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Document 31988R2229

REGOLAMENTO (CEE) N. 2229/88 DEL CONSIGLIO del 19 luglio 1988 che modifica il regolamento (CEE) n. 1418/76 relativo all' organizzazione comune del mercato del riso

GU L 197 del 26.7.1988, p. 30–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/09/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/2229/oj

31988R2229

REGOLAMENTO (CEE) N. 2229/88 DEL CONSIGLIO del 19 luglio 1988 che modifica il regolamento (CEE) n. 1418/76 relativo all' organizzazione comune del mercato del riso -

Gazzetta ufficiale n. L 197 del 26/07/1988 pag. 0030 - 0030
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 27 pag. 0035
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 27 pag. 0035


REGOLAMENTO (CEE) N. 2229/88 DEL CONSIGLIO del 19 luglio 1988 che modifica il regolamento (CEE) n. 1418/76 relativo all'organizzazione comune del mercato del riso

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che a decorrere dalla campagna 1987/1988 il meccanismo dell'intervento è stato ristrutturato, in particolare per quanto riguarda le condizioni di avvio degli acquisti da parte degli organismi di intervento nei periodi in cui essi sono permessi; che l'esperienza ha posto in evidenza che il nuovo meccanismo comporta una gestione amministrativa molto macchinosa senza vantaggi effettivi; che è pertanto opportuno ritornare al vecchio sistema;

considerando che, al momento degli acquisti di intervento, occorre applicare al prezzo di intervento valido all'inizio della campagna il coefficiente del 94 %, e che esso non deve incidere sulle maggiorazioni mensili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1418/76 (4) è modificato come segue:

1. Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 5 1. Nel periodo tra il 1g dicembre e il 31 luglio, gli organismi di intervento acquistano i quantitativi di risone loro offerti purché le offerte rispondano alle condizioni, in particolare sul piano qualitativo e quantitativo, che saranno determinate in conformità del paragrafo 5.

2. Gli acquisti di cui al paragrafo 1 si effettuano in base ad un prezzo pari al 94 % del prezzo di intervento in vigore per il centro di commercializzazione per il quale viene offerto il risone alle condizioni stabilite in applicazione dei paragrafi 4 e 5.

Se la qualità del risone offerto differisce dalla qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo di intervento, quest'ultimo è modificato mediante applicazione di maggiorazioni o detrazioni.

3. Alle condizioni stabilite in applicazione dei paragrafi 4 e 5, gli organismi di intervento mettono in vendita, per l'esportazione verso i paesi terzi o per l'approvvigionamento del mercato interno, il risone acquistato conformemente al paragrafo 1.

4. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le norme generali relative all'intervento.

5. Secondo la procedura di cui all'articolo 27, sono stabilite le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare - la qualità e la quantità minima richieste per l'intervento,

- le maggiorazioni e detrazioni applicabili all'intervento,

- le procedure e le condizioni di acquisto da parte degli organismi di intervento,

- le procedure e le condizioni di vendita da parte degli organismi di intervento." 2. Il testo dell'articolo 7, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

"1. Il prezzo indicativo, i prezzi di intervento e i prezzi d'acquisto di cui all'articolo 5, paragrafo 2, sono soggetti a maggiorazioni mensili scaglionate durante tutta la campagna di commercializzazione o parte di essa." Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1g settembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 1988.

Per il Consiglio Il Presidente Y. POTTAKIS (5) GU n. C 139 del 30. 5. 1988, pag. 13.

(6) GU n. C 167 del 27. 6. 1988.

(7) GU n. C 175 del 4. 7. 1988, pag. 33.

(8) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

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