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Document 31988R1596

    Regolamento (CEE) n. 1596/88 della Commissione dell'8 giugno 1988 che modifica il regolamento (CEE) n. 441/88 recante modalità d'applicazione per la distillatione obbligatoria di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio

    GU L 142 del 9.6.1988, p. 17–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2000

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/1596/oj

    31988R1596

    Regolamento (CEE) n. 1596/88 della Commissione dell'8 giugno 1988 che modifica il regolamento (CEE) n. 441/88 recante modalità d'applicazione per la distillatione obbligatoria di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio

    Gazzetta ufficiale n. L 142 del 09/06/1988 pag. 0017 - 0017
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 26 pag. 0202
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 26 pag. 0202


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1596/88 DELLA COMMISSIONE

    dell'8 giugno 1988

    che modifica il regolamento (CEE) n. 441/88 recante modalità d'applicazione per la distillatione obbligatoria di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1441/88 (2), in particolare l'articolo 39, paragrafo 9,

    considerando che, come l'esperienza dimostra, le stesse ragioni tecniche attinenti alla produzione che giustificano l'inclusione dei mosti di uve destinati alla concentrazione dopo il 15 marzo fra i quantitativi deducibili da quelli da prendere in considerazione per calcolare la quantità di vino da conferire alla distillazione obbligatoria sono valide per quanto riguarda i mosti destinati alla produzione, dopo la stessa data del 15 marzo, di succhi d'uva e di vini spumanti; che, per evitare un trattamento discriminatorio, appare necessario estendere ai succhi d'uva ed ai vini spumanti il regime previsto per i mosti concentrati dall'articolo 6, paragrafo 1, quarto comma del regolamento (CEE) n. 441/88 della Commissione (3);

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'articolo 6, paragrafo 1, quarto comma del regolamento (CEE) n. 441/88 è modificato come segue:

    « Inoltre, per la campagna 1987/1988, il produttore ha la facoltà di dedurre dal volume di cui al primo comma i quantitativi di mosti di uve destinati alla produzione di prodotti diversi dal vino da tavola, non ancora trasformati alla data del 15 marzo, purché s'impegni a trasformarli entro il 31 agosto. Se a quest'ultima data non ha provveduto alla trasformazione, il produttore è tenuto a consegnare per la distillazione obbligatoria, sotto forma di vino, un quantitativo pari a quello risultante dall'applicazione della percentuale di cui all'articolo 8 al quantitativo di mosto non trasformato, maggiorato del 20 %. Detto quantitativo deve essere consegnato entro la data stabilita dalle competenti autorità nazionali a norma dell'articolo 12, paragrafo 5 ».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 1988.

    Per la Commissione

    Frans ANDRIESSEN

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

    (2) GU n. L 132 del 28. 5. 1988, pag. 1.

    (3) GU n. L 45 del 18. 2. 1988, pag. 15.

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