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Document 31988R1354

    Regolamento (CEE) n. 1354/88 della Commissione del 18 maggio 1988 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2681/83 che stabilisce le modalità d' applicazione del regime d' integrazione per i semi oleosi

    GU L 125 del 19.5.1988, p. 19–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1996

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/1354/oj

    31988R1354

    Regolamento (CEE) n. 1354/88 della Commissione del 18 maggio 1988 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2681/83 che stabilisce le modalità d' applicazione del regime d' integrazione per i semi oleosi

    Gazzetta ufficiale n. L 125 del 19/05/1988 pag. 0019 - 0019
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 26 pag. 0179
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 26 pag. 0179


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1354/88 DELLA COMMISSIONE

    del 18 maggio 1988

    recante modifica del regolamento (CEE) n. 2681/83 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime d'integrazione per i semi oleosi

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1098/88 (2), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,

    considerando che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2681/83 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3857/87 (4), l'esemplare n. 1 della parte A.P. del certificato o del relativo estratto deve pervenire all'organismo competente non oltre il secondo giorno lavorativo successivo alla presentazione della domanda della parte I.D. del certificato se la domanda è stata inviata all'organismo suddetto a mezzo telegramma, telescritto o telecopia; che risulta talvolta difficile rispettare questa esigenza; che occorre quindi modificare tale disposizione;

    considerando che occorre adeguare la redazione dell'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 2681/83 alla nomenclatura combinata delle merci;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 2681/83 è modificato come segue:

    1) All'articolo 7, paragrafo 3, il testo del secondo comma è sostituito dal testo seguente:

    « Se la domanda è stata inviata all'organismo competente a mezzo telegramma, telescritto o telecopia, l'esemplare n. 1 della parte A.P. del certificato o del relativo estratto deve pervenire all'organismo competente non oltre il secondo giorno lavorativo successivo alla presentazione della domanda. Tuttavia, se entro tale termine l'organismo competente viene avvertito mediante telegramma, telescritto o telecopia proveniente da un altro organismo che ha emesso il certificato di invio dell'esemplare n. 1 della parte A.P. del certificato in questione o del relativo estratto, il termine suddetto è prorogato di 15 giorni lavorativi al massimo. »

    2) All'articolo 30, il testo del primo trattino è sostituito dal testo seguente:

    « - trasformati in prodotti dei codici NC 1208 o 2309 ».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 1988.

    Per la Commissione

    Frans ANDRIESSEN

    Vicepresidente

    (1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

    (2) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 10.

    (3) GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1.

    (4) GU n. L 363 del 23. 12. 1987, pag. 26.

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