione è utilizzato il primo giorno lavorativo successivo all'ultimo giorno del suo normale periodo di validità, tale titolo si considera utilizzato l'ultimo giorno del suo normale periodo di validità per quanto riguarda gli importi fissati in anticipo.

    Articolo 9 1. Gli obblighi derivanti dai titoli non sono trasmissibili. I diritti derivanti dai titoli sono trasmissibili dal titolare durante il periodo di validità degli stessi. La trasmissione può intervenire a favore di un solo cessionario per ogni titolo e relativo estratto e si riferisce alle quantità non ancora imputate sul titolo o sull'estratto.

    2. In caso di domanda di trasmissione da parte del titolare, l'organismo emittente o l'organismo o uno degli organismi designati da ciascuno Stato membro iscrive sul titolo o, se del caso, sull'estratto:

    - il nome e l'indirizzo del cessionario;

    - la data di tale iscrizione certificata mediante apposizione del suo timbro.

    3. Gli effetti della trasmissione decorrono dalla data dell'iscrizione.

    4. Il cessionario non può trasmettere il suo diritto né retrocederlo al titolare.

    Articolo 10 Gli estratti di titolo producono gli stessi effetti giuridici dei relativi titoli limitatamente alla quantità per la quale detti estratti sono stati rilasciati.

    Articolo 11 I titoli e gli estratti rilasciati, nonché le diciture e i visti apposti dalle autorità di uno Stato membro producono, in ciascuno degli altri Stati membri, gli stessi effetti giuridici dei documenti rilasciati e delle diciture e dei visti apposti dalle autorità di detti Stati membri.

    Articolo 12 1. Quando un titolo comportante fissazione anticipata della restituzione o del prelievo all'importazione è utilizzato per esportare o importare un miscuglio, il miscuglio importato o esportato non beneficia del tasso fissato in anticipo se la classificazione tariffaria del componente sul quale sono calcolati la restituzione o il prelievo all'importazione applicabile al miscuglio non corrisponde alla classificazione tariffaria del miscuglio.

    2. Quando un titolo comportante fissazione anticipata della restituzione all'esportazione è utilizzato per espor- tare un assortimento, il tasso fissato in anticipo si applica soltanto al componente che ha la stessa classificazione tariffaria dell'assortimento.

    Sezione 2 Domanda e rilascio di titoli Articolo 13 1. Le domande di titolo devono essere inviate o presentate all'organismo competente mediante formulari stampati o compilati in conformità dell'articolo 16, sotto forma di irricevibilità.

    Tuttavia, l'organismo competente può considerare ricevibile una domanda inviata mediante telecomunicazione scritta a condizione che vi figurino tutti i dati che avrebbero dovuto figurare nel formulario se questo fosse stato utilizzato. Gli Stati membri possono esigere che la telecomunicazione sia seguita dall'invio o dalla consegna diretta all'organismo competente di una domanda su formulario stampato o redatto in conformità dell'articolo 16. In tal caso è considerata come data di presentazione della domanda la data della telecomunicazione scritta. Questa esigenza non inficia la validità della domanda tramite telecomunicazione scritta.

    2. La domanda di titolo può essere revocata soltanto mediante lettera o telecomunicazione scritta pervenuta all'organismo competente, salvo caso di forza maggiore, entro le ore 13 del giorno in cui è stata depositata.

    Articolo 14 1. Le domande contenenti condizioni non previste dalla regolamentazione comunitaria sono respinte.

    2. La domanda di titolo è respinta se non è stata costituita una cauzione sufficiente presso l'organismo competente entro le ore 13 del giorno di presentazione della domanda.

    3. La cauzione non è richiesta se il suo importo totale per un titolo è inferiore o uguale a 5 ECU o se il titolo è emesso a nome di un organismo d'intervento.

    Gli Stati membri possono rilasciare titoli senza che venga costituita una cauzione se l'importo di questa è uguale o inferiore a 25 ECU, a condizione che la relativa domanda venga presentata all'organismo competente dello Stato membro in cui è domiciliato il richiedente. Detti titoli devono essere rispediti all'organismo emittente al più presto e non oltre la data di scadenza del loro periodo di validità.

    4. La cauzione non è richiesta per i titoli di esportazione che non comportano fissazione anticipata, rilasciati per le esportazioni verso i paesi terzi nel quadro di operazioni di aiuto alimentare non comunitarie effettuate da organismi a scopi umanitari riconosciuti secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 o, secondo i casi, agli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati. Detti titoli devono essere rispediti all'organismo emittente al più presto e non oltre la data di scadenza del loro periodo di validità.

    Articolo 15 1. Per giorno della presentazione della domanda di titolo si intende il giorno in cui l'organismo competente riceve la domanda, sempreché la riceva entro le ore 13, indipendentemente dal fatto che la domanda stessa sia consegnata direttamente all'organismo competente o gli sia inviata per lettera o telecomunicazione scritta.

    2. Le domande di titolo pervenute in un giorno non lavorativo per l'organismo competente ovvero in un giorno lavorativo, ma dopo le ore 13, si considerano pervenute il primo giorno lavorativo - per l'organismo competente - successivo a quello della loro ricezione effettiva.

    3. Le ore limite fissate dal presente regolamento sono le ore locali del Belgio.

    Articolo 16 1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, le domande di titoli, i titoli e gli estratti dei titoli devono essere compilati su formulari conformi ai modelli di cui all'allegato I. I formulari devono essere compilati in conformità delle indicazioni che vi figurano e delle disposizioni comunitarie specifiche di ciascun settore di prodotti.

    2. I formulari dei titoli si presentano sotto forma di blocchetti composti, nell'ordine, dall'esemplare n. 1, dall'esemplare n. 2 e dalla domanda, nonché dagli eventuali esemplari supplementari del titolo.

    Tuttavia, gli Stati membri possono prescrivere che i richiedenti compilino le sole domande anziché i blocchetti di cui al comma precedente.

    Nel caso in cui, in applicazione di una disposizione comunitaria, il quantitativo per il quale il titolo è rilasciato possa essere inferiore al quantitativo inizialmente chiesto, il quantitativo chiesto e l'importo della relativa cauzione devono essere indicati soltanto nella domanda di titolo.

    I formulari degli estratti di titoli si presentano sotto forma di blocchetti composti, nell'ordine, dall'esemplare n. 1 e dall'esemplare n. 2.

    3. I formulari, comprese le appendici, sono stampati su carta bianca non contenente paste meccaniche, collata per scrittura, di peso compreso tra 55 e 65 grammi al metro quadrato. Il loro formato è di 210 × 297 mm, l'interlinea dattilografica di 4,24 mm (1/6 di pollice); la disposizione dei formulari deve essere rigorosamente rispettata. Le due facce degli esemplari n. 1 e la faccia delle appendici sulla quale devono figurare le imputazioni recano inoltre stampato un fondo arabescato che renda palese qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici. Detto fondo arabescato è di colore verde per i formulari relativi all'importazione e di colore bistro per i formulari relativi all'esporta- zione.

    4. Gli Stati membri provvedono alla stampa dei formulari. Questi possono essere stampati anche da tipografie riconosciute dallo Stato membro nel quale sono stabilite. In tal caso, ogni formulario deve recare il riferimento a tale riconoscimento. Ogni formulario è corredato di una dicitura recante il nome e l'indirizzo della tipografia o di un segno che ne permetta l'identificazione nonché, salvo per la domanda e le appendici, di un numero di serie distintivo. Il numero deve essere preceduto dalle seguenti sigle, a seconda dello Stato membro di rilascio del documento: BE per il Belgio, DK per la Danimarca, DE per la Repubblica federale di Germania, EL per la Grecia, ES per la Spagna, FR per la Francia, IE per l'Irlanda, IT per l'Italia, LU per il Lussemburgo, NL per i Paesi Bassi, PT per il Portogallo e UK per il Regno Unito.

    Al momento dell'emissione, i titoli e i loro estratti possono recare un numero di rilascio assegnato dall'organismo emittente.

    5. Le domande, i titoli e gli estratti devono essere compilati a macchina. Essi devono essere stampati e compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità, designata dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale sono rilasciati.

    Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare i richiedenti a compilare le sole domande a mano, in inchiostro e in lettere maiuscole.

    6. Le impronte dei timbri degli organismi emittenti e delle autorità che procedono all'imputazione devono essere applicate con timbro metallico, preferibilmente in acciaio. Tuttavia, il timbro degli organismi emittenti può essere sostituito da un timbro a secco combinato con lettere e cifre ottenute a mezzo perforazione.

    7. All'occorrenza, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono esigere la traduzione dei titoli e dei relativi estratti nella loro lingua ufficiale o in una delle loro lingue ufficiali.

    Articolo 17 1. Se l'importo del prelievo all'importazione ha formato oggetto di una domanda di fissazione anticipata e se, al momento del rilascio del titolo, il prezzo d'entrata non è noto per uno o più mesi di validità del titolo stesso, il tasso provvisorio del prelievo è indicato nella casella 23 per i mesi in causa. Tale tasso è calcolato per detti mesi in funzione dei dati conosciuti e del prezzo d'entrata applicabile per l'ultimo mese della campagna in corso. La casella 24 del titolo deve recare menzione dell'adattamento da operare.

    2. Se il titolo o l'estratto sono utilizzati per un'importazione nella Repubblica federale di Germania o in Italia, può essere richiesto dai servizi competenti di tali Stati membri che essi contengano il tasso o i tassi del prelievo adattati. In tal caso, il tasso o i tassi suddetti sono indicati nella casella 23, a richiesta del titolare o del cessionario, da parte dell'organismo che emette il titolo, non appena il prezzo d'entrata diviene noto. L'organismo indica la data e appone il timbro.

