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Document 31988D0311

    88/311/CEE: Decisione del Consiglio del 31 maggio 1988 sull' estensione della tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori alle persone originarie di taluni paesi o territori

    GU L 140 del 7.6.1988, p. 13–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/11/1990

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1988/311/oj

    31988D0311

    88/311/CEE: Decisione del Consiglio del 31 maggio 1988 sull' estensione della tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori alle persone originarie di taluni paesi o territori

    Gazzetta ufficiale n. L 140 del 07/06/1988 pag. 0013 - 0014


    *****

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 31 maggio 1988

    sull'estensione della tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori alle persone originarie di taluni paesi o territori

    (88/311/CEE)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    vista la direttiva 87/54/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1986, sulla tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 7,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che nella Comunità beneficiano del diritto alla tutela delle topografie di prodotti a semiconduttori le persone che godono di tale tutela a norma dell'articolo 3, paragrafi da 1 a 5 della direttiva 87/54/CEE;

    considerando che il diritto alla tutela può essere esteso, con decisione del Consiglio, alle persone che non beneficiano della tutela in base alle suddette disposizioni;

    considerando che l'estensione della tutela deve, per quanto possibile, venire decisa per la Comunità nel suo insieme;

    considerando che attualmente appare opportuno estendere la tutela provvisoriamente per consentire che nel frattempo si creino le condizioni per una tutela reciproca illimitata;

    considerando che la presente decisione si fonda tra l'altro sulla considerazione che i paesi o territori che dispongono di una legislazione adeguata continueranno a tutelare le topografie di prodotti a semiconduttori in base alla normativa nazionale ed estenderanno tale tutela alle persone degli Stati membri della Comunità le quali beneficiano del diritto alla tutela ai sensi della direttiva 87/54/CEE;

    considerando che la presente decisione si basa anche sulla considerazione che i paesi o i territori che ancora non dispongono di una legislazione adeguata l'avranno e la estenderanno quanto prima possibile alle persone degli Stati membri della Comunità le quali benficiano del diritto alla tutela ai sensi della direttiva 87/54/CEE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Gli Stati membri estendono il diritto alla tutela ai sensi della direttiva 87/54/CEE alle persone fisiche che siano cittadine di un paese o di un territorio tra quelli elencati nell'allegato o che abbiano la propria residenza abituale nel territorio di uno di tali paesi o territori.

    L'estensione vale anche per le società o altre persone giuridiche di un paese o di un territorio tra quelli elencati nell'allegato, le quali abbiano un insediamento industriale o commerciale effettivo in tale paese o territorio, purché le società o altre persone giuridiche di uno Stato membro le quali hanno il diritto alla tutela ai sensi della direttiva 87/54/CEE beneficino della tutela nel paese o territorio in questione.

    La Commissione determina quali paesi e territori tra quelli elencati nell'allegato soddisfino la condizione di cui al secondo comma e ne informa gli Stati membri.

    Articolo 2

    La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1o giugno 1988.

    Gli Stati membri estendono il diritto alla tutela in virtù della presente decisione alle persone specificate all'articolo 1 fino al 7 novembre 1990.

    Tutti i diritti esclusivi acquisiti in virtù della presente decisione continuano a produrre i propri effetti per il periodo previsto dalla direttiva 87/54/CEE.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, addì 31 maggio 1988.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    H. KLEIN

    (1) GU n. L 24 del 27. 1. 1987, pag. 36.

    ALLEGATO

    Austria

    Finlandia

    Polinesia francese

    Territori meridionali e antartici francesi

    Islanda

    Giappone

    Nuova Caledonia e dipendenze

    Norvegia

    Svezia

    Svizzera

    Collettività territoriale di Mayotte

    Collettività territoriale di Saint-Pierre e Miquelon

    Isole Wallis e Futuna

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