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Document 31987R3913
Council Regulation (EEC) No 3913/87 of 21 December 1987 concerning the extension of certain provisions of Regulation (EEC) No 797/85 applicable in the pig production sector
Regolamento (CEE) n. 3913/87 del Consiglio del 21 dicembre 1987 concernente la proroga di talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 797/85 applicabili nel settore della produzione suina
Regolamento (CEE) n. 3913/87 del Consiglio del 21 dicembre 1987 concernente la proroga di talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 797/85 applicabili nel settore della produzione suina
GU L 369 del 29.12.1987, p. 2–2
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 30/04/1988
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31985R0797 | modifica | articolo 3.4 1/1-31/3/88 |
Regolamento (CEE) n. 3913/87 del Consiglio del 21 dicembre 1987 concernente la proroga di talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 797/85 applicabili nel settore della produzione suina
Gazzetta ufficiale n. L 369 del 29/12/1987 pag. 0002 - 0002
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 3913/87 DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1987 concernente la proroga di talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 797/85 applicabili nel settore della produzione suina IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficacia delle strutture agrarie (1), modificato da ultimo del regolamento (CEE) n. 1760/87 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, vista la proposta della Commissione, considerando che il regime previsto all'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 797/85 per la concessione di aiuti agli investimenti concernenti il settore della produzione suina scade il 31 dicembre 1987; che occorre prorogare l'applicazione di questo regime fino al 31 marzo 1988 in vista della sua revisione prima di questa data, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regime relativo alle condizioni per la concessione degli aiuti agli investimenti concernenti il settore della produzione suina applicabile, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 797/85, alle domande presentate tra il 1o gennaio 1987 e il 31 dicembre 1987, è prorogato fino al 31 marzo 1988. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1987. Per il Consiglio Il Presidente B. HAARDER (1) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1. (2) GU n. L 167 del 26. 6. 1987, pag. 1.