    Articolo 18 1. Se gli importi risultanti dalla conversione in moneta nazionale di somme espresse in ECU da riportare sui formulari di titoli comportano tre o più cifre decimali, viene fatta menzione soltanto delle prime due decimali. In tal caso, la seconda decimale è arrotondata all'unità superiore quando la terza decimale è uguale o superiore a 5 ed è mantenuta invariata quando la terza decimale è inferiore a 5.

    2. Tuttavia, se la conversione di somme espresse in ECU si effettuata in sterline britanniche o irlandesi, il limite delle prime due decimali, di cui al paragrafo 1, è sostituito dal limite delle prime quattro decimali. In tal caso, la quarta decimale è arrotondata all'unità superiore quando la quinta decimale è uguale o superiore a 5 ed è mantenuta invariata quando la quinta decimale è inferiore a 5.

    Articolo 19 1. I titoli sono compilati in almeno due esemplari, di cui il primo, detto "esemplare per il titolare" e recante il numero 1, è rilasciato senza indugio al richiedente e il secondo, detto "esemplare per l'organismo emittente" e recante il numero 2, rimane presso l'organismo medesimo.

    2. Se il titolo è rilasciato per un quantitativo inferiore a quello chiesto, l'organismo emittente indica:

    - nelle caselle 17 e 18 del titolo, il quantitativo per il quale il titolo è rilasciato;

    - nella casella 11 del titolo, l'importo della corrispondente cauzione.

    La cauzione relativa ai quantitativi per i quali la domanda non è stata soddisfatta viene immediatamente svincolata.

    Articolo 20 1. A richiesta del titolare o del cessionario del titolo e su presentazione dell'esemplare n. 1 dello stesso, gli organismi competenti degli Stati membri possono rilasciare uno o più estratti del documento.

    PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 388R3719.1

    Gli estratti sono compilati in almeno due esemplari, di cui il primo, detto esemplare per il titolare e recante il n. 1, è rilasciato o inviato al richiedente e il secondo, detto esemplare per l'organismo emittente e recante il n. 2, rimane presso l'organismo medesimo.

    L'organismo emittente dell'estratto imputa sull'esemplare n. 1 del titolo la quantità per la quale ha rilasciato l'estratto, aumentato della tolleranza. In tal caso, accanto alla quantità imputata nell'esemplare n. 1 del titolo è apposta la dicitura "estratto".

    2. Un estratto di titolo non può dar luogo al rilascio di un altro estratto.

    3. Gli esemplari n. 1 degli estratti utilizzati o scaduti vengono consegnati dal titolare all'organismo emittente del titolo, unitamente all'esemplare n. 1 del relativo titolo, affinché l'organismo possa correggere le imputazioni contenute nell'esemplare n. 1 del titolo sulla base delle imputazioni che figurano sugli esemplari n. 1 degli estratti.

    Articolo 21 1. Ai fini della determinazione del loro periodo di validità, i titoli si considerano rilasciati il giorno di presentazione della relativa domanda, giorno che viene incluso nel periodo di validità.

    2. Può essere tuttavia previsto che la validità del titolo decorra dal giorno del rilascio effettivo; in questo caso, tale giorno viene incluso nel periodo di validità.

    Sezione 3 Utilizzazione dei titoli Articolo 22 1. L'esemplare n. 1 del titolo viene presentato all'ufficio nel quale è accettata:

    a) nel caso di un titolo d'importazione o di fissazione anticipata del prelievo, la dichiarazione d'importazione;

    b) nel caso di un titolo di esportazione o di fissazione anticipata della restituzione, la dichiarazione relativa:

    - all'esportazione fuori della Comunità,

    - ad una delle consegne di cui agli articoli 34 e 42 del regolamento (CEE) n. 3665/87, o - all'assoggettamento al regime di cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 3665/87, o - all'assoggettamento ad uno dei regimi di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 565/80.

    2. L'esemplare n. 1 del titolo viene presentato o tenuto a disposizione dell'ufficio doganale al momento dell'accettazione della dichiarazione di cui al paragrafo 1.

    3. Dopo imputazione e vidimazione da parte dell'ufficio di cui al paragrafo 1, l'esemplare n. 1 del titolo viene consegnato all'interessato. Gli Stati membri possono tuttavia prescrivere o permettere che l'imputazione del titolo venga effettuata dall'interessato; tale imputazione è in ogni caso controllata e vidimata dall'ufficio competente.

    Articolo 23 1. In deroga all'articolo 22, nel caso di prodotti esportati senza obbligo di presentazione di un titolo di esportazione ma per i quali la restituzione all'esportazione è stata fissata in anticipo, uno Stato membro può consentire a che il titolo di fissazione anticipata venga presentato soltanto all'autorità responsabile del pagamento della restituzione.

    2. Lo Stato membro in causa stabilisce i casi di applicazione del paragrafo 1 e le condizioni alle quali l'interessato deve soddisfare per poter beneficiare della procedura di cui allo stesso paragrafo. Le disposizioni adottate dallo Stato membro devono inoltre garantire parità di trattamento a tutti i titoli rilasciati nella Comunità.

    3. Lo Stato membro determina l'autorità competente per imputare e vidimare il titolo. È considerata data dell'imputazione la data di accettazione della dichiarazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b).

    4. Al momento dell'accettazione della dichiarazione, l'interessato deve in particolare segnalare, nel documento utilizzato per beneficiare della restituzione, di aver fatto ricorso alle disposizioni del presente articolo e deve inoltre indicare il numero del titolo da impiegare per il calcolo del pagamento della restituzione.

    Articolo 24 1. Le diciture che figurano nei titoli e negli estratti di titolo non possono essere modificate dopo il rilascio.

    2. In caso di dubbio quanto all'esattezza delle indicazioni che figurano nel titolo o nell'estratto, il titolo o l'estratto viene rinviato all'organismo emittente del titolo a iniziativa dell'interessato o del servizio competente dello Stato membro interessato.

    Se l'organismo emittente ritiene che ricorrano le condizioni per una rettifica, procede al ritiro dell'estratto o del titolo e degli estratti precedentemente rilasciati ed emette senza indugio un estratto corretto ovvero un titolo e gli estratti corrispondenti corretti. Su ogni esemplare di questi nuovi documenti, recanti la dicitura "titolo corretto il . . ." o "estratto corretto il . . .", sono riportate, eventualmente, le imputazioni precedenti.

    Se l'organismo emittente non ritiene necessario modificare il titolo o l'estratto, appone su di esso la dicitura "verificato il . . . ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 3719/88" e il proprio timbro.

    Articolo 25 1. Il titolare è tenuto a consegnare il titolo e gli estratti all'organismo emittente a richiesta di quest'ultimo.

    2. Nei casi in cui i servizi nazionali competenti rinviano o trattengono il documento contestato ai sensi del presente articolo o dell'articolo 24, essi ne rilasciano ricevuta all'interessato a sua espressa richiesta.

    Articolo 26 Qualora lo spazio riservato alle imputazioni nei titoli o nei relativi estratti risulti insufficiente, le autorità che procedono all'imputazione possono unirvi una o più appendici contenenti le caselle d'imputazione previste a tergo dell'esemplare n. 1 dei titoli o dei relativi estratti. Le autorità che procedono all'imputazione appongono il loro timbro per una metà sui titoli o sui relativi estratti, e per l'altra metà sull'appendice e, quando sono utilizzate più appendici, per una metà su ciascuna delle varie appendici.

    Articolo 27 1. Quando sussistano dubbi in merito all'autenticità del titolo o dell'estratto di titolo o delle diciture e dei visti che vi figurano, i competenti servizi nazionali rinviano il documento contestato o una sua fotocopia alle autorità interessate ai fini di un controllo.

    Questa procedura può essere applicata anche a titolo di sondaggio; in tal caso viene rinviata solo una fotocopia del documento.

    2. Se i servizi nazionali competenti rinviano il documento contestato conformemente al paragrafo 1, essi ne rilasciano ricevuta a richiesta dell'interessato.

    Articolo 28 1. Le autorità competenti degli Stati membri si comunicano reciprocamente, nella misura necessaria alla regolare applicazione del presente regolamento, le informazioni relative ai titoli e agli estratti, nonché alle irregolarità ed alle infrazioni che li riguardano.

    2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, non appena ne vengano a conoscenza, le irregolarità e le infrazioni al presente regolamento.

    3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco e gli indirizzi degli organismi competenti per l'emissione dei titoli e degli estratti, per la riscossione dei prelievi e per il pagamento delle restituzioni. La Commissione pubblica tali dati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    4. Gli Stati membri trasmettono inoltre alla Commissione le impronte dei timbri ufficiali e, se del caso, dei timbri a secco delle autorità competenti. La Commissione ne informa immediatamente gli altri Stati membri.

    Sezione 4 Svincolo della cauzione Articolo 29 Per quanto riguarda il periodo di validità dei titoli:

    a) l'obbligo di importare è considerato adempiuto e il diritto all'importazione in base al titolo è considerato esercitato il giorno stesso dell'accettazione della dichiarazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), con riserva dell'immissione effettiva in libera pratica del prodotto;

    b) l'obbligo di esportare è considerato adempiuto e il diritto all'esportazione esercitato il giorno stesso dell'accettazione della dichiarazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b).

