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Document 31988R1090

Regolamento (CEE) n. 1090/88 della Commissione del 26 aprile 1988 recante misure conservative nel settore degli ortofrutticoli, relativamente ai cavolfiori

GU L 106 del 27.4.1988, p. 21–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/1988

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/1090/oj

31988R1090

Regolamento (CEE) n. 1090/88 della Commissione del 26 aprile 1988 recante misure conservative nel settore degli ortofrutticoli, relativamente ai cavolfiori

Gazzetta ufficiale n. L 106 del 27/04/1988 pag. 0021 - 0021


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1090/88 DELLA COMMISSIONE

del 26 aprile 1988

recante misure conservative nel settore degli ortofrutticoli, relativamente ai cavolfiori

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 5 e 155,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 824/88 (2),

considerando che ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72, per ciascuno dei prodotti che figurano nell'allegato II di detto regolamento e per ogni campagna di commercializzazione devono essere fissati un prezzo di base e un prezzo di acquisto; che la commercializzazione dei prodotti raccolti durante una campagna determinata si ripartisce, per quanto riguarda i cavolfiori, dal mese di maggio al mese di aprile dell'anno seguente; che in particolare per questo prodotto il Consiglio non ha finora approvato il prezzo di base e il prezzo di acquisto applicabili a decorrere dal 1o maggio 1988; che la Commissione, in ossequio al mandato affidatole dai trattati, è indetta a prendere i provvedimenti conservativi indispensabili a garantire la continuità di funzionamento della politica agraria comune per i citati prodotti ortofrutticoli; che tali provvedimenti sono adottati a titolo conservativo e non pregiudicano le decisioni del Consiglio in materia di prezzi agricoli per la campagna 1988/1989;

considerando che, nell'ambito delle suddette misure conservative, è opportuno garantire la continuità del regime degli interventi previsto dagli articoli 15 e 19 del regolamento (CEE) n. 1035/72; che a tal fine è opportuno stabilire, per il mese di maggio 1988, gli importi da prendere in considerazione quali elementi di calcolo per la determinazione dei prezzi ai quali si svolgono le operazioni di intervento suddette; che gli importi decisi corrispondono al livello dei prezzi di base e di acquisto stabiliti per la campagna di commercializzazione 1987/1988;

considerando che la Spagna, limitatamente alla prima fase, e il Portogallo, limitatamente alla prima tappa, sono autorizzati a conservare, nel settore degli ortofrutticoli, la normativa nazionale in vigore in materia di organizzazione del mercato agricolo interno prima dell'adesione, alle condizioni stabilite dagli articoli da 133 a 135 e rispettivamente da 262 a 265 dell'atto di adesione; che gli importi fissati dal presente regolamento sono pertanto validi esclusivamente nella Comunità nella composizione al 31 dicembre 1985,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel corso del mese di maggio 1988 le operazioni di intervento di cui agli articoli 15 e 19 del regolamento (CEE) n. 1035/72 si effettuano, per quanto riguarda i cavolfiori, a prezzi da stabilirsi in base ai seguenti importi:

- per il prezzo di base: 30,96 ECU/100 kg peso netto,

- per il prezzo di acquisto: 13,47 ECU/100 kg peso netto.

Tali importi si riferiscono ai cavolfiori « coronati o defogliati » della categoria di qualità I, in imballaggio.

Gli importi non comprendoro l'incidenza del costo dell'imballaggio nel quale sono confezionati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o maggio 1988.

Le disposizioni previste dal presente regolamento si applicano lasciando impregiudicate le decisioni che il Consiglio è tenuto ad approvare a norma dell'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

(2) GU n. L 85 del 30. 3. 1988, pag. 5.

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