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Document 31988L0299

Direttiva 88/299/CEE del Consiglio del 17 maggio 1988 relativa agli scambi degli animali trattati con talune sostanze ad azione ormonica e delle loro carni, di cui all'articolo 7 della direttiva 88/146/CEE

GU L 128 del 21.5.1988, p. 36–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1997; abrogato da 396L0022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1988/299/oj

31988L0299

Direttiva 88/299/CEE del Consiglio del 17 maggio 1988 relativa agli scambi degli animali trattati con talune sostanze ad azione ormonica e delle loro carni, di cui all'articolo 7 della direttiva 88/146/CEE

Gazzetta ufficiale n. L 128 del 21/05/1988 pag. 0036 - 0038


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 1988

relativa agli scambi degli animali trattati con talune sostanze ad azione ormonica e delle loro carni, di cui all'articolo 7 della direttiva 88/146/CEE

(88/299/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 88/146/CEE del Consiglio, del 7 marzo 1988, concernente il divieto dell'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali (1), in particolare l'articolo 7,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la direttiva 88/146/CEE ha vietato l'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali, pur ammettendo le eccezioni già previste dall'articolo 4 della direttiva 81/602/CEE del Consiglio, del 31 luglio 1981, concernente il divieto di talune sostanze ad azione ormonica e delle sostanze ad azione tireostatica (2), modificata da ultimo dalla direttiva 85/358/CEE (3);

considerando che, per assicurare il corretto funzionamento dell'intero regime, sono stati proibiti in generale gli scambi di animali trattati e delle carni di tali animali; che tuttavia a norma dell'articolo 7 della direttiva 88/146/CEE possono essere autorizzate deroghe per quanto concerne gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di animali destinati alla riproduzione e di animali riproduttori a fine carriera, i quali, durante la loro esistenza, sono stati sottoposti a trattamento dell'ambito dell'articolo 4 della direttiva 81/602/CEE e di carni provenienti da questi animali;

considerando che tali deroghe possono essere autorizzate qualora vengano fornite garanzie sufficienti per evitare distorsioni degli scambi; che tali garanzie devono riguardare i prodotti utilizzabili, le condizioni di utilizzazione degli stessi ed il controllo di dette condizioni di utilizzazione, in particolare il rispetto del tempo di attesa necessario; che tali requisiti devono essere fissati secondo una procedura comunitaria;

considerando che devono essere ammesse garanzie equivalenti per le importazioni in provenienza dai paezi terzi conformemente ad una procedura comunitaria, tenendo conto delle garanzie fornite dal paese terzo in questione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva stabilisce le condizioni d'applicazione delle deroghe al divieto degli scambi di talune categorie di animali, di cui all'articolo 7 della direttiva 88/146/CEE, e delle rispettive carni.

Articolo 2

In deroga all'articolo 5 della direttiva 88/146/CEE, gli Stati membri autorizzano gli scambi di animali destinati alla riproduzione e di animali riproduttori a fine carriera che, nel corso della loro carriera di riproduttori, siano stati sottoposti ad uno dei trattamenti di cui all'articolo 4 della direttiva 81/602/CEE o autorizzano l'apposizione della stampigliatura comunitaria su carni provenienti da tali animali se sono state rispettate le seguenti condizioni:

1) Solo uno dei sottoelencati prodotti o sostanze è stato somministrato agli animali:

a) per un trattamento terapeutico, l'estradiolo 17 B, testosterone e progesterone e derivati che all'idrolisi ricostituiscono facilmente il composto iniziale dopo riassorbimento nella zona di applicazione, che figureranno, in conformità dell'articolo 3 della direttiva 88/146/CEE, nell'elenco dei prodotti che sarà redatto nel rispetto delle altre condizioni previste all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b);

b) per la sincronizzazione del ciclo estrale, l'interruzione di una gestazione indesiderata, il miglioramento della fertilità e la preparazione dei donatori e delle ricettrici per l'impianto di embrioni, le sostanze di cui all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 81/602/CEE, purché i prodotti contenenti tali sostanze figurino in un elenco stabilito secondo la procedura prevista all'articolo 8 della direttiva 81/146/CEE, previo parere del comitato dei prodotti farmaceutici veterinari e alle condizioni previste al seguente punto 2.

2) Nel caso di cui al punto 1, lettera b),

- le condizioni di utilizzazione e, in particolare, le condizioni in cui tali prodotti vengono messi a disposizione degli allevatori, il periodo d'attesa necessario e le modalità di controllo di dette condizioni di utilizzazione sono fissati secondo la procedura prevista al punto 1, lettera b),

- i mezzi d'identificazione degli animali sono definiti secondo la procedura prevista all'articolo 8 della direttiva 88/146/CEE.

In attesa delle decisioni previste al punto 1, lettere a) e b), i prodotti la cui immissione sul mercato è già stata autorizzata restano autorizzati.