    Articolo 30 1. Il soddisfacimento di un'esigenza principale è attestato dalla presentazione della prova:

    a) per quanto riguarda le importazioni, dell'accettazione della dichiarazione di cui all'articolo 22, paragrafo a), relativa al prodotto in causa;

    b) per quanto riguarda le esportazioni, dell'accettazione della dichiarazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), relativa al prodotto in causa; occorre inoltre fornire la prova:

    ii) in caso di esportazione fuori del territorio doganale della Comunità o di una consegna assimilata ad un'esportazione ai sensi dell'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87, che entro 60 giorni dal giorno dell'accettazione della dichiarazione di esportazione, salvo casi di forza maggiore, il prodotto ha raggiunto la sua destinazione nel caso di consegne assimilate alle esportazioni o, negli altri casi, ha lasciato il territorio doganale della Comunità; ai fini del presente regolamento, le consegne di prodotti destinati esclusivamente ad essere consumati a bordo di piattaforme di trivellazione o di estrazione, comprese le strutture ausiliarie che forniscono i relativi servizi di appoggio, situate entro i limiti della piattaforma continentale europea o della piattaforma continentale della parte non europea della Comunità, ma al di là di una zona di tre miglia dalla linea di base che serve a misurare l'ampiezza del mare territoriale di uno Stato membro, sono considerate come uscite dal territorio doganale della Comunità;

    ii) in caso di prodotti collocati nei depositi di approvvigionamento di cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 3665/87, che entro 30 giorni dal giorno dell'accettazione della dichiarazione di assoggettamento al regime di cui trattasi, salvo casi di forza maggiore, il prodotto è stato immagazzinato in un deposito di approvvigionamento.

    Durante la prima tappa, in deroga al disposto del punto i), i prodotti di cui all'articolo 259 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo esportati verso il Portogallo a decorrere dal 1g marzo 1986 si considerano come usciti dal territorio doganale della Comunità a condizione che, entro i 12 mesi successivi al giorno dell'accettazione della dichiarazione di esportazione, siano presentati i documenti comprovanti che i prodotti sono stati immessi in consumo in Portogallo.

    La prova dell'immissione in consumo è apportata in conformità dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3665/87.

    2. Se i prodotti sono assoggettati a uno dei regimi di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 565/80, l'esigenza principale si considera soddisfatta se viene fornita la prova che la dichiarazione di pagamento richiesta per l'assoggettamento dei prodotti ai suddetti regimi è stata accettata; tuttavia, la cauzione svincolata viene nuovamente costituita in conformità dell'articolo 43 del presente regolamento nei casi previsti da detto articolo.

    Articolo 31 1. Le prove di cui all'articolo 30, sono fornite secondo le seguenti modalità:

    a) nei casi previsti dall'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), mediante presentazione dell'esemplare n. 1 del titolo e, se del caso, dell'esemplare n. 1 dell'estratto o degli estratti dei titoli vistati conformemente al disposto dell'arti- colo 22;

    b) nei casi previsti dall'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, mediante presentazione dell'esemplare n. 1 del titolo e, se del caso, dell'esemplare n. 1 dell'estratto o degli estratti dei titoli vistati conformemente al disposto dell'articolo 22 o dell'articolo 23.

    2. Inoltre, in caso di esportazione fuori della Comunità o di consegna per una destinazione ai sensi dell'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87, ovvero in caso di assoggettamento al regime di cui all'articolo 38 dello stesso regolamento, è richiesta la presentazione di una prova supplementare.

    Detta prova supplementare:

    a) è lasciata alla discrezione dello Stato membro interessato nel caso in cui nel medesimo Stato membro:

    iii) sia emesso il titolo;

    iii) sia accettata la dichiarazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b);

    iii) il prodotto:

    - lasci il territorio doganale della Comunità; ai fini del presente regolamento, le consegne dei prodotti destinati esclusivamente ad essere consu- mati a bordo di piattaforme di trivellazione o di estrazione, comprese le strutture ausiliarie che forniscono i relativi servizi di appoggio, situate entro i limiti della piattaforma continentale europea o della piattaforma continentale della parte non europea della Comunità, ma al di là di una zona di tre miglia dalla linea di base che serve a misurare l'ampiezza delle acque marittime territoriali di uno Stato membro, sono considerate come uscite dal territorio doganale della Comunità, ovvero - sia fornito quale consegna ad una delle destinazioni elencate nell'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87, ovvero - sia immagazzinato in un deposito di approvvigionamento di cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 3665/87.

    b) viene fornita negli altri casi mediante presentazione:

    - dell'esemplare o degli esemplari di controllo T 5 di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2823/87 della Commissione (23), ovvero di copia o fotocopia certificate conformi dell'esemplare o degli esemplari di controllo T 5, oppure - di un attestato rilasciato dall'organismo competente per il pagamento delle restituzioni in cui si certifica che sono soddisfatte le condizioni contemplate all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), oppure - di una delle prove equivalenti previste al para- grafo 4.

    Qualora l'esemplare di controllo T 5 abbia come unico scopo quello di consentire lo svincolo della cauzione, esso reca nella casella 106 una delle diciture seguenti:

    - "se utilizará para liberar la garantía",

    - "til brug ved frigivelse af sikkerhed",

    - "zu verwenden fuer die Freistellung der Sicherheit",

    - "pros chrisimopoiisi gia tin apodesmefsi tis asfaleias",

    - "to be used to release the security",

    - "à utilisier pour la libération de la garantie",

    - "da utilizzare per lo svincolo della cauzione",

    - "te gebruiken voor vrijgave van de zekerhed",

    - "a utilizar para liberar a garantia".

    Tuttavia, qualora venga utilizzato un estratto di titolo, un titolo sostitutivo o un estratto sostitutivo, la casella citata reca, oltre alla suddetta dicitura, anche il numero del titolo originale, nonché la denominazione e l'indirizzo dell'organismo emittente.

    I documenti di cui al primo e secondo trattino sono inviati per via amministrativa all'organismo che ha rilasciato il titolo.

    3. Se dopo l'accettazione della dichiarazione di esportazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), primo trattino, il prodotto è sottosposto ad uno dei regimi di cui al titolo IV, capitolo I del regolamento (CEE) n. 1062/87 per essere avviato verso una stazione di destinazione o inviato ad un consegnatario fuori del territorio doganale della Comunità, l'esemplare di controllo T 5 di cui al paragrafo 2, lettera b), viene trasmesso per via amministrativa all'organismo emittente. Detto esemplare di controllo T 5 deve recare, nella rubrica "osservazioni" della casella "J", una delle seguenti diciture:

    - Salida del territorio aduanero de la Comunidad bajo el régimen de tránsito comunitario simplificado por ferrocarril o en grandes contenedores,

    - Udgang fra Faellesskabets toldomraade i henhold ti ordningen for den forenklede procedure for faellesskabsforsendelse med jernbane eller store containere,

    - Ausgang aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft im Rahmen des vereinfachten gemeinschaftlichen Versandverfahrens mit der Eisenbahn oder in Grossbehaeltern,

    - iExodos apo to teloneiako edafos tis koinotitas ypo to aplopoiimeno kathestos tis koinotikis diametakomisis me sidirodromo i megala emporevmatokiqotia,

    - Exit from the customs territory of the Community under the simplified Community transit procedure for carriage by rail or large containers,

    - Sortie du territoire douanier de la Communauté sous le régime du transit communautaire simplifié par fer ou par grands conteneurs,

    - Uscita dal territorio doganale della Comunità in regime di transito comunitario semplificato per ferrovia o grandi contenitori,

    - Vertrek uit het douanegebied van de Gemeenschap onder de regeling vereenvoudigd communautair douanevervoer per spoor of in grote containers,

    - Saída do território aduaneiro da Comunidade ao abrigo do regime do trânsito comunitário simplificado por caminho-de-ferro ou em grandes contentores.

    Nel caso di cui al primo comma, l'ufficio di partenza può autorizzare una modifica del contratto di trasporto avente l'effetto di far terminare il trasporto all'interno della Comunità soltanto se è accertato:

    - che la cauzione eventualmente già svincolata è stata nuovamente costituita, o - che i servizi interessati hanno preso tutti i provvedimenti necessari affinché la cauzione relativa al prodotto in causa non venga svincolata.

    Se la cauzione è stata svincolata e se il prodotto non è stato esportato, gli Stati membri prendono le misure necessarie.

    4. Se, per circostanze indipendenti dalla volontà dell'interessato, l'esemplare di controllo T 5 di cui al paragrafo 2, lettera b), non ha potuto essere presentato nel termine di tre mesi dal suo rilascio, l'interessato può presentare all'organismo competente una domanda motivata di equivalenza, corredata di documenti giustificativi.

    I documenti giustificativi da presentare all'atto della domanda di equivalenza sono quelli di cui all'articolo 47, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3665/87.

    Articolo 32 Qualora si applichino le disposizioni dell'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 3665/87, si considera come ultimo giorno del mese il giorno dell'accettazione della dichiarazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino.

    Articolo 33 1. A richiesta del titolare del titolo, gli Stati membri possono svincolare la cauzione in forma frazionata e proporzionalmente ai quantitativi di prodotti per i quali è stata fornita la prova di cui all'articolo 30, sempreché sia stato importato o esportato un quantitativo pari almeno al 5 % di quello indicato nel titolo.

    2. Fatto salvo il disposto degli articoli 36, 37 e 44, in caso di inadempimento dell'obbligo di importare o di esportare, la cauzione viene incamerata nella misura di un importo pari alla differenza tra:

    a) il 95 % del quantitativo indicato nel titolo, e b) il quantitativo effettivamente importato o esportato.

    Se il titolo è rilasciato per capo di bestiame, il risultato del calcolo del 95 % di cui sopra viene eventualmente arrotondato al numero intero di capi immediatamente inferiore.

    Tuttavia, se il quantitativo importato o esportato è inferiore al 5 % di quello indicato nel titolo, la cauzione viene totalmente incamerata.

    Inoltre, se l'importo totale della cauzione da incamerare per un determinato titolo è inferiore o uguale a 5 ECU, lo Stato membro svincola integralmente la cauzione.

    3. a) La prova di cui all'articolo 30 deve essere fornita entro i sei mesi successivi al giorno di scadenza del titolo, salvo casi di forza maggiore.

    b) Tuttavia, se tale prova viene fornita nel periodo compreso tra la fine del sesto mese e la fine del ventiquattresimo mese successivo alla scadenza del titolo, una parte della cauzione viene incamerata e la parte restante rimborsata.

