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Document 31988R0665
Commission Regulation (EEC) No 665/88 of 11 March 1988 laying down detailed rules for imports of olive oil originating in Tunisia
Regolamento (CEE) n. 665/88 della Commissione dell'11 marzo 1988 recante modalità di applicazione per l'importazione di olio d'oliva originario della Tunisia
Regolamento (CEE) n. 665/88 della Commissione dell'11 marzo 1988 recante modalità di applicazione per l'importazione di olio d'oliva originario della Tunisia
GU L 69 del 15.3.1988, p. 17–18
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2004
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Derogation | 31980R3183 | deroga | articolo 8.4 | 15/03/1988 |
Regolamento (CEE) n. 665/88 della Commissione dell'11 marzo 1988 recante modalità di applicazione per l'importazione di olio d'oliva originario della Tunisia
Gazzetta ufficiale n. L 069 del 15/03/1988 pag. 0017 - 0018
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 665/88 DELLA COMMISSIONE dell'11 marzo 1988 recante modalità di applicazione per l'importazione di olio d'oliva originario della Tunisia LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3463/87 del Consiglio, del 17 novembre 1987, che fissa le norme generali per l'importazione di olio d'oliva originario della Tunisia (1), in particolare l'articolo 3, considerando che, in applicazione degli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 3463/87, è necessario stabilire il ritmo delle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia; che alla luce dell'attuale situazione e delle previsioni relative all'approvvigionamento del mercato comunitario di olio d'oliva, il quantitativo previsto può essere smaltito senza rischi di perturbazione del mercato, purché le importazioni non si concentrino in un periodo limitato di ogni campagna; che è opportuno prevedere il rilascio dei titoli di importazione in base ad un calendario mensile; considerando che occorre stabilire norme per il rilascio di titoli d'importazione a garanzia della parità di accesso degli importatori di olio d'oliva al contingente di cui trattasi; considerando che, in applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3463/87, è d'uopo stabilire le misure necessarie per evitare sviamenti di traffico e miranti in particolare a garantire la riscossione del prelievo applicabile nei confronti dei paesi terzi in caso di immissione in consumo dell'olio in Spagna e in Portogallo; considerando che l'olio importato dalla Tunisia non può eccedere un determinato quantitativo; che è pertanto opportuno non ammettere il margine di tolleranza di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione, del 3 dicembre 1980, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2082/87 (3); considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. L'olio d'oliva non trattato di cui alle sottovoci 1509 10 10 e 1509 10 90 della nomenclatura combinata, interamente ottenuto in Tunisia e trasportato direttamente da tale paese nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, che beneficia del prelievo speciale di cui all'articolo 4 del protocollo addizionale all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina, può essere importato a decorrere dal 1o marzo di ogni campagna. I titoli di importazione sono rilasciati per un quantitativo massimo di 46 000 t per campagna. 2. Il rilascio dei titoli è autorizzato, alle condizioni stabilite dal presente regolamento, nei limiti di 5 000 t al mese per i mesi di marzo, aprile ed ottobre e di 10 000 t al mese per i mesi da maggio a settembre. Se nel corso di un determinato mese non viene interamente utilizzato il quantitativo autorizzato, il quantitativo residuo va ad aggiungersi al quantitativo previsto per il mese successivo. Articolo 2 1. Ai fini dell'applicazione del prelievo speciale di cui all'articolo 1, gli importatori devono presentare alle autorità competenti degli Stati membri una domanda di titolo di importazione, corredato di una copia del contratto di acquisto concluso con l'esportatore tunisino. 2. Le domande di titolo di importazione devono essere presentate il lunedì e il martedì di ogni settimana. Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni mercoledì i dati contenuti nelle domande di titolo ricevute. Tuttavia, non possono essere presentate domande nei mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio. 3. Ogni settimana la Commissione contabilizza i quantitativi per i quali sono state presentate domande di titolo di importazione. Essa autorizza gli Stati membri a rilasciare titoli fino all'esaurimento del contingente mensile e, in caso di rischio di esaurimento del contingente, essa autorizza gli Stati membri a rilasciare titoli in proporzione al quantitativo disponibile. 4. Non appena sia stato raggiunto il massimale previsto dal protocollo addizionale la Commissione è tenuta ad informarne gli Stati membri. 5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la settimana che inizia nel corso di un mese e termini il mase successivo deve essere considerata come facente parte del mese in cui cade il giovedì. Articolo 3 I titoli di importazione di cui all'articolo 2 sono validi sessanta giorni a decorrere dalla data del rilascio e comunque non oltre il 31 ottobre di ogni campagna. Tuttavia, per la campagna 1987/1988, la validità dei titoli rilasciati nel mese di marzo decorrere dal 1o aprile. In materia di cauzione e di termini per il rilascio dei titoli, si applicano relativamente ai titoli di importazione senza fissazione anticipata del prelievo le disposizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2041/75 (1) della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2662/87 (2). Articolo 4 1. Gli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 nei quali l'olio d'oliva originario della Tunisia è immesso in libera pratica alle condizioni previste dall'articolo 1 instaurano un sistema di vigilanza in base al quale, fatta salva l'applicazione del paragrafo 2, in caso di spedizione verso un altro Stato membro di olio d'oliva di cui alle sottovoci 1509 10 10 e 1509 10 90 della nomenclatura combinata, confezionato in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 5 litri oppure sfuso, l'operatore deve dimostrare, in maniera giudicata soddisfacente da detti Stati membri, che l'olio non è di origine tunisina. 2. Qualora l'olio d'oliva immesso in libera pratica a norma del paragrafo 1 sia spedito in un altro Stato membro, il documento comprovante il carattere comunitario delle merci reca l'indicazione del prelievo riscosso all'atto dell'immissione in libera pratica e una delle seguenti diciture: - Aceite de oliva importado de Túnez - Reglamento (CEE) no 3463/87, - Olivenolie indfoert fra Tunesien - Forordning (EOEF) nr. 3463/87, - Olivenoel, eingefuehrt aus Tunesien - Verordnung (EWG) Nr. 3463/87, - Elaiólado eisachthén apó tin Tynisía - Kanonismós (EOK) arith 3463/87, - Olive oil imported from Tunisia - Regulation (EEC) No 3463/87, - Huile d'olive importée de Tunisie - Règlement (CEE) no 3463/87, - Olio d'oliva importato dalla Tunisia - Regolamento (CEE) n. 3463/87, - Olijfolie ingevoerd uit Tunesië - Verordening (EEG) nr. 3463/87, - Azeite importado da Tunísia - Regulamento (CEE) nº 3463/87. 3. In deroga al disposto dell'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3183/80, il quantitativo messo in libera pratica non può eccedere quello indicato nelle caselle 10 e 11 del titolo di importazione. A tal fine nella casella 22 di detto titolo è iscritta la cifra 0. 4. In caso di immissione in consumo in Spagna o in Portogallo dell'olio per il quale è presentato il documento comprovante il carattere comunitario delle merci di cui al paragrafo 2, in tali Stati membri è riscosso un importo pari alla differenza tra il prelievo minimo per 100 kg in vigore il giorno dell'accettazione della dichiarazione di immissione in consumo e il prelievo riscosso all'atto dell'immissione in libera pratica nella Comunità. Articolo 5 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 329 del 20. 11. 1987, pag. 3. (2) GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1. (3) GU n. L 195 del 16. 7. 1987, pag. 11. (1) GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 252 del 3. 9. 1987, pag. 6.