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Dokument 31988D0175

88/175/CEE: Decisione della Commissione del 22 marzo 1988 sull' avvio di una procedura antidumping relativa alle importazioni in Spagna di attrezzature frigorifere da trasporto originarie della Francia (IV/AD/86/2 - Reftrans)

GU L 79 del 24.3.1988, str. 35–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Pravni status dokumenta Ne velja več, Datum konca veljavnosti: 22/03/1988

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1988/175/oj

31988D0175

88/175/CEE: Decisione della Commissione del 22 marzo 1988 sull' avvio di una procedura antidumping relativa alle importazioni in Spagna di attrezzature frigorifere da trasporto originarie della Francia (IV/AD/86/2 - Reftrans)

Gazzetta ufficiale n. L 079 del 24/03/1988 pag. 0035 - 0036


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 1988

sull'avvio di una procedura antidumping relativa alle importazioni in Spagna di attrezzature frigorifere da trasporto originarie della Francia

(IV/AD/86/2 - Reftrans)

(88/175/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (1), in particolare l'articolo 380, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 812/86 del Consiglio, del 14 marzo 1986, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping tra la Comunità a dieci e i nuovi Stati membri o tra i nuovi Stati membri durante il periodo di applicazione delle misure transitorie previste dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo (2), in particolare l'articolo 7,

dopo aver consultato gli Stati membri interessati ai sensi del regolamento (CEE) n. 812/86,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

Con decisione n. 27023, del 13 dicembre 1985, (BOE n. 313 del 31 dicembre 1985) la « Dirección General de Comercio Exterior » spagnola ha avviato una procedura antidumping. La procedura è stata avviata in seguito ad una denuncia in cui si sostiene che determinate importazioni dalla Francia in Spagna di attrezzature frigorifere da trasporto sono oggetto di dumping e pertanto ledono un settore dell'economia spagnola.

La denuncia è stata presentata dalle società spagnole « Reftrans, Sociedad Anónima » e « Climauto, Sociedad Anónima ». La società Reftrans SA a cui fa capo quasi l'intera produzione nazionale di attrezzature frigorifere da trasporto, è l'impresa comune della società svizzera Westinghouse Electric SA e della spagnola Frigicoll SA. La società Climauto SA nel maggio 1985 ha interrotto la produzione di attrezzature frigorifere da trasporto.

Il 19 settembre 1986 la Commissione ha deciso, a norma dell'articolo 380, paragrafo 3 dell'atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, di proseguire la procedura avviata dalle autorità spagnole nei confronti di vari tipi di attrezzature frigorifere da trasporto (sottovoce ex 84.15 C II della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe ex 8415 74), fabbricate dalla società francese Frigiking SA/Carrier Global Transport Réfrigération, affiliata della società Carrier Corporation con sede negli USA, e da essa esportate verso la Spagna e importate in Spagna dalla società spagnola Global Transporte Refrigeratión SA.

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 812/86, la Commissione ha pertanto pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (3) una comunicazione relativa a questo riguardo. A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) del suddetto regolamento, essa ha informato gli Stati membri interessati, nonché l'importatore e l'esportatore interessati, e a norma della lettera c) della stessa disposizione ha avviato un'indagine al fine di determinare se i fatti denunciati sussistano e giustifichino un intervento.

La Commissione ha dato la possibilità alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite in sede di audizione orale.

La Commissione ha raccolto tutte le informazioni che essa considerava necessarie, e a questo fine ha inviato alle due imprese spagnole che hanno presentato la denuncia, al fabbricante e all'esportatore francesi nonché all'importatore spagnolo, un questionario per poter accertare l'eventuale esistenza di una procedura di dumping e del relativo danno.