    L'importo da incamerare, relativamente ai quantitativi per i quali la prova non sia stata fornita entro il termine di cui alla lettera a), è pari al 15 % dell'importo che sarebbe stato definitivamente incamerato se i prodotti non fossero stati importati o esportati; ove, per un determinato prodotto, esistano titoli comportanti tassi di cauzione differenti, ai fini del calcolo dell'importo da incamerare viene utilizzato il tasso meno elevato applicabile all'importazione o all'esportazione.

    Se l'importo totale da incamerare è pari o inferiore a 5 ECU, viene rimborsata la totalità dell'importo.

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    Bediener: MARL Pr.: C;

    Kunde:

    2. 12. 88 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 4. Quando sia disposto che l'obbligo è soddisfatto mediante la presentazione della prova che il prodotto ha raggiunto una destinazione specifica, tale prova deve essere fornita in conformità dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3665/87. Anche questa prova deve essere fornita entro i sei mesi successivi alla data di scadenza del titolo. Tuttavia, se i documenti richiesti in conformità dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3665/87 non possono essere presentati entro i termini prescritti, nonostante l'esportatore si sia fatto parte diligente per procurarseli in tempo, possono essere concessi a quest'ultimo termini supplementari per la presentazione dei documenti in causa.

    5. Per quanto riguarda i titoli d'importazione per i quali una disposizione comunitaria preveda l'applicazione del disposto del presente paragrafo, in deroga al disposto del paragrafo 3, la prova di cui all'articolo 30 deve essere fornita, salvo caso di forza maggiore, entro 60 giorni dallo scadere del periodo di validità del titolo.

    Sezione 5 Perdita di titoli Articolo 34 1. In caso di perdita di un titolo o di un estratto comportante fissazione anticipata della restituzione il cui tasso è superiore a 0, l'organismo che ha rilasciato il titolo originale rilascia, a richiesta del titolare o del cessionario se il titolo o l'estratto è stato ceduto, un titolo sostitutivo o un estratto sostitutivo, fatte salve le disposizioni del secondo comma.

    Le autorità competenti degli Stati membri possono rifiutare il rilascio di un titolo sostitutivo o di un estratto sostitutivo se:

    - il richiedente non dà affidamento circa l'osservanza delle disposizioni del presente articolo; in ogni Stato membro questa facoltà viene esercitata conformemente ai principi che, nello Stato membro in causa, disciplinano la non discriminazione tra i richiedenti e la libertà del commercio e dell'industria;

    - il richiedente non ha dimostrato di aver preso le precauzioni necessarie per la conservazione del titolo o dell'estratto.

    2. La restituzione determinata nell'ambito di una gara è una restituzione fissata in anticipo.

    3. La domanda di un titolo sostitutivo o di un estratto sostitutivo per un determinato prodotto non può essere accolta se il rilascio del titolo è sospeso per il prodotto in causa o se il titolo è rilasciato nell'ambito di un contingente quantitativo.

    4. Il titolo sostitutivo o l'estratto sostitutivo reca le indicazioni e le diciture che figuravano nel documento sostituito. Esso è rilasciato per un quantitativo di prodotti che, aumentato della tolleranza, corrisponde al quantitativo disponibile risultante dal documento perduto. Il richiedente indica per iscritto il quantitativo disponibile. Qualora, dalle informazioni in possesso dell'organismo emittente, risulti che il quantitativo disponibile indicato dal richiedente è eccessivo, il quantitativo disponibile è ridotto conseguentemente, fatta salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, secondo comma.

    Il titolo sostitutivo o l'estratto sostitutivo reca inoltre, nella casella 22, una delle diciture seguenti, sottolineata in rosso:

    - "Certificado (o extracto) de sustitución de un certificado (o extracto) perdido. Número del certificado inicial . . ." - "Erstatningslicens/-attest (eller erstatningspartiallicens) for bortkomen licens/attest (eller partiallicens). Oprindelig licens/attest (eller partiallicens) nr . . ." - "Ersatzlizenz (oder Teillizenz) einer verlorenen Lizenz (oder Teillizenz). Nummer der urspruenglichen Lizenz . . ." - "Pistopoiitiko (i apospasma) antikatastaseos toy apolesthentos pistopoiitikoy (i apospasmatos pistopoiitikoy) arith.^.^.^." - "Replacement licence (certificate or extract) of a lost licence (certificate or extract). Number of original licence (certificate) . . ." - "Certificat (ou extrait) de remplacement d'un certificat (ou extrait) perdu. Numéro du certificat initial . . ." - "Titolo (o estratto) sostitutivo di un titolo (o estratto) smarrito - numero del titolo originale . . ." - "Certificaat (of uittreksel) ter vervanging van een verloren gegaan certificaat (of uittreksel) - nummer van het oorspronkelijke certificaat . . ." - "Certificado (ou extracto) de substituiçao de um certificado (ou extracto) perdido - número do certificado inicial . . .".

    In caso di perdita del titolo sostitutivo o dell'estratto sostitutivo, non può essere rilasciato alcun nuovo titolo sostitutivo o estratto sostitutivo.

    5. Il rilascio di un titolo sostitutivo o di un estratto sostitutivo è subordinato al desposito di una cauzione: l'importo di tale cauzione è calcolato moltiplicando:

    - il tasso della restituzione fissata in anticipo, eventualmente il più elevato per le destinazioni in causa, maggiorato del 20 %,

    - il quantitativo per il quale è rilasciato il titolo sostitutivo o l'estratto sostitutivo, maggiorato della tolleranza.

    La maggiorazione della cauzione non può essere inferiore a 3 ECU per 100 kg di peso netto. La cauzione è comprovata presso l'organismo che ha rilasciato il titolo originale.

    6. Se il quantitativo di prodotti esportati in base a un titolo o ad un titolo sostitutivo o in base a un estratto o a un estratto sostitutivo è superiore al quantitativo di prodotti che avrebbe potuto essere esportato in base al titolo o all'estratto del titolo, la cauzione di cui al paragrafo 5 corrispondente al quantitativo eccedentario è incamerata a titolo di rimborso della restituzione.

    7. Inoltre, in caso di applicazione del paragrafo 6, se alla data dell'accettazione della dichiarazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), concernente il quantitativo eccedentario, è applicabile un prelievo all'esportazione, deve essere riscosso il prelievo all'esportazione applicabile a detta data.

    Il quantitativo eccedentario:

    - è determinato in conformità del paragrafo 6,

    - è quello per il quale la dichiarazione è stata accettata da ultimo in base al titolo originale, ad un estratto del titolo originale, ad un titolo sostitutivo o ad un estratto sostitutivo. Qualora il quantitativo oggetto dell'ultima esportazione sia inferiore al quantitativo eccedentario, si tiene conto, sino ad esaurimento del quantitativo eccedentario, dell'esportazione o delle esportazioni immediatamente anteriori.

    Le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 645/75 della Commissione (24) non sono applicabili nel caso di cui al presente paragrafo.

    8. La cauzione di cui al paragrafo 5, ove non sia incamerata in virtù del paragrafo 6, è svincolata 15 mesi dopo la scadenza del periodo di validità del titolo.

    9. Il titolo o l'estratto smarrito, qualora sia ritrovato, non può più essere utilizzato e deve essere rinviato all'organismo che ha rilasciato il titolo o l'estratto sostitutivo. In tal caso, se il quantitativo disponibile indicato nel titolo o nell'estratto originale è superiore o uguale al quantitativo per il quale è stato rilasciato il titolo sostitutivo o l'estratto sostitutivo, maggiorato della tolleranza, la cauzione di cui al paragrafo 5 viene immediatamente svincolata.

    Tuttavia, se il quantitativo disponibile è superiore, è rilasciato, a richiesta dell'interessato, un estratto valido per un quantitativo calcolato in modo da corrispondere, dopo essere stato maggiorato della tolleranza, al quantitativo ancora utilizzabile.

    10. Quando il titolare o il cessionario di un titolo d'importazione, di esportazione o di fissazione anticipata fornisce alle autorità competenti la prova che un titolo o un estratto non è stato utilizzato totalmente o in parte e non potrà essere utilizzato a causa della sua distruzione totale o parziale, l'organismo che ha rilasciato il titolo originale rilascia un titolo sostitutivo o un estratto sostitutivo per un quantitativo di prodotti che, maggiorato della tolleranza, corrisponde al quantitativo disponibile. In tal caso, le disposizioni dei paragrafi precedenti, ad eccezione di quelle del paragrafo 4, prima fase, non si applicano.

    11. Le autorità competenti degli Stati membri si comunicano reciprocamente le informazioni necessarie per l'applicazione del presente articolo.

    Qualora tali autorità utilizzino a sostegno delle informazioni l'esemplare di controllo T 5 di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2823/87, redatto per dimostrare l'uscita dal territorio doganale della Comunità, il numero del titolo originale deve essere iscritto nella casella 105 dell'esemplare di controllo T 5. Se è utilizzato un estratto di titolo, un titolo sostitutivo o un estratto sostitutivo, il numero del titolo originale deve essere iscritto nella casella 106 dell'esemplare di controllo T 5.

    12. Ogni trimestre, ciascuno Stato membro comunica alla Commissione:

    a) il numero di titoli sostitutivi o estratti sostitutivi rilasciati nel trimestre precedente:

    - in applicazione del paragrafo 1,

    - in applicazione del paragrafo 10;

    b) la natura e la quantità dei prodotti in questione, nonché, se del caso, il tasso della restituzione o del prelievo fissati in anticipo.

    La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

    Articolo 35 1. In caso di perdita del titolo o del relativo estratto, e sempreché tali documenti siano stati utilizzati totalmente o in parte, gli organismi emittenti possono, in via eccezionale, rilasciare all'interessato un duplicato dei documenti stessi, redatto e vidimato come i documenti originali e recante chiaramente, su ogni esemplare, la dicitura "duplicato".

    2. I duplicati non possono essere presentati ai fini della realizzazione di operazioni di importazione o di esporta- zione.

