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Document 31987R3939

    Regolamento (CEE) n. 3939/87 della Commissione del 21 dicembre 1987 che modifica taluni atti Comunitàri relativi all'applicazione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine in seguito all'introduzione della nomenclatura combinata

    GU L 373 del 31.12.1987, p. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2004

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/3939/oj

    31987R3939

    Regolamento (CEE) n. 3939/87 della Commissione del 21 dicembre 1987 che modifica taluni atti Comunitàri relativi all'applicazione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine in seguito all'introduzione della nomenclatura combinata

    Gazzetta ufficiale n. L 373 del 31/12/1987 pag. 0001 - 0005


    REGOLAMENTO (CEE) N. 3939/87 DELLA COMMISSIONE

    del 21 dicembre 1987

    che modifica taluni atti comunitari relativi all'applicazione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine in seguito all'introduzione della nomenclatura combinata

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativa alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, secondo punto,

    visto il regolamento (CEE) n. 3908/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, che modifica il regolamento (CEE) n. 1837/80, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (2), in particolare l'articolo 2,

    considerando che, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma del regolamento n. 2658/87 gli adattamenti di natura tecnica degli atti comunitari recanti adozione della nomenclatura combinata sono della competenza della Commissione; che, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3908/87, le modifiche di sostanza si effettuano secondo la procedura dell'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio (3);

    considerando che si deve procedere alla modifica di vari regolamenti del settore delle carni ovine e caprine, sia sotto l'aspetto tecnico, sia in determinati punti di sostanza, per tener conto dell'uso della nuova nomenclatura combinata basata sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, destinato a sostituire la Convenzione del 15 dicembre 1950 sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali;

    considerando che, dato il numero ed il contenuto dei testi per i quali è necessario procedere ad un adeguamento degli stessi, occorre raggruppare in un unico regolamento modificativo l'insieme delle modifiche;

    considerando che gli adattamenti previsti dal presente regolamento in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3908/87, sono conformi al parere del comitato di gestione delle carni ovine e caprine,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All'articolo 1, il primo comma del regolamento (CEE) n. 2641/80 del Consiglio, del 14 ottobre 1980, che deroga a talune modalità d'importazione previste dal regolamento (CEE) n. 1837/80 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (4) è sostituito dal seguente testo:

    «- il rilascio dei titoli d'importazione per i prodotti delle sottovoci 0104 10 90, 0104 20 90 e della voce 0204 della nomenclatura combinata originari di un paese terzo che si è impegnato a limitare le proprie esportazioni verso la Comunità è limitato, per ciascun anno civile, al quantitativo globale che forma oggetto dell'accordo di autolimitazione concluso con la Comunita;».

    Articolo 2

    Il regolamento (CEE) n. 2668/80 della Commissione, del 17 ottobre 1980, che stabilisce le modalità di applicazione dei prelievi nel settore delle carni ovine e caprine (5) è modificato come segue:

    1. All'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

    «1. Il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità di cui all'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1837/80 è calcolato in base ai prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità fissati per i prodotti menzionati nell'allegato I, sezione a), dello stesso regolamento, nonché per gli animali vivi delle sottovoci 0104 10 90 e 0104 20 90 della nomenclatura combinata.»

    2. Gli allegati I e II sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

    Articolo 3

    Il regolamento (CEE) n. 20/82 della Commissione del 6 gennaio 1982, che stabilisce le modalità particolari di

    applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni ovine e caprine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3887/87 (2), è modificato come segue:

    1. L'articolo 1 è sostituito dal seguente testo:

    «Articolo 1

    Il presente regolamento stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime di titoli d'importazione e di esportazione istituito dall'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1837/80. Tuttavia,

    a) per i prodotti della voce 0204 della nomenclatura combinata, originari dell'Argentina, dell'Australia, della Nuova Zelanda e dell'Uruguay,

    b) per i prodotti delle sottovoci 0104 10 90 e 0104 20 90 e della voce 0204 della nomenclatura combinata, originari dell'Austria, della Bulgaria, dell'Ungheria, dell'Islanda, della Polonia, della Repubblica democratica tedesca, della Romania, della Cecoslovacchia e della Iugoslavia,

    i titoli d'importazione possono essere rilasciati sola-

    mente alle condizioni previste dal regolamento (CEE)

    n. 19/82.»

