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Document 31987R3627

    Regolamento (CEE) n. 3627/87 della Commissione del 2 dicembre 1987 che modifica i regolamenti (CEE) n. 2287/87 e n. 2620/87 in ordine agli importi degli aiuti applicabili a taluni prodotti del settore vitivinicolo originari della Spagna

    GU L 341 del 3.12.1987, p. 24–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1988

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/3627/oj

    31987R3627

    Regolamento (CEE) n. 3627/87 della Commissione del 2 dicembre 1987 che modifica i regolamenti (CEE) n. 2287/87 e n. 2620/87 in ordine agli importi degli aiuti applicabili a taluni prodotti del settore vitivinicolo originari della Spagna

    Gazzetta ufficiale n. L 341 del 03/12/1987 pag. 0024 - 0025


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3627/87 DELLA COMMISSIONE

    del 2 dicembre 1987

    che modifica i regolamenti (CEE) n. 2287/87 e n. 2620/87 in ordine agli importi degli aiuti applicabili a taluni prodotti del settore vitivinicolo originari della Spagna

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 87,

    visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3146/87 (2), in particolare l'articolo 45, paragrafo 4 e l'articolo 46, paragrafo 5,

    considerando che i regolamenti (CEE) n. 2287/87 (3) e n. 2620/87 della Commissione (4) hanno stabilito, per la campagna 1987/1988, gli importi degli aiuti previsti per l'utilizzazione di mosti di uve concentrati e di mosti di uve concentrati rettificati nella vinificazione e rispettivamente per la fabbricazione di alcuni prodotti nel Regno Unito e in Irlanda; che gli importi suddetti sono stati stabiliti in considerazione dell'applicazione degli importi regolatori sui mosti provenienti da uve spagnole;

    considerando che nel frattempo il regolamento (CEE) n. 3612/87 della Commissione (5) ha soppresso gli importi regolatori per i prodotti diversi dal vino da tavola; che è pertanto necessario, per evitare distorsioni della concorrenza, adeguare gli importi degli aiuti per l'utilizzazione dei mosti di uve concentrati e dei mosti di uve concentrati rettificati provenienti da uve raccolte in Spagna;

    considerando che il comitato di gestione per i vini non ha formulato alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2287/87, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

    « 1. L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 1 è fissato per % vol potenziale e per ettolitro di mosto di uve concentrato e di mosto di uve concentrato rettificato utilizzati, prodotti a base di uve raccolte nella Comunità dei Dieci e rispettivamente prodotti a base di uve raccolte in Spagna, nella seguente misura:

    - 1,52 ECU e rispettivamente 0,66 ECU per i mosti di uve concentrati elaborati a partire da uve provenienti dalle zone viticole C III a) e C III b);

    - 1,32 ECU e rispettivamente 0,46 ECU per i mosti di uve concentrati divesi da quelli di cui al primo trattino;

    - 1,69 ECU e rispettivamente 0,83 ECU per i mosti di uve concentrati rettificati, elaborati a partire da uve ottenute nelle zone viticole C III a) e C III b) o prodotti al di fuori di tali zone negli impianti che hanno iniziato la produzione anteriormente al 30 giugno 1982 nella Comunità dei Dieci e anteriormente al 1o gennaio 1986 in Spagna, indipendentemente dalla zona di provenienza delle uve;

    - 1,49 ECU e rispettivamente 0,63 ECU per i mosti di uve concentrati rettificati diversi da quelli di cui al terzo trattino. »

    Articolo 2

    Il testo dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2620/87 è sostituito dal seguente testo:

    « Articolo 4

    L'importo dell'aiuto è stabilito in misura forfettaria per il mosto di uve concentrato prodotto a partire da uve raccolte nella Comunità dei Dieci e, rispettivamente, prodotto a partire da uve raccolte in Spagna, nella seguente misura:

    - 0,26 ECU e rispettivamente 0 ECU per chilogrammo di mosto di uve concentrato utilizzato per gli scopi di cui all'articolo 1, primo trattino;

    - 0,26 ECU e rispettivamente 0 ECU per chilogrammo di mosto di uve concentrato utilizzato per gli scopi di cui all'articolo 1, secondo trattino. »

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 1987.

    Per la Commissione

    Frans ANDRIESSEN

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

    (2) GU n. L 300 del 23. 10. 1987, pag. 4.

    (3) GU n. L 209 del 31. 7. 1987, pag. 26.

    (4) GU n. L 248 dell'1. 9. 1987, pag. 19.

    (5) GU n. L 340 del 2. 12. 1987, pag. 18.

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