    3. Il duplicato viene presentato agli uffici che hanno accettato la dichiarazione di cui all'articolo 22 sulla base del titolo e dell'estratto perduto, ovvero ad un'altra autorità competente designata dallo Stato membro nel quale sono situati gli uffici.

    4. L'autorità competente imputa e vidima il duplicato.

    5. Il duplicato così imputato e vidimato funge da prova per lo svincolo della cauzione in luogo dell'esemplare n. 1 del titolo o dell'estratto perduto.

    Sezione 6 Forza maggiore Articolo 36 1. Quando l'importazione o l'esportazione non possono essere effettuate durante il periodo di validità del titolo in seguito ad un evento che l'operatore considera un caso di forza maggiore, il titolare del titolo chiede all'organismo competente dello Stato membro emittente la proroga della durata di validità del titolo o l'annullamento del medesimo. Egli adduce la prova della circostanza ritenuta caso di forza maggiore entro 6 mesi dalla scadenza del periodo di validità del titolo.

    Se le prove non possono essere presentate entro tale termine, sebbene l'operatore si sia fatto parte diligente per procurarsele e inoltrarle, allo stesso possono essere concessi termini di presentazione supplementari.

    2. Una domanda di proroga del periodo di validità del titolo, presentata più di trenta giorni dopo la scadenza di tale periodo, non è ricevibile.

    3. Se viene invocata una circostanza considerata come caso di forza maggiore e relativa al paese di provenienza e/o di origine in caso di importazione o al paese di destinazione in caso di esportazione, la circostanza stessa può essere ammessa soltanto se i paesi in questione sono stati comunicati in tempo utile per iscritto all'organismo emittente del titolo o ad un altro organismo ufficiale dello stesso Stato membro.

    L'indicazione del paese di provenienza, di origine o di destinazione è considerata comunicata in tempo utile se, al momento della comunicazione, il verificarsi del caso di forza maggiore invocato non poteva essere ancora previsto dal richiedente.

    4. L'organismo competente di cui al paragrafo 1 decide se la circostanza invocata costituisce un caso di forza maggiore.

    Articolo 37 1. Se la circostanza invocata costituisce un caso di forza maggiore, l'organismo competente dello Stato membro che ha emesso il titolo decide sia di annullare l'obbligo di importare o di esportare e di svincolare la cauzione, sia di prorogare la durata di validità del titolo per il periodo ritenuto necessario a motivo di tutte le circostanze addotte, senza poter superare un periodo di 6 mesi a decorrere dalla scadenza del termine iniziale di validità del titolo. La proroga può essere decisa dopo la scadenza del periodo di validità del titolo.

    2. La decisione dell'organismo competente può essere diversa da quella domandata dal titolare del titolo.

    Qualora il titolare chieda l'annullamento del titolo comportante fissazione anticipata, anche se la domanda è stata presentata più di 30 giorni dopo la scadenza del periodo di validità del titolo, l'organismo competente può prorogare detto periodo se il tasso fissato in anticipo, maggiorato degli eventuali adeguamenti, è inferiore al tasso del giorno in caso di importo da concedere o superiore al tasso del giorno in caso di importo da riscuotere.

    3. La decisione di annullamento o di proroga è limitata al quantitativo di prodotto che non ha potuto essere importato o esportato a seguito del caso di forza maggiore.

    4. In caso di proroga del periodo di validità del titolo, l'organismo emittente appone il proprio visto sul titolo e sui relativi estratti e procede alle modifiche necessarie.

    5. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, in caso di proroga della durata di validità di un titolo comportante fissazione anticipata, i diritti derivanti dal titolo non sono trasmissibili. Tuttavia, ove ciò sia giustificato dalle circostanze del caso di cui si tratta, la trasmissione è autorizzata qualora venga chiesta contemporaneamente alla proroga.

    6. Lo Stato membro di appartenenza dell'organismo competente comunica il caso di forza maggiore alla Commissione; quest'ultima ne informa gli altri Stati membri.

    Articolo 38 1. Quando un operatore, in seguito ad un caso di forza maggiore, ha chiesto la proroga della durata di validità di un titolo comportante fissazione anticipata del prelievo o della restituzione e l'organismo competente non ha ancora preso una decisione in merito, l'interessato può chiedere a tale organismo un secondo titolo. Quest'ultimo viene rilasciato alle condizioni vigenti al momento di tale richiesta, tranne che:

    - è rilasciato al massimo per il quantitativo non utilizzato del primo titolo per il quale è stata chiesta la proroga;

    - nella casella 20 reca una delle diciture seguenti:

    - "Certificado emitido en las condiciones del articulo 38 del Reglamento (CEE) No 3719/88; certificado inicial No . . .";

    - "Licens udstedt paa de i artikel 38 i forordning (EOEF) nr. 3719/88 fastsatte betingelser; oprindelig licens nr. . . .";

    - "Unter den Bedingungen von Artikel 38 der Verordnung (EWG) Nr. 3719/88 erteilte Lizenz; urspruengliche Lizenz Nr. . . .";

    - "Pistopoiitiko poy ekdidetai ypo toys oroys toy arthroy 38 toy kanonismoy (EOK) arith. 3719/88 archiko pistopoiitiko arith.^.^.^.";

    - "Licence issued in accordance with Article 38 of Regulation (EEC) No 3719/88; original licence No . . .";

    - "Certificat émis dans les conditions de l'article 38 du règlement (CEE) no 3719/88; certificat initial no . . .";

    - "Titolo rilasciato alle condizioni dell'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 3719/88; titolo originale n. . . .";

    - "Certificaat afgegeven overeenkomstig artikel 38 van Verordening (EEG) nr. 3719/88; oorspronkelijk certificaat nr. . . .";

    - "Certificado emitido nas condições previstas no artigo 38°. do Regulamento (CEE) no 3719/88; certificado inicial no . . .".

    2. Se l'organismo competente ha deciso di prorogare la durata di validità del primo titolo:

    a) sul primo titolo è imputato il quantitativo per il quale il secondo titolo è stato utilizzato nella misura in cui:

    - tale utilizzazione sia avvenuta da parte dell'operatore che ha il diritto di utilizzare il primo titolo e - l'utilizzazione avvenga entro la durata di validità prorogata;

    b) è svincolata la cauzione del secondo titolo relativa a tale quantitativo;

    c) l'organismo che ha rilasciato i titoli informa, se del caso, l'organismo competente dello Stato membro in cui è stato utilizzato il secondo titolo affinché provveda a rettificare l'importo riscosso o concesso.

    Se l'organismo competente conclude che il caso di forza maggiore non sussiste o se decide, conformemente a quanto disposto nell'articolo 37, che è necessario annullare il primo titolo, i diritti e gli obblighi derivanti dal secondo titolo sono mantenuti.

    TITOLO IV DISPOSIZIONI SPECIALI Articolo 39 1. I prodotti soggetti ad un regime di titoli di esportazione o che possono beneficiare di un regime di fissazione anticipata delle restituzioni o di altri importi applicabili all'esportazione possono fruire del regime delle merci in reintroduzione di cui al regolamento (CEE) n. 754/76 soltanto se sono rispettate le disposizioni seguenti:

    a) qualora l'esportazione sia stata realizzata senza titolo di esportazione o di fissazione anticipata, in caso di utilizzazione del bolletino INF 3 di cui al regolamento (CEE) n. 2945/76, questo deve recare nella casella A una delle diciture seguenti:

    - "Exportación realizada sin certificado",

    - "Udfoersel uden licens/attest",

    - "Ausfuhr ohne Ausfuhrlizenz oder Vorausfestsetzungsbescheinigung",

    - "Exagogi pragmatopoioymeni anef adeiaz i pistopoiitikoy",

    - "Exported without licence or certificate",

    - "Exportation réalisée sans certificat",

    - "Esportazione realizzata senza titolo",

    - "Uitvoer zonder certificaat",

    - "Exportaçao efectuada sem certificado";

    b) qualora l'esportazione sia stata realizzata sotto la scorta di un titolo di esportazione o di fissazione anticipata e la validità del titolo stesso non sia ancora scaduta alla data in cui l'interessato manifesta l'intenzione di beneficiare del suddetto regime delle merci in reintroduzione:

    - le indicazioni riportate nel titolo in merito all'esportazione in causa devono essere annullate, e - la cauzione relativa al titolo non deve essere svincolata per tale esportazione o, se già svincolata, deve essere nuovamente costituita per i quantitativi in causa presso l'organismo che ha rilasciato il titolo;

    c) qualora l'esportazione sia stata realizzata sulla scorta di un titolo di esportazione o di fissazione anticipata e il periodo di validità del titolo stesso sia già scaduto alla data in cui l'interessato manifesta l'intenzione di beneficiare del suddetto regime delle merci in reintroduzione:

    - la cauzione relativa al titolo, ove non sia stata svincolata per l'esportazione in causa, viene incamerata conformemente alle norme vigenti in materia;

    - se la cauzione relativa al titolo è stata svincolata, il titolare del titolo deve ricostituire la cauzione per i quantitativi in causa presso l'organismo che ha rilasciato il titolo; tale cauzione viene incamerata conformemente alle norme vigenti in materia.

    2. Qualora i prodotti in reintroduzione siano reim- portati:

    a) tramite un ufficio doganale situato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro esportatore, la prova che le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettere b) o c), sono state rispettate è costituita dal bollettino d'informazione INF 3 previsto dal regolamento (CEE) n. 2945/76;

    b) tramite un ufficio doganale situato nello stesso Stato membro, la prova che le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o c), sono state ottemperate, viene fornita secondo le modalità stabilite dalle autorità competenti di ciascuno Stato membro.

    3. Le disposizioni del paragrafo 1, lettere a), b) e c), non si applicano nei casi di cui all'articolo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2945/76.

    PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 388R3719.2

    4. Le disposizioni del paragrafo 1, lettere b) e c), non si applicano se la reintroduzione ha avuto luogo per una causa di forza maggiore.