    2. L'articolo 2 è sostituito dal seguente testo:

    «Articolo 2

    Le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, terzo trattino, del regolamento (CEE) n. 3183/80 non sono applicabili alle importazioni di prodotti delle sottovoci 0104 10 90 e 0104 20 90 e della voce 0204 della nomenclatura combinata.»

    Articolo 4

    All'articolo 4, il paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1633/84 della Commissione, dell'8 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini e che abroga il regolamento (CEE) n. 2661/80 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1860/86 (4), è sostituito dal seguente testo:

    «3. Gli importi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono fissati per le carcasse di ovini fresche o refrigerate. Per gli altri prodotti di cui all'articolo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1837/80, gli importi applicabili sono determinati utilizzando i coefficienti di cui all'articolo 12, paragrafo 3, ed all'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1837/80.

    Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1837/80 gli importi applicabili sono fissati utilizzando i coefficienti di cui all'articolo 12, paragrafo 3, del suddetto regolamento che è previsto per le carni che figurano nell'allegato I alle sottovoci 0210 90 11 e 0210 90 19 della nomenclatura combinata.

    Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento citato si deve indicare nella casella di designazione delle merci della dichiarazione di esportazione se i prodotti sono disossati o meno.»

    Articolo 5

    All'articolo 1, il paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3643/85 del Consiglio, del 19 dicembre 1985, relativo al regime d'importazione applicabile ad alcuni paesi terzi nel settore delle carni ovine e caprine a decorrere dal 1986 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3368/87 (6), è sostituito dal seguente testo:

    «1. Per i prodotti appresso elencati, la riscossione del prelievo applicabile all'importazione è pari al massimo al 10 % ad valorem, nei limiti dei quantitativi annui espressi in tonnellate di equivalente carcassa per paese terzo e per categoria:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Articolo 6

    All'articolo 2, il paragrafo 1 della direttiva 82/177/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1982, relativa alle indagini statistiche che devono essere effettuate dagli Stati membri (1) sul patrimonio ovino e caprino, modificata da ultimo dalla direttiva 86/82/CEE (2), è sostituito dal seguente testo:

    «1. Ai sensi della presente direttiva, si intendono per ovini gli animali di cui alla sottovoce 0104 10 della nomenclatura combinata e per i caprini gli animali di cui alla sottovoce 0104 20 della suddetta nomenclatura.»

    Articolo 7

    Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1987.

    Per la Commissione

    Frans ANDRIESSEN

    Vicepresidente

    SPA:L373UMBI00.94

    FF: 1UIT; SETUP: 01; Hoehe: 1093 mm; 216 Zeilen; 9447 Zeichen;

    Bediener: PUPA Pr.: A;

    Kunde: 40735 Italien

    (1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

    (2) GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 16.

    (3) GU n. L 183 del 16. 10. 1980, pag. 1.

    (4) GU n. L 275 del 18. 10. 1980, pag. 1.

    (5) GU n. L 276 del 20. 10. 1980, pag. 39.

    (1) GU n. L 3 del 7. 1. 1982, pag. 26.

    (2) GU n. L 365 del 24. 12. 1987, pag 39.

    (3) GU n. L 154 del 9. 6. 1984, pag. 27.

    (4) GU n. L 161 del 17. 6. 1986, pag. 25.

    (5) GU n. L 348 del 24. 12. 1985, pag. 6.

    (6) GU n. L 321 dell'11. 11. 1987, pag. 6.

    (1) GU n. L 81 del 27. 3. 1982, pag. 35.

    (2) GU. n. L 77 del 22. 3. 1986, pag. 30.

    ALLEGATO

    «ALLEGATO I

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO II

    >SPAZIO PER TABELLA>

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