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Document 31988D0254

88/254/CEE: Decisione della Commissione del 29 marzo 1988 recante approvazione, a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, di un secondo programma relativo al settore lattiero-caseario e alle industrie connesse in Baviera (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

GU L 106 del 27.4.1988, p. 43–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 04/04/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1988/254/oj

31988D0254

88/254/CEE: Decisione della Commissione del 29 marzo 1988 recante approvazione, a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, di un secondo programma relativo al settore lattiero-caseario e alle industrie connesse in Baviera (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 106 del 27/04/1988 pag. 0043 - 0044


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 1988

recante approvazione, a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, di un secondo programma relativo al settore lattiero-caseario e alle industrie connesse in Baviera

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(88/254/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 560/87 (2), in particolare l'articolo 5,

considerando che, in data 5 maggio 1986, il governo della Repubblica federale di Germania ha notificato un secondo programma che fa seguito al programma approvato con decisione 80/1336/CEE della Commissione (3) concernente il settore lattiero-caseario e le industrie connesse in Baviera, integrandolo con ulteriori dati rispettivamente in data 16 aprile, 28 ottobre e 9 dicembre 1987;

considerando che il secondo programma prevede la razionalizzazione e l'ammodernamento del settore lattiero-caseario e delle industrie connesse, al fine di potenziare la competitività del settore e di incrementare il valore della produzione; che esso costituisce pertanto un programma ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 355/77;

considerando che, data la situazione del mercato lattiero-caseario, questo programma non può essere approvato per quanto riguarda:

- i progetti di investimenti che comportano l'aumento della capacità di utilizzazione del latte, qualora per tali progetti non sia prevista l'eliminazione di capacità equivalenti;

- i progetti di investimenti concernenti la produzione di burro, di siero di latte in polvere, di latte in polvere, di butteroil, di lattosio, di caseina e caseinati;

- i progetti di investimenti concernenti la produzione di altri prodotti che comportano per il FEAOG, sezione garanzia, spese non giustificabili a causa della situazione del mercato;

considerando che l'approvazione del secondo programma non può riguardare i progetti relativi a prodotti, quali taluni tipi di formaggi, le cui capacità di produzione sono già eccedentarie nella Comunità europea;

considerando che l'approvazione del secondo programma non può riguardare i prodotti non compresi nell'allegato II del trattato;

considerando che il secondo programma reca un numero sufficiente di dati prescritti dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 355/77, dai quali risulta che gli obiettivi enunciati all'articolo 1 dello stesso regolamento possono essere conseguiti nel settore lattiero-caseario e delle industrie connesse in Baviera; che il termine fissato per l'esecuzione di tale secondo programma non supera la durata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g) del regolamento citato;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Il secondo programma relativo al settore lattiero-caseario e alle industrie connesse in Baviera, notificato dal governo della Repubblica federale di Germania il 5 maggio 1986 e completato rispettivamente il 16 aprile, 28 ottobre e 9 dicembre 1987, in conformità del regolamento (CEE) n. 355/77, è approvato.

2. L'approvazione del secondo programma non riguarda:

- i progetti di investimenti che comportano un incremento delle capacità di utilizzazione del latte, qualora per tali progetti non sia prevista l'eliminazione di capacità equivalenti;

- i progetti di investimenti concernenti il burro, il siero di latte in polvere, il latte in polvere, il butteroil, il lattosio, la caseina e i caseinati;

- i progetti di investimenti concernenti altri prodotti che comportano per il FEAOG, sezione garanzia, spese non giustificate tenuto conto della situazione del mercato;

- i progetti di investimenti concernenti prodotti, quali taluni tipi di formaggi, le cui capacità di produzione sono già eccedentarie nella Comunità europea;

- i progetti di investimenti concernenti prodotti non compresi nell'allegato II del trattato.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.

(2) GU n. L 57 del 27. 2. 1987, pag. 6.

(3) GU n. L 384 del 31. 12. 1980, pag. 1.

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