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Document 31988R1354
Commission Regulation (EEC) No 1354/88 of 18 May 1988 amending Regulation (EEC) No 2681/83 laying down detailed rules for the application of the subsidy system for oilseeds
Regolamento (CEE) n. 1354/88 della Commissione del 18 maggio 1988 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2681/83 che stabilisce le modalità d' applicazione del regime d' integrazione per i semi oleosi
Regolamento (CEE) n. 1354/88 della Commissione del 18 maggio 1988 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2681/83 che stabilisce le modalità d' applicazione del regime d' integrazione per i semi oleosi
GU L 125 del 19.5.1988, p. 19–19
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1996
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31983R2681 | sostituzione | articolo 30.1 | 19/05/1988 | |
Modifies | 31983R2681 | modifica | articolo 7.3 | 19/05/1988 |
Regolamento (CEE) n. 1354/88 della Commissione del 18 maggio 1988 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2681/83 che stabilisce le modalità d' applicazione del regime d' integrazione per i semi oleosi
Gazzetta ufficiale n. L 125 del 19/05/1988 pag. 0019 - 0019
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 26 pag. 0179
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 26 pag. 0179
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1354/88 DELLA COMMISSIONE del 18 maggio 1988 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2681/83 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime d'integrazione per i semi oleosi LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1098/88 (2), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, considerando che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2681/83 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3857/87 (4), l'esemplare n. 1 della parte A.P. del certificato o del relativo estratto deve pervenire all'organismo competente non oltre il secondo giorno lavorativo successivo alla presentazione della domanda della parte I.D. del certificato se la domanda è stata inviata all'organismo suddetto a mezzo telegramma, telescritto o telecopia; che risulta talvolta difficile rispettare questa esigenza; che occorre quindi modificare tale disposizione; considerando che occorre adeguare la redazione dell'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 2681/83 alla nomenclatura combinata delle merci; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 2681/83 è modificato come segue: 1) All'articolo 7, paragrafo 3, il testo del secondo comma è sostituito dal testo seguente: « Se la domanda è stata inviata all'organismo competente a mezzo telegramma, telescritto o telecopia, l'esemplare n. 1 della parte A.P. del certificato o del relativo estratto deve pervenire all'organismo competente non oltre il secondo giorno lavorativo successivo alla presentazione della domanda. Tuttavia, se entro tale termine l'organismo competente viene avvertito mediante telegramma, telescritto o telecopia proveniente da un altro organismo che ha emesso il certificato di invio dell'esemplare n. 1 della parte A.P. del certificato in questione o del relativo estratto, il termine suddetto è prorogato di 15 giorni lavorativi al massimo. » 2) All'articolo 30, il testo del primo trattino è sostituito dal testo seguente: « - trasformati in prodotti dei codici NC 1208 o 2309 ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (2) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 10. (3) GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1. (4) GU n. L 363 del 23. 12. 1987, pag. 26.