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Document 31987R3340

    Regolamento (CEE) n. 3340/87 della Commissione del 6 novembre 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 1678/85 in ordine al tasso di conversione agricolo applicabile nel settore delle carni suine in Italia

    GU L 317 del 7.11.1987, p. 13–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/07/1988

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/3340/oj

    31987R3340

    Regolamento (CEE) n. 3340/87 della Commissione del 6 novembre 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 1678/85 in ordine al tasso di conversione agricolo applicabile nel settore delle carni suine in Italia

    Gazzetta ufficiale n. L 317 del 07/11/1987 pag. 0013 - 0014


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3340/87 DELLA COMMISSIONE

    del 6 novembre 1987

    che modifica il regolamento (CEE) n. 1678/85 in ordine al tasso di conversione agricolo applicabile nel settore delle carni suine in Italia

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87 (2), in particolare l'articolo 12,

    considerando che a norma dell'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 1677/85 il tasso di conversione agricolo di uno Stato membro è adeguato, in base alla procedura di cui all'articolo 12 dello stesso regolamento, in modo da evitare il crearsi di nuovi importi compensativi monetari;

    considerando che l'andamento del tasso di mercato della lira italiana alla luce della modifica del tasso di conversione agricolo fissato dal regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3245/87 (4), nella versione di cui al regolamento (CEE) n. 1890/87 (5) creerebbe in linea di massima un aumento, a decorrere dal 9 novembre 1987, degli importi compensativi applicabili in Italia nel settore delle carni suine; che per evitare tale conseguenza è necessario adeguare il tasso di conversione agricolo in modo da impedire il crearsi di nuovi importi compensativi monetari;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nell'allegato VIII del regolamento (CEE) n. 1678/85, nella versione di cui al regolamento (CEE) n. 1890/87 il testo della riga relativa alle carni suine è sostituito dal seguente testo:

    1.2,5 // // // Prodotti // Tassi di conversione agricoli // // // 1.2.3.4.5 // // 1 ECU = . . . Lit // Applicabile sino al . . . // 1 ECU = . . . Lit // Applicabile dal . . . // // // // // // « Carni suine // 1 638,00 // 8 novembre 1987 // 1 654,00 // 9 novembre 1987 » // // // // //

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile a decorrere dal 9 novembre 1987.

    Il presente regolamento è obbigatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 1987.

    Per la Commissione

    Frans ANDRIESSEN

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

    (2) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.

    (3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

    (4) GU n. L 308 del 30. 10. 1987, pag. 28.

    (5) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 4.

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