B. DANNO

Sulla base dell'indagine, la Commissione ha concluso che le importazioni non hanno causato alcun danno di rilievo al settore dell'economia spagnola di cui trattasi. Dai dati forniti dall'importatore spagnolo Global Transporte Refrigeración e dal fabbricante spagnolo Reftrans SA, nonché dai listini e dalle fatture da essi presentati, per il periodo preso in esame dall'indagine risulta quanto segue.

Nel periodo dal marzo all'agosto 1986 i prezzi dei prodotti importati, oggetto della procedura antidumping, sono stati in molti casi inferiori ai prezzi delle merci spagnole equivalenti. Tuttavia, nel 1986 le vendite dei prodotti importati in questione corrispondevono solo a una piccola parte del complesso della cifra di affari realizzata nello stesso anno dal fabbricante spagnolo Ref- trans SA.

Nel settembre 1986, quando l'importatore spagnolo introdusse un nuovo listino che prevedeva per la maggior parte prezzi più altri, mentre i prezzi di vendita dei prodotti spagnoli restavano immutati fino al maggio 1987 incluso,

i prezzi dei prodotti importati, oggetto della procedura antidumping, non erano più inferiori ai prezzi degli equivalenti prodotti spagnoli.

I prezzi che i clienti spagnoli pagavano per i prodotti importati erano anzi superiori ai prezzi dei prodotti nazionali equivalenti, e in generale addirittura di gran lunga superiori. Una eccezione era costituita solo da quattro prodotti importati, il cui prezzo di vendita si collocava di poco al di sotto di quello degli equivalenti prodotti nazionali. Le vendite di tali prodotti nel 1986 tuttavia corrispondevano solo a una quota infima del volume d'affari globale realizzato dal fabbricante spagnolo Reftrans SA.

Pertanto, i prezzi delle importazioni in questione non erano tali da compromettere sensibilmente le possibilità di vendita del produttore spagnolo Reftrans e quindi non possono aver inciso sulla produzione, né sull'utilizzazione della capacità o sulle scorte, né sulle vendite, o sulla quota di mercato del fabbricante spagnolo. Inoltre, dato che alla fine del periodo oggetto dell'indagine, a prescindere da eccezioni insignificanti, i prezzi delle importazioni in questione non erano inferiori, bensì notevolmente superiori a quelli dei prodotti spagnoli analoghi, essi non erano tali da obbligare il produttore spagnolo a ridurre sensibilmente i propri prezzi o da impedirgli di aumentarli sensibilmente: ne consegue che i prezzi delle importazioni non hanno avuto alcuna incidenza neppure sugli altri fattori economici menzionati nell'articolo 3, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CEE) n. 812/86.

Dato che i prezzi dei prodotti importati non erano tali da accrescerne significativamente le possibilità di smercio di tali prodotti non ne è potuto neanche conseguire un aumento delle importazioni.

Infine, va constatato che le importazioni da parte dell'importatore spagnolo non hanno né arrecato né minacciato di arrecare un pregiudizio notevole ad una produzione spagnola esistente né ritardato sensibilmente l'avvio di una tale produzione in Spagna. Pertanto non è necessario alcuna misura di difesa.

C. DUMPING

Sulla base delle considerazioni sopra svolte in materia di danno la Commissione non reputa necessario approfondire l'esame del presente dumping per le importazioni in questione, poiché misure antidumping possono essere adottate solo se dall'esame emerge che nel corso del periodo oggetto dell'indagine vi è stato un dumping che ha causato un pregiudizio grave e che è interesse delle Comunità adottare provvedimenti.

In tali condizioni, è opportuno chiudere la procedura a norma dell'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 812/86, senza adottare misure di difesa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

La procedura aintidumping concernente le importazioni in Spagna di impianti frigoriferi per mezzi di trasporto originarie della Francia è chiusa.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 1988.

Per la Commissione

Peter SUTHERLAND

Membro della Commissione

(1) GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 23.

(2) GU n. L 78 del 24. 3. 1986, pag. 1.

(3) GU n. C 241 del 25. 9. 1986, pag. 6.

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