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Document 31988R1293

    Regolamento (CEE) n. 1293/88 della Commissione dell' 11 maggio 1988 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle gonne per donna o per ragazza, della categoria di prodotti n. 27 (numero d' ordine 40.0270), e alle reti ottenute con l' impiego di spago, corde e funi, della categoria di prodotti n. 97 (numero d' ordine 40.0970), originari della Tailandia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio

    GU L 122 del 12.5.1988, p. 23–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1988

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/1293/oj

    31988R1293

    Regolamento (CEE) n. 1293/88 della Commissione dell' 11 maggio 1988 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle gonne per donna o per ragazza, della categoria di prodotti n. 27 (numero d' ordine 40.0270), e alle reti ottenute con l' impiego di spago, corde e funi, della categoria di prodotti n. 97 (numero d' ordine 40.0970), originari della Tailandia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio

    Gazzetta ufficiale n. L 122 del 12/05/1988 pag. 0023 - 0024


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1293/88 DELLA COMMISSIONE

    dell'11 maggio 1988

    che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle gonne per donna o per ragazza, della categoria di prodotti n. 27 (numero d'ordine 40.0270), e alle reti ottenute con l'impiego di spago, corde e funi, della categoria di prodotti n. 97 (numero d'ordine 40.0970), originari della Tailandia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio, del 3 dicembre 1987, riguardante la gestione delle preferenze tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1988 per i prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 4,

    considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3783/87, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 3782/87 del Consiglio (2), di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 7 degli allegati I o II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3783/87, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

    considerando che, per le gonne per donna o per ragazza, della categoria di prodotti n. 27 (numero d'ordine 40.0270), e le reti ottenute con l'impiego di spago, corde e funi della categoria di prodotti n. 97 (numero d'ordine 40.0970), il massimale è fissato a 145 000 pezzi e 13 t; che, in data 3 maggio 1988, le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti, originari della Tailandia beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

    considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi della Tailandia,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    A partire dal 15 maggio 1988, la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3782/87, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Tailandia:

    1.2.3.4 // // // // // Numero d'ordine // Categoria // Codice NC // Descrizione // // // // // // // // // 40.0270 // 27 (1 000 pezzi) // 6104 51 00 6104 52 00 6104 53 00 6104 59 00 6204 51 00 6204 52 00 6204 53 00 6204 59 10 // Gonne, comprese le gonne-pantaloni, per donna o per ragazza // 40.0970 // 97 (tonnellate) // 5608 11 11 5608 11 19 5608 11 91 5608 11 99 5608 19 11 5608 19 19 5608 19 31 5608 19 39 5608 19 91 5608 19 99 5608 90 00 // Reti ottenute con l'impiego di spago, corde e funi, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde // // // //

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 1988.

    Per la Commissione

    COCKFIELD

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 367 del 28. 12. 1987, pag. 58.

    (2) GU n. L 367 del 28. 12. 1987, pag. 1.

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