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Document 31988R0133

    Regolamento (CEE) n. 133/88 della Commissione del 19 gennaio 1988 recante misure di salvaguardia per l' importazione di granturco ibrido destinato alla semina

    GU L 15 del 20.1.1988, p. 9–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/05/1988; abrogato da 388R1274

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/133/oj

    31988R0133

    Regolamento (CEE) n. 133/88 della Commissione del 19 gennaio 1988 recante misure di salvaguardia per l' importazione di granturco ibrido destinato alla semina

    Gazzetta ufficiale n. L 015 del 20/01/1988 pag. 0009 - 0010


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 133/88 DELLA COMMISSIONE

    del 19 gennaio 1988

    recante misure di salvaguardia per l'importazione di granturco ibrido destinato alla semina

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

    considerando che il 12 gennaio 1988 la Repubblica francese ha presentato alla Commissione una domanda di applicazione di misure di salvaguardia per l'importazione nella Comunità di granturco ibrido destinato alla semina; che la Commissione ha chiesto informazioni complementari circa la natura delle misure auspicate dal governo francese; che il 18 gennaio è pervenuta una risposta alla domanda della Commissione, nella quale si precisa che un provvedimento adeguato consisterebbe nella sospensione di tutte le importazioni di granturco ibrido da semina realizzate nell'ambito del regime detto del « mercato libero », nonché nell'immediata convocazione di un gruppo di lavoro incaricato di stabilire i provvedimenti da prendere nel corso delle prossime campagne per consentire il mantenimento delle strutture comunitarie di produzione di sementi di granturco;

    considerando che quest'ultimo aspetto della richiesta francese rientra nella normale gestione del settore e non richiede quindi, al di là della sua fondatezza, un intervento immediato sotto forma di misure di salvaguardia;

    considerando, d'altro lato, che i dati forniti dalle autorità francesi circa la situazione del mercato di granturco ibrido da semina mettono in luce il calo considerevole accusato dalla produzione comunitaria nel corso della campagna 1987/1988, dopo anni di costante incremento; che, d'altro lato, anche le importazioni realizzate liberamente o nell'ambito del regime contrattuale sono sensibilmente aumentate;

    considerando, quindi, che se l'andamento delle importazioni va di pari passo con l'andamento della produzione comunitaria, sul mercato comunitario non si dovrebbe verificare una situazione di squilibrio; che se invece le importazioni dei prossimi mesi si manterranno sui livelli dell'ultima campagna, la situazione della produzione comunitaria nel corso della campagna 1988/1989 sarà tale da mettere in forse gli obiettivi enunciati dall'articolo 39 del trattato, soprattutto in considerazione dell'entità delle scorte di granturco ibrido da semina esistenti, a quanto pare, sul mercato comunitario;

    considerando che in base alle informazioni disponibili, le importazioni dovrebbero mantenersi sui livelli dell'anno scorso, il che potrebbe comportare ripercussioni durature sulla produzione comunitaria; che, stando così le cose, dette importazioni rischierebbero di creare gravi perturbazioni sul mercato comunitario; che occorre pertanto subordinare le importazioni ad un sistema di sorveglianza che consenta alla Commissione di intervenire in qualsiasi momento, nell'assolvimento dei suoi compiti in materia di gestione del mercato;

    considerando che il provvedimento più adeguato in tal senso consiste nell'inserire un periodo di riflessione fra la data di presentazione della domanda di titolo di importazione e il suo rilascio, per permettere alla Commissione di prendere nel frattempo le misure eventualmente necessarie,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    In deroga al disposto dell'articolo 19, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione (2), il titolo di importazione per il granturco ibrido da semina è rilasciato il quinto giorno lavorativo che segue il giorno di presentazione della domanda, purché nel frattempo non siano state adottate misure particolari.

    Articolo 2

    1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

    - i quantitativi di granturco ibrido da semina per i quali sono stati richiesti titoli di importazione,

    - il paese d'origine,

    ripartiti in base alla nomenclatura combinata (NC 1005 10, 11, 13, 15, 19). La comunicazione di cui sopra deve effettuarsi con la seguente frequenza:

    - ogni mercoledì per le domande presentate il lunedì e il martedì,

    - ogni venerdì per le domande presentate il mercoledì e il giovedì,

    - ogni lunedì per le domande presentate il venerdì della settimana precedente.

    Se nel corso di uno dei periodi di cui al primo comma non sono state presentate domande di titolo, lo Stato membro interessato ne informa la Commissione mediante telescritto da inviarsi nei giorni sopra indicati.

    2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni lunedì gli originali dei documenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 1988.

    Per la Commissione

    Frans ANDRIESSEN

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1.

    (2) GU n. L 338 del 13. 12. 1980.

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