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Document 31988R3294

    Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3294/88 del Consiglio del 24 ottobre 1988 che rettifica i coefficienti correttori applicabili in Danimarca, in Germania, in Grecia, in Francia, in Irlanda, in Italia, nei Paesi Bassi e nel Regno Unito alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunitá europee

    GU L 293 del 27.10.1988, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/3294/oj

    31988R3294

    Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3294/88 del Consiglio del 24 ottobre 1988 che rettifica i coefficienti correttori applicabili in Danimarca, in Germania, in Grecia, in Francia, in Irlanda, in Italia, nei Paesi Bassi e nel Regno Unito alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunitá europee

    Gazzetta ufficiale n. L 293 del 27/10/1988 pag. 0001 - 0004


    *****

    REGOLAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N. 3294/88 DEL CONSIGLIO

    del 24 ottobre 1988

    che rettifica i coefficienti correttori applicabili in Danimarca, in Germania, in Grecia, in Francia, in Irlanda, in Italia, nei Paesi Bassi e nel Regno Unito alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunitá europee

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Communità europee,

    visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, fissati dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1) e modificati, da ultimo, dal regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2339/88 (2), in particolare gli articoli 64 e 82 di detto statuto, nonché l'articolo 20, primo comma e l'articolo 64 di detto regime,

    vista la decisione 81/1061/Euratom, CECA, CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1981, che modifica il metodo di adeguamento delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità (3), in particolare il punto II.1.1, secondo comma del suo allegato,

    vista la proposta della Commissione, presentata al Consiglio il 23 dicembre 1985 e confermata il 5 luglio 1988,

    considerando che il Consiglio aveva adottato in materia il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 3619/86 (4); che questo regolamento è stato annullato dalla sentenza della Corte di giustizia del 28 giugno 1988 (causa 7/87 - Commissione/Consiglio); che la Corte ha tuttavia deciso che occorreva mantenere gli effetti del regolamento annullato fino al momento dell'adozione, da parte del Consiglio, delle misure necessarie all'esecuzione della sentenza;

    considerando che conviene prendere le misure che l'esecuzione di detta sentenza importa;

    considerando che l'istituto statistico delle Comunità europee ha proceduto, nel corso del 1980 e del 1985, a una verifica dei coefficienti correttori dell'insieme degli Stati membri, conformemente al metodo per l'adeguamento delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee;

    considerando che da tale verifica è risultato che esistono scarti significativi fra i coefficienti correttori in vigore applicabili in determinate sedi di servizio e quelli risultanti dalla verifica;

    considerando che, conformemente all'articolo 64 dello statuto, occorre assicurare l'equivalenza del potere d'acquisto nelle diverse sedi di servizio;

    considerando che per tali motivi occorre modificare i regolamenti che stabiliscono, a partire dal 1o gennaio 1981, i coefficienti correttori applicabili per la Danimarca, la Germania, la Grecia, la Francia, l'Irlanda, l'Italia, i Paesi Bassi e il Regno Unito,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Con effetto al 1o gennaio 1981, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in una delle sedi qui appresso elencate sono fissati come segue:

    Danimarca 122,4

    Germania 99,7

    Grecia 80,7

    Francia 114,3

    Irlanda 91,3

    Italia (tranne Varese) 84,1

    Varese 87,1

    Paesi Bassi 98,5

    Regno Unito 103,1

    2. Con effetto al 16 maggio 1981, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli agenti in servizio in una delle sedi qui appresso elencate sono fissati come segue:

    Danimarca 133,2

    Grecia 91,6

    Irlanda 101,8

    Italia (tranne Varese) 93,4

    Varese 97,3

    3. Con effetto al 1o luglio 1981, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in una delle sedi qui appresso elencate sono fissati come segue:

    Danimarca 125,5

    Germania 100,0

    Grecia 87,8

    Francia 113,8

    Irlanda 94,4

    Italia (tranne Varese) 85,4

    Varese 88,9

    Paesi Bassi 96,8

    Regno Unito 116,9

    4. Con effetto al 16 novembre 1981, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli agenti in servizio in una delle sedi qui appresso elencate sono fissati come segue:

    Grecia 95,4

    Francia 119,7

    Irlanda 103,8

    Italia (tranne Varese) 90,9

    Varese 92,6

    5. Con effetto al 1o gennaio 1982, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e altri agenti in servizio in uno dei paesi qui appresso elencati sono fissati come segue:

    Danimarca 128,9

    Germania 100,8

    Paesi Bassi 98,6

    Regno Unito 120,2

    6. Con effetto al 16 maggio 1982, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli agenti in servizio in uno dei paesi qui appresso elencati sono fissati come segue:

    Grecia 103,6

    Irlanda 109,5

    7. Con effetto al 1o luglio 1982, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in una delle sedi qui appresso elencate sono fissati come segue:

    Danimarca 131,2

    Germania 111,5

    Grecia 99,0

    Francia 116,4

    Irlanda 113,7

    Italia (tranne Varese) 91,6

    Varese 93,8

    Paesi Bassi 108,0

    Regno Unito 124,6

    8. Con effetto al 16 novembre 1982, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in una delle sedi qui appresso elencate sono fissati come segue:

    Grecia 104,7

    Italia (tranne Varese) 99,5

    Varese 100,0

    9. Con effetto al 1o gennaio 1983, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi qui appresso elencati sono fissati come segue:

    Danimarca 135,2

    Germania 111,8

    Francia 119,7

    Irlanda 116,9

    Paesi Bassi 108,4

    Regno Unito 124,6

    10. Con effetto al 1o maggio 1983, il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio nel paese qui appresso indicato è fissato come segue:

    Grecia 118,5

    11. Con effetto al 16 maggio 1983, il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in una delle sedi qui appresso elencate è fissato come segue:

    Italia (tranne Varese) 106,7

    Varese 110,0

    12. Con effetto al 1o luglio 1983, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in una delle sedi qui appresso elencate sono fissati come segue:

    Danimarca 131,5

    Germania 111,1

    Grecia 97,0

    Francia 114,1

    Irlanda 110,5

    Italia (tranne Varese) 98,1

    Varese 101,1

    Paesi bassi 105,9

    Regno Unito 114,3

    13. Con effetto al 16 novembre 1983, il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio nel paese indicato qui appresso è fissato come segue:

    Grecia 103,9

    14. Con effetto al 1o gennaio 1984, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in una delle sedi qui appresso elencate sono fissati come segue:

    Danimarca 134,8

    Germania 112,0

    Francia 118,5

    Irlanda 115,1

    Italia (tranne Varese) 103,8

    Varese 106,0

    paesi Bassi 107,7

    Regno Unito 116,6 15. Con effetto al 16 maggio 1984, il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in una delle sedi qui appresso elencate è fissato come segue:

    Grecia 114,8

    Italia (tranne Varese) 103,8

    Varese 112,1

    16. Con effetto al 1o luglio 1984, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in una delle sedi qui appresso elencate sono fissati come segue:

    Danimarca 131,6

    Germania 109,0

    Grecia 93,1

    Francia 115,4

    Irlanda 112,6

    Italia (tranne Varese) 100,9

    Varese 103,8

    Paesi Bassi 104,1

    Regno Unito 111,0

    17. Con effetto al 16 novembre 1984, il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio nel paese qui appresso indicato è fissato come segue:

    Grecia 98,9

    18. Con effetto al 1o gennaio 1985, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in una delle sedi qui appresso sono fissati come segue:

    Francia 118,6

    Italia (tranne Varese) 105,0

    Varese 107,3

    19. Con effetto al 16 maggio 1985, il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio nel paese qui appresso indicato è fissato come segue:

    Grecia 107,8

    20. Con effetto al 1o luglio 1985, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in una delle sedi qui appresso elencate sono fissati come segue:

    Danimarca 131,6

    Germania 104,2

    Grecia 90,2

    Francia 115,5

    Irlanda 113,1

    Italia (tranne Varese) 99,8

    Varese 102,6

    Paesi Bassi 99,4

    Regno Unito 116,8

    Articolo 2

    1. Con effetto al 1o gennaio 1981, i coefficienti correttori applicabili alla pensione, conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma dello statuto, sono fissati come segue per i paesi qui appresso elencati:

    Danimarca 122,4

    Germania 99,7

    Grecia 80,7

    Francia 114,3

    Irlanda 91,3

    Italia 84,1

    Paesi Bassi 98,5

    Regno Unito 103,1

    2. Con effetto al 16 maggio 1981, i coefficienti correttori applicabili alla pensione, conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma dello statuto, sono fissati come segue per i paesi qui appresso elencati:

    Danimarca 133,2

    Grecia 91,6

    Irlanda 101,8

    Italia 93,4

    3. Con effetto al 1o luglio 1981, i coefficienti correttori applicabili alla pensione, conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma dello statuto, sono fissati come segue per i paesi qui appresso elencati:

    Danimarca 125,5

    Germania 100,0

    Grecia 87,8

    Francia 113,8

    Irlanda 94,4

    Italia 85,4

    Paesi Bassi 96,8

    Regno Unito 116,9

    4. Con effetto al 16 novembre 1981, i coefficienti correttori applicabili alla pensione, conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma dello statuto, sono fissati come segue per i paesi qui appresso elencati:

    Grecia 95,4

    Francia 119,7

    Irlanda 103,8

    Italia 90,9

    5. Con effetto al 1o gennaio 1982, i coefficienti correttori applicabili alla pensione, conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma dello statuto, sono fissati come segue per i paesi qui appresso elencati:

    Danimarca 128,9

    Germania 100,8

    Paesi Bassi 98,6

    Regno Unito 120,2

    6. Con effetto al 16 maggio 1982, i coefficienti correttori applicabili alla pensione, conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma dello statuto, sono fissati come segue per i paesi qui appresso elencati:

    Grecia 103,6

    Irlanda 109,5 7. Con effetto al 1o luglio 1982, i coefficienti correttori applicabili alla pensione, conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma dello statuto, sono fissati come segue per i paesi qui appresso elencati:

    Danimarca 131,2

    Germania 111,5

    Grecia 99,0

    Francia 116,4

    Irlanda 113,7

    Italia 91,6

    Paesi Bassi 108,0

    Regno Unito 124,6

    8. Con effetto al 16 novembre 1982, i coefficienti correttori applicabili alla pensione conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma dello statuto, sono fissati come segue per i paesi qui appresso elencati:

    Grecia 104,7

    Italia 99,5

    9. Con effetto al 1o gennaio 1983, i coefficienti correttori applicabili alla pensione, conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma dello statuto, sono fissati come segue per i paesi qui appresso elencati:

    Danimarca 135,2

    Germania 111,8

    Francia 119,7

    Irlanda 116,9

    Paesi Bassi 108,4

    Regno Unito 124,6

    10. Con effetto al 1o maggio 1983, il coefficiente correttore appplicabile alla pensione, conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma dello statuto, è fissato come segue per il paese qui appresso indicato:

    Grecia 118,5

    11. Con effetto al 16 maggio 1983, il coefficiente correttore applicabile alla pensione, conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma dello statuto è fissato come segue per il paese qui appresso indicato:

    Italia 106,7

    12. Con effetto al 1o luglio 1983, i coefficienti correttori applicabili alla pensione sono fissati conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma dello statuto.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 24 ottobre 1988.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    Th. PANGALOS

    (1) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

    (2) GU n. L 204 del 29. 7. 1988, pag. 5.

    (3) GU n. L 386 del 31. 12. 1981, pag. 6.

    (4) GU n. L 336 del 29. 11. 1986, pag. 1.

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