    Articolo 40 1. Allorché alla reimportazione dei prodotti nel quadro del regime detto delle reintroduzioni fa seguito un'esportazione di prodotti equivalenti della stessa sottovoce della nomenclatura combinata, la cauzione relativa al titolo utilizzato all'esportazione dei prodotti che sono stati reimportati, che dovrebbe venire incamerata a norma dell'articolo 39, viene svincolata a domanda dell'interessato.

    2. Deve trattarsi in tal caso di un'esportazione:

    a) per la quale la dichiarazione è stata accettata:

    - entro e non oltre i 10 giorni successivi alla data di accettazione della dichiarazione di reimportazione dei prodotti di reintroduzione;

    - in un ufficio doganale dello Stato membro di reimportazione, designato da detto Stato membro, e - presentando un nuovo titolo di esportazione, qualora la validità del titolo di esportazione iniziale sia scaduta alla data di accettazione della dichiarazione di esportazione dei prodotti equivalenti;

    b) concernente:

    - lo stesso quantitativo di prodotti, e - prodotti diretti allo stesso destinatario indicato per l'esportazione originaria, salvo nei casi previsti dall'articolo 2, lettere c) o d) del regolamento (CEE) n. 2945/76.

    3. La cauzione viene svincolata contro presentazione, all'organismo che ha emesso il titolo, della prova che le condizioni di cui al presente articolo sono state ottemperate. Tale prova è costituita:

    a) dalla dichiarazione di esportazione dei prodotti equivalenti o da una copia o fotocopia certificate conformi dai servizi competenti e recanti una delle diciture seguenti:

    - "Condiciones previstas en el artículo 40 del Reglamento (CEE) No 3719/88 cumplidas",

    - "Betingelserne i artikel 40 i forordning (EOEF) nr. 3719/88 opfyldt",

    - "Bedingungen von Artikel 40 der Verordnung (EWG) Nr. 3719/88 wurden eingehalten",

    - "Tiroymenon ton proijpotheseon toy arthroy 40 toy kanonismoy (EOK) arith. 3719/88",

    - "Conditions laid down in Article 40 of Regulation (EEC) No 3719/88 fulfilled",

    - "Conditions prévues à l'article 40 du règlement (CEE) No 3719/88 respectées",

    - "Condizioni previste dall'articolo 40 del regolamento (CEE) n. 3719/88 ottemperate",

    - "In artikel 40 van Verordening (EEG) nr. 3719/88 bedoelde voorwaarden nageleefd",

    - "Condições previstas no artigo 40 do Regulamento (CEE) No 3719/88 cumpridas".

    La dicitura deve essere autenticata con il timbro dell'ufficio doganale interessato, apposto in originale sul documento giustificativo e,

    b) da un documento comprovante che, salvo caso di forza maggiore, i prodotti hanno lasciato il territorio doganale della Comunità entro 60 giorni dalla data di accettazione della dichiarazione di esportazione.

    Articolo 41 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 1430/79, l'attestato comprovante che sono state adottate le misure necessarie per annullare gli eventuali effetti dell'operazione d'immissione in libera pratica è fornito dall'autorità che ha rilasciato il titolo, fatto salvo il disposto del paragrafo 4.

    L'importatore indica all'autorità che ha rilasciato il titolo:

    - il nome e l'indirizzo dell'autorità di decisione di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1574/80, alla quale deve essere inviato l'attestato;

    - il quantitativo, la natura dei prodotti, la data dell'importazione e il numero del titolo in causa.

    Se il titolo non è già stato inviato all'autorità che ha provveduto al suo rilascio, spetta all'importatore presentarglielo.

    Prima di inviare l'attestato di cui al primo comma, l'autorità che lo ha rilasciato deve accertarsi che:

    - la cauzione relativa al quantitativo in oggetto non sia stata o non verrà svincolata; oppure,

    - se la cauzione è già stata svincolata, che essa venga ricostituita per i quantitativi in causa.

    Tuttavia, la cauzione non è ricostituita per i quantitativi eccedenti il limite a partire dal quale si ritiene che l'interessato abbia adempiuto all'obbligo di importazione.

    Il titolo è fornito all'interessato.

    2. Se il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione è stato rifiutato, l'autorità di decisione ne informa l'autorità che ha rilasciato il titolo. La cauzione relativa al quantitativo in oggetto è svincolata.

    3. Se il rimborso o lo sgravio dei dazi è stato concesso, l'imputazione del titolo per il quantitativo in causa è annullata, anche se il periodo di validità del titolo è scaduto. L'interessato deve trasmettere immediatamente il titolo all'organismo emittente alla scadenza del periodo di validità. La cauzione relativa al quantitativo in oggetto è incamerata, tenuto conto delle norme applicabili in materia.

    4. Il disposto dei paragrafi 1 e 2 non si applica:

    a) se, per causa di forza maggiore, i prodotti devono essere riesportati, ovvero distrutti, ovvero introdotti in un deposito doganale o in zona franca; oppure,

    b) se i prodotti si trovano nella situazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera h), secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1430/79; oppure,

    c) se il titolo su cui è stato imputato il quantitativo importato non è stato ancora fornito all'interessato al momento in cui è presentata la domanda di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione.

    5. Il disposto del paragrafo 3, prima frase:

    - non si applica nel caso contemplato dal paragrafo 4, lettera b);

    - si applica unicamente, a domanda dell'interessato, nel caso contemplato dal paragrafo 4, lettera a).

    Articolo 42 1. In caso di annullamento degli effetti di un'operazione di immissione in libera pratica, qualora la cauzione relativa al titolo utilizzato per l'importazione dei prodotti debba venire incamerata a norma dell'articolo 41, la cauzione stessa è svincolata a domanda degli interessati, allorché siano state rispettate le condizioni di cui al paragrafo 2.

    2. L'interessato deve dimostrare in modo soddisfacente alle autorità competenti che, entro i due mesi successivi alla data dell'importazione iniziale, lo stesso quantitativo di prodotti equivalenti, della stessa sottovoce della nomenclatura combinata, è stato importato dallo stesso importatore in provenienza dallo stesso fornitore, a titolo di sostituzione dei prodotti per i quali è stato applicato il disposto dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1430/79.

    Articolo 43 1. Se prodotti di base sono stati sottoposti al regime di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 ovvero prodotti o merci sono stati sottoposti al regime di cui all'articolo 5 dello stesso regolamento, qualora sia stato utilizzato un titolo di esportazione o di fissazione anticipata e l'interessato, totalmente o in parte:

    - ritiri dal controllo doganale detti prodotti di base, in quanto tali o sotto forma di prodotti trasformati, ovvero detti prodotti o merci, oppure - non rispetti i termini complessivi previsti dall'articolo 27, paragrafo 5 e dall'articolo 28, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3665/87 o da altre disposizioni regolamentari,

    l'obbligo di esportare non è stato rispettato per il quantitativo in causa.

    2. L'autorità competente dello Stato membro in cui è stata accettata la dichiarazione di pagamento di cui all'articolo 25, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3665/87, ne informa l'autorità che ha rilasciato il titolo. Essa le comunica in particolare il quantitativo e la natura dei prodotti di cui trattasi, il numero del titolo e la data della relativa imputazione.

    3. L'autorità che ha rilasciato il titolo applica, mutatis mutandis, le disposizioni dell'articolo 39, paragrafo 1, lettere b) o c), e paragrafo 4.

    4. Lo Stato membro adotta le misure da esso ritenute necessarie per garantire l'osservanza delle disposizioni del paragrafo 3.

    Articolo 44 1. Il presente articolo si applica ai titoli comportanti fissazione anticipata della restituzione all'esportazione, chiesti ai fini di una gara indetta in un paese terzo impor- tatore.

    Sono considerate gare gli inviti, non confidenziali, emananti da enti pubblici dei paesi terzi o da organismi internazionali di diritto pubblico, a presentare, entro un dato termine, offerte la cui accettazione è decisa dai suddetti enti e organismi.

    Ai fini dell'applicazione del presente articolo, le forze armate di cui all'articolo 34, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) 3665/87, sono assimilate ad un paese terzo importatore.

    2. L'esportatore che ha partecipato o che intende partecipare ad una gara di cui al paragrafo 1 può chiedere, se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 3, uno o più titoli che saranno rilasciati soltanto se egli verrà dichiarato aggiudicatario.

    3. Le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto se il bando di gara comporta almeno le indicazioni seguenti:

    - il paese terzo importatore e l'organismo che indice la gara,

    - il termine ultimo per la presentazione delle offerte,

    - il quantitativo determinato di prodotti su cui verte la gara.

    L'interessato è tenuto a comunicare tali indicazioni all'organismo che rilascia il titolo al momento della presentazione della domanda di titolo.

    Le domande di titolo non possono essere presentate più di 15 giorni prima del termine ultimo per la presentazione delle offerte, ma devono essere presentate al più tardi alle ore 13 dell'ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte.

    Il quantitativo per il quale sono chiesti il titolo o i titoli non può essere superiore a quello indicato nel bando di gara. Non viene tenuto conto delle tolleranze o delle opzioni previste nel bando di gara.

    4. In deroga all'articolo 14, paragrafo 2, la cauzione non deve essere costituita al momento della domanda di titoli.

    5. Salvo caso di forza maggiore, entro i 21 giorni successivi alla data limite per la presentazione delle offerte, il richiedente informa l'organismo emittente mediante lettera o telecomunicazione scritta: tale informazione deve in ogni caso pervenire all'organismo emittente al più tardi il giorno della data di scadenza del termine di 21 giorni, e deve precisare:

    a) di essere stato dichiarato aggiudicatario, o b) di non essere stato dichiarato aggiudicatario, o c) di non aver partecipato alla gara, o d) di non essere in grado di conoscere il risultato della gara entro il termine in causa, per motivi a lui non imputa- bili.

