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Document 31987R3368

    Regolamento (CEE) n. 3368/87 del Consiglio del 9 novembre 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 3643/85 relativo al regime d' importazione applicabile ad alcuni paesi terzi nel settore delle carni ovine e caprine a decorrere dal 1986

    GU L 321 del 11.11.1987, p. 6–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1988; abrog. impl. da 387R3939

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/3368/oj

    31987R3368

    Regolamento (CEE) n. 3368/87 del Consiglio del 9 novembre 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 3643/85 relativo al regime d' importazione applicabile ad alcuni paesi terzi nel settore delle carni ovine e caprine a decorrere dal 1986

    Gazzetta ufficiale n. L 321 del 11/11/1987 pag. 0006 - 0007
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 24 pag. 0180
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 24 pag. 0180


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3368/87 DEL CONSIGLIO

    del 9 novembre 1987

    che modifica il regolamento (CEE) n. 3643/85 relativo al regime d'importazione applicabile ad alcuni paesi terzi nel settore delle carni ovine e caprine a decorrere dal 1986

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    considerando che il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 794/87 (4), ha stabilito un regime di scambi con i paesi terzi per questo settore;

    considerando che la Comunità ha concluso accordi di autolimitazione con la maggior parte dei paesi terzi esportatori di prodotti del settore delle carni ovine e caprine;

    considerando che in attesa della conclusione di accordi di autolimitazione con gli altri paesi terzi tradizionalmente esportatori verso la Comunità, il regolamento (CEE) n. 3643/85 (5) consente ai suddetti paesi di esportare verso la Comunità determinati quantitativi di prodotti del settore in causa a condizioni analoghe a quelle previste per i paesi terzi che hanno già concluso accordi di autolimitazione;

    considerando che la Comunità ha appena concluso un accordo di autolimitazione con la Repubblica democratica tedesca e che è quindi opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 3643/85,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il testo dell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3643/85 è sostituito dal testo seguente:

    « 1. Per i prodotti appresso elencati, la riscossione del prelievo applicabile all'importazione è pari, al massimo, al 10 % ad valorem, nei limiti dei quantitativi annui espressi in tonnellate di equivalente carcassa per paese terzo e per categoria:

    1.2.3,4 // // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // Paesi terzi e quantitativi // 1.2.3.4 // // // Cile // Altri paesi terzi (a) // // // // // 01.04 // Animali vivi delle specie ovina e caprina: // // // // B. altri (b) // 0 // 50 // 02.01 // Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate: // // // // A. Carni: // // // // IV. delle specie ovina e caprina: // // // // a) fresche o refrigerate // 0 // 100 // // b) congelate // 1 490 // 200 (c) // // // //

    (a) Escluse l'Argentina, l'Australia, l'Austria, la Bulgaria, la Cecoslovacchia, l'Islanda, la Iugoslavia, la Nuova Zelanda, la Polonia, la Repubblica democratica tedesca, la Romania, l'Ungheria e l'Uruguay.

    (b) Per i prodotti della sottovoce 01.04 B della tariffa doganale comune, il coefficiente di conversione massa netta (peso vivo) / massa carcassa (peso equivalente carcassa) da prendere in considerazione è 0,47.

    (c) Di cui 100 tonnellate riservate alla Groenlandia. »

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile a decorrere dal 1o dicembre 1987.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 9 novembre 1987.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    B. HAAKONSEN

    (1) GU n. C 189 del 18. 7. 1987, pag. 5.

    (2) Parere reso il 16 ottobre 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (3) GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

    (4) GU n. L 79 del 21. 3. 1987, pag. 3.

    (5) GU n. L 348 del 24. 12. 1985, pag. 2.

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