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Document 31988R0786

    Regolamento (CEE) n. 786/88 del Consiglio del 14 marzo 1988 recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per talune anguille (1° luglio 1988 - 30 giugno 1989)

    GU L 81 del 26.3.1988, p. 5–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1989

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/786/oj

    31988R0786

    Regolamento (CEE) n. 786/88 del Consiglio del 14 marzo 1988 recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per talune anguille (1° luglio 1988 - 30 giugno 1989)

    Gazzetta ufficiale n. L 081 del 26/03/1988 pag. 0005 - 0007


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 786/88 DEL CONSIGLIO

    del 14 marzo 1988

    recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per talune anguille (1o luglio 1988 - 30 giugno 1989)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che la pesca delle anguille in alcuni centri di produzione della Comunità è stata proibita o resa impossibile; che questo fatto ha provocato una diminuzione della produzione comunitaria delle anguille in generale ed in particolare per quanto riguarda le anguille fresche, vive, refrigerate o congelate destinate ad essere transformate in aziende di affumicatura o di scorticatura o destinate alla fabbricazione industriale dei prodotti del codice NC 1604; che un particolare incremento di tale produzione è possibile in due Stati membri, senza però soddisfare l'intero fabbisogno della Comunità; che, di conseguenza, l'approvvigionamento di tali anguille per le industrie di trasformazione della Comunità dipende attualmente in gran parte dalle importazioni; che è quindi opportuno sospendere totalmente dal 1o luglio 1988 al 30 giugno 1989 la riscossione del dazio doganale applicabile all'importazione dei prodotti in questione entro limiti quantitativi appropriati; che l'adozione di una tale misura comunitaria non appare suscettibile di causare pregiudizio alla produzione comunitaria;

    considerando che gli attuali fabbisogni non coperti dalla produzione comunitaria, da soddisfare con importazioni, possono essere valutati in 5 250 tonnellate per il periodo dal 1o luglio 1988 al 30 giugno 1989; che è quindi opportuno aprire, per tale periodo, un contingente tariffario per le anguille in questione alle condizioni qui sopra indicate; che la fissazione a questo levello del volume contingentale non esclude tuttavia, un aggiustamento durante il periodo contingentale;

    considerando che è opportuno garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori degli Stati membri e detto contingente, nonché l'applicazione ininterrotta dell'aliquota prevista per quest'ultimo a tutte le importazioni dei prodotti in questione, fino ad esaurimento del contingente stesso; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, basato sulla ripartizione tra gli Stati membri, appare idoneo a rispettare la natura comunitaria, tenuto conto dei principi sopra enunciati; che nella fattispecie si tratta di prodotti specifici per i quali le statistiche disponibili non danno informazioni sulla situazione del mercato; che quindi non è possibile fissare una ripartizione del volume contingentale fra gli Stati membri basata unicamente sull'evoluzione delle importazioni delle anguille in questione nel corso degli ultimi anni; che tuttavia, secondo le previsioni del fabbisogno di ciascuno Stato membro, la partecipazione iniziale al volume contingentale può essere fissata secondo quanto indicato all'articolo 2;

    considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni dei suddetti prodotti, occorre suddividere in due parti il volume del contingente, ripartendo la prima parte e costituendo con la seconda parte una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro quota iniziale; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori, è opportuno fissare la prima pare del contingente tariffario comunitario a un livello che potrebbe corrispondere al 67 % circa del volume contingentale;

    considerando che le quote iniziali possono esaurirsi più o meno rapidamente; che, per tener conto di tale situazione ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la propria quota iniziale effettui il prelievo di una quota complementare dalla riserva; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna della sue quote complementari è quasi totalmente utilizzata; che le quote iniziali e complementari devono essere valide sino alla fine del periodo contingentale; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione che deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento del volume contingentale ed informarne gli Stati membri;

    considerando che, qualora ad una data determinata del periodo contingentale, una cospicua rimanenza fosse disponibile in uno Stato membro, tale Stato deve farne rifluire una notevole percentuale nella riserva, per evitare che una parte del contingente tariffario comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri Stati membri;

    considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lusemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere rappresentante da uno dei suoi membri,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Dal 1o luglio 1988 al 30 giugno 1989, il dazio doganale applicabile all'importazione dei prodotti sotto indicati è sospeso al livello e nel limite di un contingente tariffario comunitario indicato a lato:

    1.2.3.4.5 // // // // // // Numero d'ordine // Codice NC // Designazione delle merci // Volume contingentale (in t) // Dazio contingentale (in %) // // // // // // // // // // // 09.2701 // ex 0301 92 00 ex 0302 66 00 ex 0303 76 00 // ex II. Anguille (Anguilla spp.), vive, fresche, refrigerate o congelate, destinate ad essere trasformate nelle aziende di affumicatura e di scorticatura o destinate alla fabbricazione industriale dei prodotti del codice 1604 della nomenclatura combinata (1) // 5 250 // 0 // // // // //

    (1) Il controllo dell'uilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitatie in materia

    2. Entro i medesimi limiti, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano un dazio doganale calcolato in conformità delle disposizioni previste in materia nell'atto di adesione del 1985.

    Articolo 2

    1. Una prima parte di 3 520 tonnellate di tale contingente tariffario comunitario viene suddivisa tra taluni Stati membri; le quote che, fatto salvo l'articolo 5, sono valide dal 1o luglio 1988 al 30 giugno 1989 ammontano ai seguenti quantitativi:

    1.2 // // (tonnellate) // Benelux // 1 330 // Danimarca // 500 // Germania // 1 496 // Francia // 46 // Regno Unito // 148.

    2. La seconda parte, pari a 1 730 tonnellate, costituisce la riserva.

    3. Se un importatore annuncia importazioni imminenti dei prodotti in questione in uno Stato membro che non partecipa alla ripartizione iniziale ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al proprio fabbisogno, nella misura in cui lo consenta il saldo disponibile della riserva.

    Articolo 3

    1. Se la quota iniziale di uno Stato membro quale è fissata dall'articolo 2, paragrafo 1, ovvero la stessa quota diminuita della frazione ritrasferita alla riserva qualora sia stato applicato l'articolo 5, è utilizzato in ragione del 90 % o più, lo Stato membro in questione procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo, sempreché la consistenza della riserva lo permetta, di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

    2. Se, dopo aver esaurito la quota iniziale, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda quota, tale Stato membro procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo, sempreché la consistenza della riserva lo permetta, di una terza quota pari al 5 % della propria quota iniziale eventualmente arrotondata all'unità superiore.

    3. Se, dopo aver esaurito la seconda quota, uno Stato membro ha utilizzato in regione del 90 % o più anche la terza quota, esso procede, come disposto al paragrafo 2, al prelievo di una quarta quota pari alla terza.

    Tale procedura continua ad essere applicata fino ad esaurimento della riserva.

    4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3 gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi, se vi è ragione di ritenere che esse potrebbero non essere esaurite. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

    Articolo 4

    Le quote complementari prelevate a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, o dell'articolo 3 sono valide fino al 30 giugno 1989.

    Articolo 5

    Gli Stati membri trasferiscono alla riserva, al più tardi il 1o maggio 1989, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che, al 15 aprile 1989, ecceda del 20 % il volume iniziale. Essi possono trasferire una quantità maggiore se vi è ragione di ritenere che essa rischi di non essere utilizzata.

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o maggio 1989, il totale delle importazioni dei prodotti in questione, effettuate sino al 15 aprile 1989 incluso ed imputate al contingente comunitario, nonché, se del caso, la frazione della quota iniziale che essi ritrasferiscono alla riserva.

    Articolo 6

    La Commissione provvede alla contabilizzazione delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 ed informa ciascuno di essi, non appena le pervengono le notifiche, del grado di esaurimento della riserva.

    Essa informa gli Stati membri, entro il 5 maggio 1989, dell'entità della riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 5. Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile e a tal fine ne precisa l'entità allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo.

    Articolo 7

    1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle quote complementari da essi prelevate in virtù dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, alla loro parte cumulata del contingente comunitario.

    2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione il libero accesso alle quote loro assegnate.

    3. Gli Stati membri procedono all'imputazione sulle loro quote delle importazioni dei prodotti in questione man mano che tali prodotti sono presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione di immissione in libera pratica.

    4. Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni imputate secondo le modalità di cui al paragrafo 3.

    Articolo 8

    Su richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni effettivamente imputate sulle loro quote.

    Articolo 9

    Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché venga osservato il presente regolamento.

    Articolo 10

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1988.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 14 marzo 1988.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    J. WARNKE

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