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Document 31988D0311
88/311/EEC: Council Decision of 31 May 1988 on the extension of legal protection of topographies of semiconductor products in respect of persons from certain countries and territories
88/311/CEE: Decisione del Consiglio del 31 maggio 1988 sull' estensione della tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori alle persone originarie di taluni paesi o territori
88/311/CEE: Decisione del Consiglio del 31 maggio 1988 sull' estensione della tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori alle persone originarie di taluni paesi o territori
GU L 140 del 7.6.1988, p. 13–14
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 07/11/1990
88/311/CEE: Decisione del Consiglio del 31 maggio 1988 sull' estensione della tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori alle persone originarie di taluni paesi o territori
Gazzetta ufficiale n. L 140 del 07/06/1988 pag. 0013 - 0014
***** DECISIONE DEL CONSIGLIO del 31 maggio 1988 sull'estensione della tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori alle persone originarie di taluni paesi o territori (88/311/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 87/54/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1986, sulla tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 7, vista la proposta della Commissione, considerando che nella Comunità beneficiano del diritto alla tutela delle topografie di prodotti a semiconduttori le persone che godono di tale tutela a norma dell'articolo 3, paragrafi da 1 a 5 della direttiva 87/54/CEE; considerando che il diritto alla tutela può essere esteso, con decisione del Consiglio, alle persone che non beneficiano della tutela in base alle suddette disposizioni; considerando che l'estensione della tutela deve, per quanto possibile, venire decisa per la Comunità nel suo insieme; considerando che attualmente appare opportuno estendere la tutela provvisoriamente per consentire che nel frattempo si creino le condizioni per una tutela reciproca illimitata; considerando che la presente decisione si fonda tra l'altro sulla considerazione che i paesi o territori che dispongono di una legislazione adeguata continueranno a tutelare le topografie di prodotti a semiconduttori in base alla normativa nazionale ed estenderanno tale tutela alle persone degli Stati membri della Comunità le quali beneficiano del diritto alla tutela ai sensi della direttiva 87/54/CEE; considerando che la presente decisione si basa anche sulla considerazione che i paesi o i territori che ancora non dispongono di una legislazione adeguata l'avranno e la estenderanno quanto prima possibile alle persone degli Stati membri della Comunità le quali benficiano del diritto alla tutela ai sensi della direttiva 87/54/CEE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Gli Stati membri estendono il diritto alla tutela ai sensi della direttiva 87/54/CEE alle persone fisiche che siano cittadine di un paese o di un territorio tra quelli elencati nell'allegato o che abbiano la propria residenza abituale nel territorio di uno di tali paesi o territori. L'estensione vale anche per le società o altre persone giuridiche di un paese o di un territorio tra quelli elencati nell'allegato, le quali abbiano un insediamento industriale o commerciale effettivo in tale paese o territorio, purché le società o altre persone giuridiche di uno Stato membro le quali hanno il diritto alla tutela ai sensi della direttiva 87/54/CEE beneficino della tutela nel paese o territorio in questione. La Commissione determina quali paesi e territori tra quelli elencati nell'allegato soddisfino la condizione di cui al secondo comma e ne informa gli Stati membri. Articolo 2 La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1o giugno 1988. Gli Stati membri estendono il diritto alla tutela in virtù della presente decisione alle persone specificate all'articolo 1 fino al 7 novembre 1990. Tutti i diritti esclusivi acquisiti in virtù della presente decisione continuano a produrre i propri effetti per il periodo previsto dalla direttiva 87/54/CEE. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, addì 31 maggio 1988. Per il Consiglio Il Presidente H. KLEIN (1) GU n. L 24 del 27. 1. 1987, pag. 36. ALLEGATO Austria Finlandia Polinesia francese Territori meridionali e antartici francesi Islanda Giappone Nuova Caledonia e dipendenze Norvegia Svezia Svizzera Collettività territoriale di Mayotte Collettività territoriale di Saint-Pierre e Miquelon Isole Wallis e Futuna