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Document 31988R3175
Council Regulation (EEC) No 3175/88 of 14 October 1988 opening and providing for the administration of a Community tariff quota for cut flowers and flower buds, fresh, originating in Jordan (1989)
Regolamento (CEE) n. 3175/88 del Consiglio del 14 ottobre 1988 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di fiori e boccioli di fiori, recisi, freschi, originari della Giordania (1989)
Regolamento (CEE) n. 3175/88 del Consiglio del 14 ottobre 1988 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di fiori e boccioli di fiori, recisi, freschi, originari della Giordania (1989)
GU L 283 del 18.10.1988, p. 1–2
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/10/1989
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Partial adoption | 51988PC0390 | ||||
51988PC0390 |
Regolamento (CEE) n. 3175/88 del Consiglio del 14 ottobre 1988 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di fiori e boccioli di fiori, recisi, freschi, originari della Giordania (1989)
Gazzetta ufficiale n. L 283 del 18/10/1988 pag. 0001 - 0002
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 3175/88 DEL CONSIGLIO del 14 ottobre 1988 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di fiori e boccioli di fiori, recisi, freschi, originari della Giordania (1989) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113, vista la proposta della Commissione, considerando che il protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno hascemita di Giordania (1) prevede all'articolo 2 che i fiori ed i boccioli di fiori, recisi, freschi, dei codici della nomenclatura combinata di cui all'articolo 1, originari di tale paese, beneficiano, all'importazione nella Comunità, di dazi doganali ridotti nei limiti di un contingente tariffario comunitario annuo di 50 tonnellate; considerando che, entro il limite di tale contingente, i dazi applicabili sono gradualmente soppressi nel corso degli stessi periodi e con lo stesso ritmo di quelli previsti agli articoli 75 e 243 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo; che per il periodo dal 1o novembre 1988 al 31 ottobre 1989 i dazi contingentali sono pari al 62,5 % dei dazi di base del periodo dal 1o novembre al 31 dicembre 1988 ed al 50 % dei dazi di base del periodo dal 1o gennaio al 31 ottobre 1989; che, entro i limiti di tale contingente tariffario il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano i dazi conformemente al regolamento (CEE) n. 2573/87 del Consiglio, dell'11 agosto 1987, che stabilisce il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con l'Algeria, l'Egitto, la Giordania, il Libano, la Tunisia e la Turchia (2); che occorre quindi aprire detto contingente per il periodo dal 1o novembre 1988 al 31 ottobre 1989; considerando che le rose a fiore grande e piccolo e i garofani uniflori e multiflori sono ammessi al beneficio di questi contingenti solo alle condizioni fissate dal regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele e della Giordania (3); che questi vantaggi tariffari si applicano solo alle importazioni per cui vengono rispettate determinate condizioni di prezzo; considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente e l'ininterrotta applicazione dei dazi previsti per tale contingente a tutte le importazioni dei prodotti in causa in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento del contingente; che nel caso presente è opportuno non prevedere alcuna ripartizione tra gli Stati membri, ferma restando la possibilità per ciascuno di essi di prelevare dal volume contingentale le quantità corrispondenti al rispettivo fabbisogno, alle condizioni e secondo la procedura previste nell'articolo 1, paragrafo 3; che questa modalità di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume contingentale ed informarne gli Stati membri; considerando che, essendo il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, qualsiasi operazione relativa alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Dal 1o novembre 1988 al 31 ottobre 1989 i dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità dei prodotti descritti in appresso, originari della Giordania, sono sospesi ai livelli ed entro i limiti del contingente tariffario comunitario indicati a lato: 1.2.3.4.5 // // // // // // Numero d'ordine // Codice NC // Designazione delle merci // Volume contingentale (in t) // Dazio contingentale (in %) // // // // // // // // // // // 09.1152 // 0603 10 51 0603 10 53 0603 10 55 0603 10 61 0603 10 65 0603 10 69 0603 10 11 0603 10 13 0603 10 15 0603 10 21 0603 10 25 0603 10 29 // Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati: freschi: dal 1o novembre al 31 maggio dal 1o giugno al 31 ottobre // 50 // - dal 1o novembre al 31 dicembre 1988: 10,6 - dal 1o gennaio al 31 maggio 1989: 8,5 - dal 1o giugno al 31 ottobre 1989: 12 // // // // // Nei limiti di questo contingente il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi calcolati in conformità del regolamento (CEE) n. 2573/87. 2. La concessione del beneficio del contingente può essere interrotta, per le rose a fiore grande e per quelle a fiore piccolo, nonché per i garofani uniflori e multiflori, qualora si constati a livello della Comunità che le condizioni di prezzo stabilite nel regolamento (CEE) n. 4088/87 non sono rispettate. In tal caso, la Commissione ripristina, mediante regolamento, la riscossione dei dazi applicabili per i prodotti in causa e rimette eventualmente in vigore il presente regolamento alle date e per i prodotti e i periodi indicati nei regolamenti in questione. 3. Se sono effettuate o previste, entro un termine massimo di 14 giorni di calendario, importazioni di prodotti oggetto del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al proprio fabbisogno, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile del contingente. 4. Se lo Stato membro in questione non utilizza le quantità prelevate entro il predetto termine di 14 giorni, esso restituisce non appena possibile le quantità rimanenti mediante telex indirizzato alla Commissione. Articolo 2 1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché i prelievi effettuati in conformità dell'articolo 1, paragrafo 3 rendano possibili le imputazioni senza discontinuità sulle loro parti cumulate del contingente comunitario. 2. Ogni Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti in questione la possibilità di attingere liberamente al contingente finché lo consente il saldo del volume contingentale. 3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni dei prodotti in questione sui loro prelievi man mano che i prodotti sono presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica. 4. Il grado di esaurimento del contingente viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite nel paragrafo 3. Articolo 3 Su richiesta della Commissione, gli Stati membri l'informano in merito alle importazioni effettivamente imputate al contingente. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il 1o novembre 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 14 ottobre 1988. Per il Consiglio Il Presidente V. PAPANDREOU (1) GU n. L 297 del 21. 10. 1987, pag. 19. (2) GU n. L 250 dell'1. 9. 1987, pag. 1. (3) GU n. L 382 del 31. 12. 1987, pag. 22.