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Document 31988R1929

    Regolamento (CEE) n. 1929/88 del Consiglio del 29 giugno 1988 recante modifica del regolamento (CEE) n. 3978/87 che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1988, alcuni contingenti di catture per le navi che pescano nella zona economica esclusiva della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen

    GU L 170 del 2.7.1988, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1988

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/1929/oj

    31988R1929

    Regolamento (CEE) n. 1929/88 del Consiglio del 29 giugno 1988 recante modifica del regolamento (CEE) n. 3978/87 che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1988, alcuni contingenti di catture per le navi che pescano nella zona economica esclusiva della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen

    Gazzetta ufficiale n. L 170 del 02/07/1988 pag. 0001 - 0002


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1929/88 DEL CONSIGLIO

    del 29 giugno 1988

    recante modifica del regolamento (CEE) n. 3978/87 che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1988, alcuni contingenti di catture per le navi che pescano nella zona economica esclusiva della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca (1), modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo (2), in particolare l'articollo 11,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che i contingenti di cattura nelle acque della Norvegia sono stati ripartiti dal regolamento (CEE) n. 3978/87 (3);

    considerando che la Comunità e il Regno di Norvegia si sono ulteriormente consultati per un contingente supplementare di catture di cicerello per i pescherecci della Comunità nelle zone di pesca della Norvegia nel 1988;

    considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 170/83, spetta alla Comunità fissare le condizioni in cui tali contingenti di cattura possono essere utilizzati dai pescatori comunitari;

    considerando che, per garantire una gestione efficace di queste possibilità di cattura disponibili, è opportuno ripartirle tra gli Stati membri per mezzo di contingenti in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 170/83;

    considerando che le attività di pesca contemplate nel presente regolamento sono soggette alle pertinenti misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca (4),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le cifre che si riferiscono al cicerello nell'area CIEM IV nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3978/87 sono sostituite da quelle indicate nell'allegato di questo regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1988.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    H. RIESENHUBER

    (1) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.

    (2) GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 1.

    (3) GU n. L 375 del 31. 12. 1987, pag. 35.

    (4) GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.

    ALLEGATO

    Ripartizione per il 1988 dei contingenti di cattura della Comunità nelle acque della Norvegia

    (in tonnellate, peso vivo)

    1.2.3.4 // // // // // Specie // División CIEM // Contingenti di cattura della Comunità // Contingenti assegnati agli Stati membri // // // // // Cicerello // IV // 200 000 // Danimarca 190 000 (2) // // // // Regno Unito 10 000 (3)

    // // // // (2) Nei limiti di un contingente totale attribuito per il merluzzo norvegese e il cicerello, questi ultimi possono essere sostituiti l'uno con l'altro fino a 19 000 tonnellate.

    (3) Nei limiti di un contingente totale attribuito per il merluzzo norvegese e il cicerello, questi ultimi possono essere sostituiti l'uno con l'altro fino a 1 000 tonnellate.

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