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Document 31987R3913

    Regolamento (CEE) n. 3913/87 del Consiglio del 21 dicembre 1987 concernente la proroga di talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 797/85 applicabili nel settore della produzione suina

    GU L 369 del 29.12.1987, p. 2–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/1988

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/3913/oj

    31987R3913

    Regolamento (CEE) n. 3913/87 del Consiglio del 21 dicembre 1987 concernente la proroga di talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 797/85 applicabili nel settore della produzione suina

    Gazzetta ufficiale n. L 369 del 29/12/1987 pag. 0002 - 0002


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3913/87 DEL CONSIGLIO

    del 21 dicembre 1987

    concernente la proroga di talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 797/85 applicabili nel settore della produzione suina

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficacia delle strutture agrarie (1), modificato da ultimo del regolamento (CEE) n. 1760/87 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che il regime previsto all'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 797/85 per la concessione di aiuti agli investimenti concernenti il settore della produzione suina scade il 31 dicembre 1987; che occorre prorogare l'applicazione di questo regime fino al 31 marzo 1988 in vista della sua revisione prima di questa data,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regime relativo alle condizioni per la concessione degli aiuti agli investimenti concernenti il settore della produzione suina applicabile, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 797/85, alle domande presentate tra il 1o gennaio 1987 e il 31 dicembre 1987, è prorogato fino al 31 marzo 1988.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1988.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1987.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    B. HAARDER

    (1) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.

    (2) GU n. L 167 del 26. 6. 1987, pag. 1.

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