3) Nell'adottare gli elenchi di prodotti di cui al punto 1, che possono essere somministrati agli animali definiti al punto 1 e destinati agli scambi intracomunitari, vanno presi in considerazione i seguenti criteri:

- possibilità di un controllo dell'impiego del prodotto conforme alle disposizioni della presente direttiva,

- necessità di escludere i prodotti a liberazione prolungata o i sali o gli esteri aventi lunga emivita qualora si possa raggiungere lo scopo terapeutico usando prodotti che hanno emivita più breve e che, data la loro composizione, non agiscono come depositi, per impedire l'uso degli ormoni come fattore di crescita e ridurre il rischio dei residui,

- necessità di escludere prodotti che comportino un periodo d'attesa superiore a 15 giorni dopo la fine del trattamento,

- esistenza di reagenti e di materiale necessario ai metodi d'analisi per l'individuazione di residui che superino i limiti autorizzati.

I prodotti autorizzati in conformità del precedente comma sono soggetti agli articoli da 24 a 50 della direttiva 81/851/CEE del Consiglio, del 28 settembre 1981, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari (1).

4) Il veterinario direttamente responsabile deve annotare su un registro almeno le seguenti informazioni:

- natura del trattamento,

- natura dei prodotti autorizzati,

- data del trattamento,

- identità degli animali trattati.

Queste informazioni sono messe a disposizione della competente autorità dietro sua richiesta.

Articolo 3

1. Gli Stati membri vigilano affinché gli animali di cui all'articolo 2 siano spediti dal loro territorio verso quello di un altro Stato membro solo se:

a) sono state rispettate le condizioni generali della presente direttiva, in particolare il tempo d'attesa fissato a norma dell'articolo 3, lettera a), secondo trattino della direttiva 88/146/CEE e dell'articolo 2, punto 2 della presente direttiva;

b) quando trattasi di riproduttori a fine carriera, gli animali non sono stati sottoposti a uno dei trattamenti di cui all'articolo 4 della direttiva 81/602/CEE con uno dei prodotti autorizzati a norma dell'articolo 2, punto 1, lettera a) o b) o dell'articolo 6 durante il periodo d'ingrasso consecutivo all'arresto della loro attività di riproduttori.

2. Tuttavia, gli scambi di cavalli di gran pregio, in particolare di cavalli da corsa, da concorso, da circo o di cavalli destinati alla monta o a mostre, compresi i cavalli di dette categorie ai quali sono stati somministrati preparati per uso orale contenenti trembolone allilico ai fini indicati all'articolo 2, punto 1, lettera b), possono avvenire prima che sia trascorso il tempo di attesa, purché siano soddisfatte le altre condizioni previste all'articolo 2 e sul certificato di accompagnamento degli animali siano annotate la natura e la data del trattamento.

Articolo 4

Senza pregiudizio dell'applicazione dei requisiti previsti dalla direttiva 86/469/CEE del Consiglio, del 16 settembre 1986, relativa alla ricerca di residui negli animali e nelle cani fresche (2), ed in deroga all'articolo 5, primo comma della direttiva 81/602/CEE, gli Stati membri autorizzano gli scambi di carni provenienti da animali destinati alla riproduzione e da animali riproduttori a fine carriera che avrebbero potuto, in virtù dell'articolo 3, paragrafo 1 della presente direttiva, formare oggetto di scambi intracomunitari.

La stampigliatura comunitaria può tuttavia essere apposta sulle carni solo se gli animali sono stati macellati dopo la scadenza del tempo di attesa.

Articolo 5

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1 della direttiva 88/146/CEE e ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva 86/469/CEE, sono fissate, secondo la procedura prevista all'articolo 8 della direttiva 88/146/CEE, garanzie almeno equivalenti a quelle fissate dalle presente direttiva, cui devono soddisfare le importazioni da paesi terzi di animali destinati alla riproduzione o di animali riproduttori a fine carriera o delle relative carni.

Articolo 6

In attesa delle decisioni previste rispettivamente all'articolo 2, punto 1, lettere a) e b), si applicano le seguenti norme transitorie:

- gli Stati membri controllano che le sostanze o i prodotti che godono di un'autorizzazione nazionale di immissione sul mercato siano conformi alle esigenze dell'articolo 2, punto 3. Essi comunicano alla Commissione ed agli altri Stati membri, nell'ambito del comitato veterinario permanente, il risultato di questo esame;

- sulla base di questo risultato, la Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 11 della direttiva 85/358/CEE, stabilisce, se necessario, un elenco provvisorio di prodotti o di sostanze che possono essere utilizzati ai fini della presente direttiva, nonché le condizioni e i mezzi di cui all'articolo 2, punto 2.

Gli animali trattati con i prodotti o le sostanze di cui all'elenco o agli elenchi provvisori e le carni di tali animali non potranno costituire oggetto di ostacoli agli scambi.

La durata di validità degli elenchi provvisori è limitata al 31 dicembre 1991.

Articolo 7

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 31 dicembre 1988. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

L'articolo 2, punto 1 e gli articoli 3, 4 e 6 sono applicabili a decorrere dalla notifica (1) della presente direttiva.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 17 maggio 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. KIECHLE

(1) GU n. L 70 del 16. 3. 1988, pag. 16.

(2) GU n. L 222 del 7. 8. 1981, pag. 32.

(3) GU n. L 191 del 23. 7. 1985, pag. 46.

(1) GU n. L 317 del 6. 11. 1981, pag. 1.

(2) GU n. L 275 del 26. 9. 1986, pag. 36.

(1) La presente direttiva è stata notificata agli Stati membri il 20 maggio 1988.

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