    6. Non è dato seguito alle domande di titolo se, durante il periodo di rilascio cui sono soggetti i titoli per alcuni prodotti, è stata adottata una misura particolare che impedisce il rilascio dei titoli.

    Nessuna misura particolare, presa dopo la scadenza di detto periodo, può impedire il rilascio del titolo, se il richiedente ha rispettato le condizioni di cui al terzo comma.

    Se il richiedente ha:

    - comprovato, mediante i documenti del caso, le indicazioni di cui al paragrafo 3, primo comma, e - fornito la prova della sua qualità di aggiudicatario, e - costituito la totalità della cauzione prescritta per il rilascio del titolo,

    uno o più titoli vengono rilasciati per la gara in causa.

    Il titolo o i titoli sono rilasciati soltanto per il paese di cui al paragrafo 3, primo comma, primo trattino. Essi devono recare debita menzione della gara.

    Il quantitativo totale per il quale sono rilasciati il titolo o i titoli è pari a quello per il quale il richiedente è stato dichiarato aggiudicatario; tale quantitativo non può essere superiore al quantitativo chiesto.

    Inoltre, se sono chiesti più titoli, il quantitativo per il quale detto titolo o detti titoli sono rilasciati non può superare quello inizialmente chiesto per ciascun titolo.

    Ai fini della determinazione del periodo di validità del titolo si applicano le disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1.

    Nessun titolo può essere rilasciato per il quantitativo per il quale il richiedente non è stato dichiarato aggiudicatario.

    7. Nei casi di cui al paragrafo 5, lettere b), c) e d), non è rilasciato alcun titolo a seguito della domanda di cui al paragrafo 3.

    8. Se il richiedente del titolo non rispetta le disposizioni del paragrafo 5, non è rilasciato alcun titolo.

    Tuttavia, se il richiedente fornisce all'organismo incaricato del rilascio del titolo la prova del rinvio del termine ultimo per la presentazione delle offerte:

    - la domanda rimane valida e il termine di 21 giorni per la comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 5 decorre dal nuovo termine ultimo per la presentazione delle offerte, se detto rinvio non è superiore a dieci giorni;

    - la domanda non è più valida, se detto rinvio è superiore a dieci giorni.

    9. a) Se l'aggiudicatario fornisce la prova, giudicata soddisfacente dall'autorità competente, che, per motivi a lui non imputabili e non considerati come casi di forza maggiore, l'organismo che ha indetto la gara ha risolto il contratto, l'autorità competente svincola la cauzione, qualora il tasso della restituzione fissata in anticipo sia pari o superiore a quello della restituzione applicabile l'ultimo giorno di validità del titolo.

    b) Se l'aggiudicatario fornisce la prova, giudicata soddisfacente dall'autorità competente, che, per motivi a lui non imputabili e non considerati come casi di forza maggiore, l'organismo che ha indetto la gara gli ha imposto modifiche del contratto, l'autorità competente può:

    - qualora il tasso della restituzione fissata in anticipo sia superiore o uguale a quello della restituzione applicabile l'ultimo giorno di validità del titolo, svincolare la cauzione per il saldo del quantitativo non ancora esportato;

    - qualora il tasso della restituzione fissata in anticipo sia inferiore o uguale a quello della restituzione applicabile l'ultimo giorno di validità del titolo, prorogare quest'ultimo del periodo necessario.

    Tuttavia, se norme specifiche relative a determinati prodotti dispongono che il periodo di validità del titolo rilasciato nell'ambito del presente articolo può essere superiore al normale periodo di validità del medesimo, e se l'aggiudicatario si trova nella situazione di cui al primo comma, primo trattino, l'organismo emittente può prorogare il periodo di validità del titolo, sempreché questo non superi il periodo di validità massimo ammesso da tali norme.

    c) Se l'aggiudicatario fornisce la prova che nel bando di gara o nel contratto concluso a seguito dell'aggiudicazione era prevista una tolleranza o un'opzione per difetto superiore al 5 % e se l'organismo che ha indetto la gara fa ricorso a tale clausola, l'obbligo di esportare è considerato soddisfatto allorché il quantitativo esportato è inferiore del 10 % al massimo rispetto al quantitativo per il quale è stato rilasciato il titolo, sempreché il tasso della restituzione fissata in anticipo sia superiore o uguale al tasso della restituzione applicabile l'ultimo giorno di validità del titolo. In tal caso, il tasso del 95 % di cui all'articolo 33, paragrafo 2, è sostituito da quello del 90 %.

    d) Per il raffronto fra il tasso della restituzione fissata in anticipo e il tasso della restituzione applicabile l'ultimo giorno di validità del titolo, si tiene conto, se del caso, degli importi compensativi monetari, degli importi compensativi "adesione" e degli altri importi previsti dalla normativa comunitaria.

    10. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione le indicazioni di cui al paragrafo 3, primo comma.

    11. In casi particolari, possono essere disposte deroghe secondo la procedura prevista dall'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75, o, secondo il caso, dai corrispondenti articoli degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati.

    Articolo 45 1. Se uno Stato membro utilizza il titolo d'importazione valido per un prodotto per gestire un contingente tariffario comunitario i cui quantitativi sono stati ripartiti fra gli Stati membri:

    a) il titolo è valido soltanto nello Stato membro che lo ha rilasciato;

    b) i quantitativi importati che, in virtù della tolleranza, eccedono il quantitativo indicato nel titolo d'importazione, non beneficiano del regime preferenziale concesso nel quadro del contingente tariffario comunitario;

    c) la durata di validità del titolo non può oltrepassare il periodo di applicazione del contingente.

    2. La casella 24 del titolo reca le indicazioni necessarie all'applicazione del paragrafo 1, lettere a) e b).

    3. Se il prodotto in questione non può essere importato al di fuori del contingente, o se il rilascio di un titolo d'importazione per il prodotto medesimo è soggetto a condizioni particolari, il titolo d'importazione di cui al paragrafo 1 non comporta alcuna tolleranza supplemen- tare.

    TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI Articolo 46 1. Il regolamento (CEE) n. 3183/80 è abrogato.

    2. I riferimenti al regolamento abrogato in virtù del paragrafo 1 nonché ai regolamenti (CEE) n. 193/75 e (CEE) n. 1373/70 abrogati anteriormente devono intendersi come riferimenti fatti al presente regolamento.

    Le tabelle di concordanza figurano nell'allegato II, lettere a) e b).

    I visti e i riferimenti relativi agli articoli dei regolamenti precedentemente abrogati devono essere letti in base alle tabelle di concordanza figuranti nell'allegato II, lettera c).

    3. I riferimenti alle caselle dei titoli di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 3183/80 devono intendersi come riferimenti fatti alle caselle dei titoli allegati al presente regolamento.

    La relativa tabella di concordanza figura nell'allegato II, lettera d).

    Articolo 47 1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1989.

    2. Le domande di titoli presentate e i titoli e i relativi estratti rilasciati fino al 30 giugno 1989 possono essere compilati su formulari conformi ai modelli che figurano nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3183/80.

    3. Le cauzioni costituite in applicazione dell'articolo 43, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3183/80 possono essere svincolate a richiesta degli interessati.

    Le cauzioni incamerate a norma dell'articolo 43, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 3183/80 possono essere rimborsate a richiesta degli interessati.

    4. I titoli rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono essere ancora presentati per operazioni di cui all'articolo 43 del regolamento (CEE) n. 3665/87 e per quelle contemplate nel regolamento (CEE) n. 918/83.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 1988.

    Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 281 del 1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 16. (3) GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1. (4) GU n. L 195 del 16. 7. 1981, pag. 11. (5) GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 10. (6) GU n. L 150 del 20. 7. 1970, pag. 1.(7) GU n. L 188 del 20. 7. 1985, pag. 1.(8) GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 1. (9) GU n. L 123 del 17. 5. 1988, pag. 2.(10) GU n. L 107 del 22. 4. 1987, pag. 1. (11) GU n. L 132 del 28. 5. 1988, pag. 67.(12) GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1. (13) GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 24. (14) GU n. L 124 dell'8. 6. 1971, pag. 1.(15) GU n. L 89 del 2. 4. 1976, pag. 1. (16) GU n. L 335 del 4. 12. 1976, pag. 1. (17) GU n. L 175 del 12. 7. 1979, pag. 1. (18) GU n. L 286 del 9. 10. 1986, pag. 1. (19) GU n. L 161 del 26. 6. 1980, pag. 3.(20) GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5. (21) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.(22) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.(23) GU n. L 270 del 23. 9. 1987, pag. 1.(24) GU n. L 67 del 14. 3. 1975, pag. 16. ALLEGATO I TITOLO D'IMPORTAZIONE O DI PREFISSAZIONE TITOLO D'ESPORTAZIONE O DI PREFISSAZIONE ALLEGATO II a) Tabella di concordanza Regolamento (CEE) n. 3183/80 Presente regolamento Articolo 1 Articolo 1 Articolo 2 Articolo 2 Articolo 3, paragrafo 1 Articolo 3, paragrafo 1 Articolo 3, paragrafo 2 Articolo 3, paragrafo 2 Articolo 3, paragrafo 3 Articolo 3, paragrafo 3 Articolo 3, paragrafo 3 bis Articolo 3, paragrafo 4 Articolo 3, paragrafo 4 Articolo 3, paragrafo 5 Articolo 3, paragrafo 5 Articolo 3, paragrafo 6 Articolo 4 Articolo 4 Articolo 5 Articolo 5 Articolo 6 Articolo 6 Articolo 7 Articolo 7 Articolo 8 Articolo 8 Articolo 9 Articolo 9 Articolo 10 Articolo 10 Articolo 11 Articolo 11 Articolo 11 bis Articolo 12, paragrafo 1 Articolo 12 Articolo 13 Articolo 13, paragrafo 1 Articolo 14, paragrafo 1 Articolo 13, paragrafo 2 Articolo 13, paragrafo 2 Articolo 13, paragrafo 3 - Articolo 13, paragrafo 4 Articolo 13, paragrafo 3 Articolo 14 Articolo 15 Articolo 15 - Articolo 16 Articolo 16 Articolo 17 Articolo 17 Articolo 18 Articolo 18 Articolo 19 Articolo 19 Articolo 20 Articolo 20 Articolo 21 Articolo 21 Articolo 22 Articolo 22 Articolo 23 Articolo 23 Articolo 24 Articolo 24 Articolo 25 Articolo 25 Articolo 26 Articolo 26 Articolo 27 Articolo 27 Articolo 28 Articolo 28 Articolo 29 Articolo 29 Articolo 30 Articolo 30 Articolo 31 Articolo 31 Articolo 32 Articolo 32 Articolo 33, paragrafo 2 Articolo 33, paragrafo 1 Articolo 33, paragrafo 3 Articolo 33, paragrafo 2 Articolo 33, paragrafo 4 Articolo 33, paragrafo 3 Articolo 33, paragrafo 5 Articolo 33, paragrafo 4 Regolamento (CEE) n. 3183/80 Presente regolamento Articolo 34 Articolo 34 Articolo 35 Articolo 35 Articolo 36 Articolo 36 Articolo 37 Articolo 37 - Articolo 38 Articolo 38 Articolo 39 Articolo 39 Articolo 40 Articolo 40 Articolo 41 Articolo 41 Articolo 42 Articolo 42 Articolo 43 Articolo 43 Articolo 44 Articolo 44 Articolo 45 Articolo 45 Articolo 46 Articolo 46 - Articolo 47 Articolo 47 b) Tabella di concordanza Regolamento (CEE) n. 3183/80 Regolamento (CEE) n. 193/75 Regolamento (CEE) n. 1373/70 Articolo 1 Articolo 1 Articolo 1 Articolo 2 Articolo 4, paragrafo 1 Articolo 4, paragrafo 1 Articolo 3 Articolo 4, paragrafo 2 Articolo 4, paragrafo 2 Articolo 4 - - Articolo 5 Articolo 4, paragrafi 3 e 4 Articolo 4, paragrafi 3 e 4 Articolo 6 Articolo 4 bis, paragrafo 1 - Articolo 7 Articolo 4 quater, paragrafo 1 - Articolo 8 Articolo 2 Articolo 2 Articolo 9 Articolo 3 Articolo 3 Articolo 10 Articolo 10, paragrafo 2,

    prima frase Articolo 9, paragrafo 2, prima frase Articolo 11 Articolo 16, paragrafo 3 Articolo 14, paragrafo 3 Articolo 12 Articolo 5, paragrafo 1, primo e secondo comma, paragrafo 3 Articolo 5, paragrafo 1, primo e secondo comma, paragrafo 3 Articolo 13 Articolo 5, paragrafo 1,

    terzo comma, paragrafi 2 e 4 Articolo 5, paragrafo 1, terzo comma, paragrafi 2 e 4 Articolo 14 Articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3 Articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3 Articolo 15 Articolo 7 Articolo 7 Articolo 16 Articolo 13 Articolo 12 Articolo 17 Articolo 14 Articolo 12 bis Articolo 18 Articolo 8 Articolo 7 bis Articolo 19 Articolo 9, paragrafo 3, primo comma Articolo 8, paragrafo 2, primo comma Articolo 20 Articolo 10, paragrafo 1, para- grafo 2, seconda frase, paragrafo 3 Articolo 9, paragrafo 1, paragrafo 2, seconda frase, paragrafo 3 Articolo 21 Articolo 9, paragrafi 1 e 2 Articolo 8, paragrafo 1 Regolamento (CEE) n. 3183/80 Regolamento (CEE) n. 193/75 Regolamento (CEE) n. 1373/70 Articolo 22 Articolo 9, paragrafo 3, secondo e terzo comma Articolo 8, paragrafo 2, secondo e terzo comma Articolo 23 - - Articolo 24 Articolo 11, paragrafi 1 e 2 Articolo 10, paragrafi 1 e 2 Articolo 25 Articolo 11, paragrafo 3 Articolo 10, paragrafo 3 Articolo 26 Articolo 12 Articolo 11 Articolo 27 Articolo 15 Articolo 13 Articolo 28 Articolo 16, paragrafi 1, 2 e 4 Articolo 14, paragrafi 1, 2 e 4 Articolo 29 Articolo 17, paragrafo 1 Articolo 15, paragrafo 1 Articolo 30 Articolo 17, paragrafo 2 Articolo 15, paragrafo 2 Articolo 31 Articolo 17, paragrafi 3, 4, 5 e 6 Articolo 15, paragrafi 3 e 3 bis Articolo 32 Articolo 17, paragrafo 8 Articolo 15, paragrafo 5 Articolo 33 Articolo 18 Articolo 16 Articolo 34 Articolo 17, paragrafo 7 Articolo 15, paragrafo 4 Articolo 35 - - Articolo 36 Articolo 37 aa a s Articolo 20 Articolo 18 Articolo 38 Articolo 4 bis, paragrafi 2, 3, 4 e 5 - Articolo 39 Articolo 4 ter - Articolo 40 Articolo 4 quater, paragrafo 2 - Articolo 41 - - Articolo 42 - - Articolo 43 Articolo 19 Articolo 17 Articolo 44 Articolo 19 bis - c) Riferimenti al regolamento (CEE) n. 1373/70 e al regolamento (CEE) n. 193/75 Riferimenti al presente regolamento Regolamento (CEE) n. 3130/73 (¹):

    Articolo 2, paragrafo 5 Articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88 Articolo 7, paragrafo 2 Articoli 36 e 37 del regolamento (CEE) n. 3719/88 Articolo 8, paragrafo 2 Articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3719/88 Regolamento (CEE) n. 3197/73 (²):

    Articolo 2, paragrafo 5 Articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88 Articolo 7, paragrafo 2 Articoli 36 e 37 del regolamento (CEE) n. 3719/88 Articolo 8, paragrafo 2 Articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3719/88 Regolamento (CEE) n. 279/75 (³):

    Articolo 2, paragrafo 5 Articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88 Articolo 7, paragrafo 2 Articolo 33, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3719/88 Regolamento (CEE) n. 584/75 (%):

    Articolo 2, paragrafo 5 Articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88 Articolo 7, paragrafo 2 Articolo 33, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3719/88 Regolamento (CEE) n. 2041/75 (¹):

    Articolo 2 ter Articolo 15 del regolamento (CEE) n. 3719/88 Articolo 8 Articoli 36 e 37 del regolamento (CEE) n. 3719/88 Articolo 10 Articolo 5, paragrafo 1, quarto trattino del regolamento (CEE) n. 3719/88 Articolo 13 Articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88 Articolo 15 Articoli 36 e 37 del regolamento (CEE) n. 3719/88 Regolamento (CEE) n. 2042/75 (():

    Articolo 8 Articolo 9 Articolo 9 bis, paragrafo 1 Articolo 9 bis, paragrafo 2 aa A a A s Articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88 Articolo 9 bis, paragrafo 4 Articolo 9 ter, paragrafo 3 aa a s Articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3719/88 Articolo 12, paragrafo 2 Articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3719/88 Regolamento (CEE) n. 2782/76 ()):

    Articolo 8 Articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88 Regolamento (CEE) n. 1805/77 (·):

    Articolo 2, paragrafo 2 Articoli 19 e 22 del regolamento (CEE) n. 3719/88 (¹) GU n. L 319 del 20. 11. 1973, pag. 10.

    (²) GU n. L 326 del 27. 11. 1973, pag. 10.

    (³) GU n. L 31 del 5. 2. 1975, pag. 8.

    (%) GU n. L 61 del 7. 3. 1975, pag. 25.

    (¹) GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 1.

    (() GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 5.

    ()) GU n. L 318 del 18. 11. 1976, pag. 13.

    (·) GU n. L 198 del 5. 8. 1977, pag. 19.

    d) Tabella di concordanza dei titoli Titolo d'esportazione Titolo d'importazione Modello vecchio Modello nuovo Modello vecchio Modello nuovo Casella 1 Casella 2 Casella 1 Casella 2 Casella 2 Casella 3 Casella 2 Casella 3 Casella 3a Casella 1 Casella 3a Casella 1 Casella 3b Casella 5 Casella 3b Casella 5 Casella 4a Casella 4 Casella 4a Casella 4 Casella 4b Casella 6 Casella 4b Casella 6 Casella 5 Casella 13 Casella 5 Casella 13 Casella 6 Casella 14 Casella 6 Casella 14 Casella 7 Casella 15 Casella 7 Casella 15 Casella 8 Casella 16 Casella 8 Casella 16 Casella 9 Casella 16 Casella 9 Casella 16 Casella 10 Casella 17 Casella 10 Casella 17 Casella 11 Casella 18 Casella 11 Casella 18 Casella 12 Casella 20 Casella 12 Casella 20 Casella 13 Casella 7 Casella 13 Casella 7 Casella 14 Casella 8 Casella 14 Casella 8 Casella 15 Casella 11 Casella 15 Casella 9 Casella 16 Casella 9 Casella 16 Casella 11 Casella 17 Casella 21 Casella 17 Casella 21 Casella 18a Casella 22 Casella 18 Casella 22 Casella 18b Casella 10 Casella 19 Casella 23 Casella 19 Casella 12 Casella 20a Casella 24 Casella 20 Casella 19 Casella 20b Casella 10 Casella 21 Casella 24 Casella 21 Casella 12 Casella 22 Casella 24 Casella 22 Casella 19 Casella 23 Casella 23 Casella 23 Casella 26 Casella 24 Casella 23 Casella 24 Casella 26 Casella 25 Casella 25 Casella 26 Casella 25 I numeri delle caselle a tergo dei due formulari restano invariati.

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