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Document 31988R1612

Regolamento (CEE) n. 1612/88 del Consiglio del 9 giugno 1988 relativo all' organizzazione di un' inchiesta sul costo della manodopera nell' industria nel commercio all' ingrosso e al minuto, nelle banche e nelle assicurazioni

GU L 145 del 11.6.1988, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1989

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/1612/oj

31988R1612

Regolamento (CEE) n. 1612/88 del Consiglio del 9 giugno 1988 relativo all' organizzazione di un' inchiesta sul costo della manodopera nell' industria nel commercio all' ingrosso e al minuto, nelle banche e nelle assicurazioni

Gazzetta ufficiale n. L 145 del 11/06/1988 pag. 0001 - 0002


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1612/88 DEL CONSIGLIO

del 9 giugno 1988

relativo all'organizzazione di un'inchiesta sul costo della manodopera nell'industria nel commercio all'ingrosso e al minuto, nelle banche e nelle assicurazioni

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 213,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che per assolvere i compiti affidatile dal trattato, in particolare dagli articoli 2, 3, 117, 118, 120 e 122, la Commissione deve essere a conoscenza della situazione e dell'evoluzione, negli Stati membri della Comunità, sia del costo della manodopera, sia del reddito dei lavoratori;

considerando che le informazioni statistiche disponibili in ciascuno degli Stati membri non consentono di effettuare validi raffronti, a causa soprattutto delle divergenze che esistono tra le legislazioni, le regolamentazioni e le pratiche amministrative degli Stati membri, e che occorre pertanto effettuare e utilizzare inchieste sulla base di definizioni uniformi e secondo metodi comuni;

considerando che il miglior metodo per conoscere il livello, la composizione e l'evoluzione del costo della manodopera e del reddito dei lavoratori consiste nell'effettuare inchieste comunitarie specifiche, analogamente a quanto è stato fatto da ultimo nel 1985 in applicazione del regolamento (CEE) n. 3149/83 (1) con riferimento alle informazioni contabili relative all'anno 1984;

considerando che, in seguito alle variazioni sensibili, sia quantitative che strutturali, che si verificano nelle spese sostenute dalle imprese per i salari e i relativi oneri sociali a carico dei datori di lavoro, è opportuno, al fine di aggiornare i risultati dell'inchiesta precedente, procedere ad una nuova indagine sulla base dei dati contabili relativi al 1988 nell'industria, commercio, banche e assicurazioni;

considerando che, per l'ampiezza dell'indagine e per alleggerire l'onere per le imprese nonché per i bilanci delle Comunità europee e degli Stati membri, occorre procedere secondo il metodo del sondaggio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro delle sue inchieste periodiche, relative al costo della manodopera e al reddito dei lavoratori, la Commissione procede nel 1989 con riferimento ai dati contabili relativi al 1988 ad una inchiesta sul costo della manodopera (operai e impiegati) nell'industria, commercio all'ingrosso e al minuto, banche e assicurazioni.

Articolo 2

L'inchiesta riguarda le imprese e gli stabilimenti che hanno alle proprie dipendenze almeno dieci lavoratori ed esercitano le attività delimitate e definite dalle divisioni 1, 2, 3, 4, 5 e dalle classi 61, 64/65, 81, 82 della nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee (NACE), ad eccezione dei gruppi 651, 652 e 811.

L'inchiesta viene effettuata con il metodo del sondaggio.

Articolo 3

I datori di lavoro sono tenuti a fornire, per le imprese o gli stabilimenti compresi nel campione, le informazioni necessarie per determinare il costo della manodopera (operai e impiegati), sulla base dei dati contabili relativi all'anno civile 1985, secondo le modalità in appresso indicate.

Articolo 4

L'inchiesta riguarda:

a) i costi salariali, compresi i premi e le gratifiche, e tutti gli oneri inerenti, in particolare le spese dei datori di lavoro a titolo di contributi alla previdenza sociale e ai regimi complementari e le altre prestazioni sociali, compresi gli oneri relativi alla formazione professionale dei lavoratori e l'importo di eventuali tasse e sovvenzioni direttamente connesse con il costo della manodopera;

b) il numero dei lavoratori occupati presso le imprese o gli stabilimenti;

c) la durata del lavoro.

Articolo 5

Le informazioni sono raccolte dai servizi statistici degli Stati membri mediante questionari elaborati dalla Commissione in collaborazione con detti servizi.

La Commissione, in collaborazione con tali servizi, determina le modalità tecniche dell'inchiesta. Essa fissa inoltre, alle stesse condizioni, le date d'inizio e di chiusura dell'inchiesta e i termini per presentare le risposte ai questionari.

Le persone tenute a fornire le informazioni risponderanno ai questionari in maniera veridica e completa e entro i termini stabiliti.

Articolo 6

I servizi statistici degli Stati membri procedono allo spoglio delle risposte al questionario. Essi trasmettono alla Commissione i risultati dell'inchiesta, esclusa qualsiasi informazione di carattere individuale, conformemente al programma di elaborazione definito dalla Commissione; i risultati sono ripartiti per settore d'attività e, se del caso per regione e per classe di grandezza delle imprese o degli stabilimenti.

Articolo 7

Le informazioni individuali raccolte nel quadro dell'inchiesta possono essere utilizzate soltanto a fini statistici. È vietato utilizzarle ad altri fini, in particolare a fini fiscali, e comunicarle a terzi.

Gli Stati membri prendono le misure idonee contro le infrazioni:

a) all'obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 3;

b) all'obbligo di mantenere il segreto sulle informazioni conformemente al primo comma del presente articolo.

Articolo 8

Gli Stati membri ricevono, per l'esecuzione dell'inchiesta, una somma forfettaria; detta somma è imputata ai relativi stanziamenti iscritti nel bilancio delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 9 giugno 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. BLUEM

(1) GU n. L 309 del 10. 11. 1983, pag. 2.

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