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Document 31988L0095

    Direttiva 88/95/CEE della Commissione dell'8 gennaio 1988 che modifica l'allegato I della direttiva 66/400/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole

    GU L 56 del 2.3.1988, p. 42–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/08/2002

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1988/95/oj

    31988L0095

    Direttiva 88/95/CEE della Commissione dell'8 gennaio 1988 che modifica l'allegato I della direttiva 66/400/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole

    Gazzetta ufficiale n. L 056 del 02/03/1988 pag. 0042 - 0042
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 26 pag. 0100
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 26 pag. 0100


    *****

    DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

    dell'8 gennaio 1988

    che modifica l'allegato I della direttiva 66/400/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole

    (88/95/CEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    vista la direttiva 66/400/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966 (1), modificata da ultimo dalla direttiva 87/120/CEE della Commissione (2), in particolare l'articolo 21 bis,

    considerando che, a seguito dello sviluppo delle conoscenze tecniche e scientifiche, sarebbe necessario, per i motivi sotto esposti, modificare l'allegato I della direttiva 66/400/CEE;

    considerando che si dovrebbero limitare quanto più possibile le malattie che riducono il valore d'impiego delle sementi;

    considerando che si è constatato che la produzione comunitaria di barbabietole sia da zucchero sia da foraggio è sempre più gravemente minacciata dal propagarsi della rizomania, malattia d'origine virale provocata dalla necrosi delle nervature;

    considerando che la materia inerte presente nei lotti di sementi rischia di favorire il diffondersi della rizomania; che, per i motivi sopra indicati e al fine di migliorare la qualità delle sementi normalmente conseguita per le singole categorie, si dovrebbero adottare disposizioni sul contenuto massimo di materia inerte ammissibile nei tipi di sementi di barbabietole che costituiscono la maggior parte delle sementi utilizzate nella Comunità;

    considerando che tuttavia, per quanto riguarda le sementi multicermi, non è ancora possibile definire le garanzie adeguate e che, essendo i rischi quantitativamente ridotti, appare giustificato rinviare la determinazione di condizioni supplementari;

    considerando che, nondimeno, le zone della Comunità dichiarate indenni dalla rizomania in virtù di specifiche procedure comunitarie dovrebbero ricevere già sin d'ora una protezione efficace contro la minaccia di tale malattia;

    considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    L'allegato I parte B della direttiva 66/400/CEE è modificato come segue:

    1. Alla lettera b) è aggiunto il seguente punto cc):

    « cc) Per le sementi della categoria « sementi di base », la percentuale in peso di materia inerte non deve superare l'1,0. Per le sementi della categoria « sementi certificate », la percentuale in peso di materia inerte non deve superare lo 0,5. Per quanto concerne le sementi confettate delle due categorie, l'osservanza della rispettiva disposizione viene verificata su campioni prelevati, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, da sementi trasformate parzialmente decorticate (per strofinamento o frantumazione) ma non ancora confettate, fermo restando l'esame ufficiale delle purezza analitica minima sulle sementi confettate. »

    2. È aggiunta la seguente lettera c):

    « c) Altre condizioni speciali

    Gli Stati membri provvedono a che nelle zone dichiarate indenni dalla rizomania in virtù di specifiche procedure comunitarie non possano essere introdotte sementi di barbabietole la cui percentuale in peso di materia inerte superi lo 0,5. ».

    Articolo 2

    Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva, al più tardi il 1o luglio 1988.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 1988.

    Per la Commissione

    Frans ANDRIESSEN

    Vicepresidente

    (1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2290/66.

    (2) GU n. L 49 del 18. 2. 1987, pag. 39.

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