Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31988R0674

    Regolamento (CEE) n. 674/88 della Commissione del 15 marzo 1988 che modifica per il 1988 il regolamento (CEE) n. 411/88 che stabilisce il metodo e il tasso d' interesse da utilizzare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisto, magazzinaggio e vendita

    GU L 70 del 16.3.1988, p. 11–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1988

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/674/oj

    31988R0674

    Regolamento (CEE) n. 674/88 della Commissione del 15 marzo 1988 che modifica per il 1988 il regolamento (CEE) n. 411/88 che stabilisce il metodo e il tasso d' interesse da utilizzare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisto, magazzinaggio e vendita

    Gazzetta ufficiale n. L 070 del 16/03/1988 pag. 0011 - 0011


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 674/88 DELLA COMMISSIONE

    del 15 marzo 1988

    che modifica per il 1988 il regolamento (CEE) n. 411/88 che stabilisce il metodo e il tasso d'interesse da utilizzare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisto, magazzinaggio e vendita

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del FEAOG, sezione garanzia (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2095/87 (2), in particolare l'articolo 5,

    considerando che l'articolo 5, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1883/78 autorizza la Commissione, per quanto riguarda il calcolo delle spese di finanziamento, a fissare il tasso d'interesse uniforme a un livello inferiore a quello rappresentativo per gli Stati membri che versino tassi d'interesse meno elevati di quelli risultanti dall'applicazione del tasso uniforme;

    considerando che in alcuni Stati membri le condizioni specificate in detto articolo 5 risultano soddisfatte; che in due Stati membri, infatti, si era constatata nel 1986 una tendenza al ribasso dei tassi d'interesse; che tale evoluzione discendente è continuata per questi due Stati membri anche nel 1987;

    considerando che è opportuno fissare, per gli Stati membri interessati, il tasso d'interesse specifico che essi devono applicare a decorrere dal 1o gennaio 1988; che occorre pertanto modificare corrispondentemente il regolamento (CEE) n. 411/88 della Commissione (3);

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 411/88, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

    « 2. Per il periodo 1o gennaio 1988 - 31 dicembre 1988, il tasso d'interesse specifico è fissato al:

    - 5 % per la Repubblica federale di Germania,

    - 5,5 % per i Paesi Bassi. »

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1988.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 1988.

    Per la Commissione

    Frans ANDRIESSEN

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1.

    (2) GU n. L 196 del 17. 7. 1987, pag. 3.

    (3) GU n. L 40 del 13. 2. 1988, pag. 25.

    Top