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Document 31987R3889

    Regolamento (CEE) n. 3889/87 della Commissione del 22 dicembre 1987 recante modalità di applicazione delle misure speciali a favore di determinate regioni di produzione di luppolo

    GU L 365 del 24.12.1987, p. 41–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/3889/oj

    31987R3889

    Regolamento (CEE) n. 3889/87 della Commissione del 22 dicembre 1987 recante modalità di applicazione delle misure speciali a favore di determinate regioni di produzione di luppolo

    Gazzetta ufficiale n. L 365 del 24/12/1987 pag. 0041 - 0042


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3889/87 DELLA COMMISSIONE

    del 22 dicembre 1987

    recante modalità di applicazione delle misure speciali a favore di determinate regioni di produzione di luppolo

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2997/87 del Consiglio, del 22 settembre 1987, che fissa, nel settore del luppolo, l'importo dell'aiuto ai produttori per il raccolto 1986 e prevede misure speciali a favore di determinate regioni di produzione (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 6,

    considerando che a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2997/87 è concesso un aiuto speciale di 2 500 ECU per ettaro di superficie investita a luppolo delle varietà amare alle associazioni di produttori i cui soci si impegnano a realizzare un piano di riconversione verso le varietà aromatiche o le varietà del tipo « super-alfa »; che l'aiuto speciale può essere concesso anche per superfici coltivate ad altre varietà qualora queste ultime siano presenti sulle superfici coltivate sostanzialmente a varietà amare oggetto di un piano di riconversione;

    considerando che l'elenco dei diversi gruppi di varietà è riportato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1517/77 della Commissione (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2735/86 (3); che l'esperienza acquisita mette in luce la necessità di considerare che le varietà del tipo « super-alfa » sono quelle con un tenore di acido alfa superiore al valore minimo predeterminato; che le varietà Target e Yeoman rispondono a tali criteri; che, tuttavia, potrebbero ottenere tale qualifica anche altre varietà;

    considerando che le associazioni di produttori possono beneficiare dell'aiuto speciale a condizione che la superficie investita a luppolo dai loro soci non superi, per un periodo determinato, quella investita nel 1986 dai soci aderenti all'associazione in quell'anno;

    considerando che è possibile che nel periodo coperto dal piano di riconversione l'associazione si arricchisca di nuovi soci; che occorre tener conto, pertanto, delle superfici da essi coltivate per stabilire se l'associazione abbia rispettato l'obbligo di non estendere l'area investita a luppolo dall'insieme dei suoi soci nel 1986; che tuttavia, ai fini di una maggiore efficacia delle misure, è opportuno precisare che le superfici da prendere in considerazione sono quelle coltivate dai nuovi soci nel 1986;

    considerando che lo Stato membro interessato può partecipare, nei limiti di una determinata percentuale, al finanziamento del piano di riconversione;

    considerando che è opportuno adottare le modalità di applicazione relative alla concessione dell'aiuto speciale;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il luppolo,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Gli Stati membri interessati dalle misure speciali previste all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2997/87 sono tenuti a comunicare alla Commissione il programma di cui al paragrafo 5 del medesimo articolo.

    2. Il programma è presentato entro il 29 febbraio 1988. Tuttavia, per i piani di riconversione che saranno attuati a partire dal 1989, il programma è presentato al più tardi il 31 dicembre 1988.

    3. A norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2997/87 si considerano varietà di luppolo del tipo « super-alfa » le varietà Target e Yeoman, ovvero qualsiasi altra varietà che presenti, come risultato medio di tre raccolti, un contenuto in acido alfa pari almeno a quello di queste due varietà.

    Articolo 2

    1. Nel programma di cui all'articolo 1 occorre indicare:

    a) la descrizione della situazione della coltura del luppolo nelle regioni interessate dalla riconversione;

    b) la localizzazione delle superfici investite a luppolo che sono oggetto dei piani di riconversione. La superficie complessiva interessata non può superare 800 ettari;

    c) l'elenco delle associazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio (4) che hanno presentato un piano di riconversione. Per ciascuna associazione il piano di riconversione deve contenere le seguenti informazioni:

    - la superficie oggetto di un piano di riconversione;

    - il numero dei soci interessati;

    - le varietà da riconvertire e le varietà scelte per la riconversione;

    - la superficie investita a luppolo dalla totalità dei soci nel 1986;

    - la superficie che sarà investita a luppolo dalla totalità dei soci nel periodo dal 1988 al 1990;

    - la durata del piano di riconversione;

    - le misure di riconversione previste, con l'indicazione dei costi unitari;

    - i criteri adottati per l'esecuzione delle operazioni e il rimborso delle spese;

    - la stima dei costi e il piano di finanziamento. La partecipazione finanziaria dello Stato membro deve essere conforme alle disposizioni previste all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2997/87.

    Le associazioni di produttori sono tenute a dichiarare sotto la propria responsabilità che ciascun socio interessato si è impegnato per iscritto a rispettare gli obblighi derivanti dal regolamento (CEE) n. 2997/87;

    d) le previsioni dell'impatto economico del programma;

    e) il riferimento alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti.

    2. Lo Stato membro interessato adotta le misure idonee a garantire l'osservanza delle condizioni richieste dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2997/87. Esso informa regolarmente la Commissione dello svolgimento del programma.

    Articolo 3

    La Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 1696/71 in merito all'approvazione del programma, previe eventuali modifiche. Secondo la stessa procedura si può decidere di modificare un programma già approvato.

    Articolo 4

    Quanto al rispetto dell'obbligo previsto all'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2997/87, in caso di nuove adesioni all'associazione di produttori nel corso del periodo di applicazione delle misure speciali, le superfici coltivate dai nuovi soci nel 1986 vanno ad aggiungersi alla superficie coltivata dalla totalità dei membri dell'associazione nel 1986 e indicata nel piano di riconversione.

    Articolo 5

    1. L'aiuto speciale è concesso alle associazioni di produttori che lo richiedono alla Commissione, per il tramite dello Stato membro interessato, purché:

    a) il piano di riconversione sia stato eseguito a norma delle indicazioni contenute nel programma nazionale approvato dalla Commissione;

    b) siano state rispettate le condizioni poste dal regolamento (CEE) n. 2997/87.

    2. È prevista la possibilità di concedere un anticipo pari al 50 % dell'aiuto speciale, dopo l'approvazione del programma, alle associazioni di produttori che costituiscano una cauzione di importo equivalente a favore dell'organismo competente e in una delle forme previste dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (1). Lo svincolo della cauzione è subordinato al rispetto delle condizioni previste al paragrafo 1.

    Articolo 6

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1987.

    Per la Commissione

    Frans ANDRIESSEN

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 284 del 7. 10. 1987, pag. 19.

    (2) GU n. L 169 del 7. 7. 1977, pag. 13.

    (3) GU n. L 252 del 4. 9. 1986, pag. 13.

    (4) GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1.

    (1) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

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