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Document 31988R1623

    Regolamento (CEE) n. 1623/88 della Commissione del 10 giugno 1988 che modifica il regolamento (CEE) n. 2042/75 che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d' importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso

    GU L 145 del 11.6.1988, p. 26–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/04/1989

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/1623/oj

    31988R1623

    Regolamento (CEE) n. 1623/88 della Commissione del 10 giugno 1988 che modifica il regolamento (CEE) n. 2042/75 che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d' importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso

    Gazzetta ufficiale n. L 145 del 11/06/1988 pag. 0026 - 0026


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1623/88 DELLA COMMISSIONE

    del 10 giugno 1988

    che modifica il regolamento (CEE) n. 2042/75 che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1097/88 della Commissione (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 6,

    considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 2042/75 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 761/88 (4), la validità dei titoli di esportazione per taluni prodotti di cui al codice NC 2309 destinati allo Yemen del Nord si limita a 60 giorni a decorrere dal giorno del rilascio;

    considerando che per agevolare l'esportazione dei suddetti prodotti nello Yemen del Nord è necessario prorogare la durata di validità dei titoli di esportazione;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2042/75 è soppressa la nota in calce n. (1).

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 1988.

    Per la Commissione

    Frans ANDRIESSEN

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

    (2) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 7.

    (3) GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 5.

    (4) GU n. L 79 del 24. 3. 1988, pag. 19.

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