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Document 31987R2651

    Regolamento (CEE) n. 2651/87 della Commissione del 31 agosto 1987 relativo al regime da applicare alle importazioni in Francia di alcuni prodotti tessili (categoria 75) originari della Tailandia

    GU L 251 del 2.9.1987, p. 6–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1991

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2651/oj

    31987R2651

    Regolamento (CEE) n. 2651/87 della Commissione del 31 agosto 1987 relativo al regime da applicare alle importazioni in Francia di alcuni prodotti tessili (categoria 75) originari della Tailandia

    Gazzetta ufficiale n. L 251 del 02/09/1987 pag. 0006 - 0007


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 2651/87 DELLA COMMISSIONE

    del 31 agosto 1987

    relativo al regime da applicare alle importazioni in Francia di alcuni prodotti tessili (categoria 75) originari della Tailandia

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 4136/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (1), in particolare l'articolo 11,

    considerando che l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4136/86 stabilisce le condizioni relative all'imposizione di limiti quantitativi; che le importazioni in Francia di prodotti della categoria 75, rispettivamente elencati in allegato e originari della Tailandia, hanno superato i livelli di cui al paragrafo 3 di detto articolo;

    considerando che, in conformità del paragrafo 5 dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4136/86, è stata notificata alla Tailandia, in data 19 giugno 1987, una domanda di consultazioni; che, in seguito a tali consultazioni, si è deciso di sottoporre i prodotti tessili in esame a limiti quantitativi per gli anni dal 1987 al 1991;

    considerando che, ai sensi del paragrafo 13 di detto articolo, il rispetto dei limiti quantitativi è garantito dal sistema di duplice controllo secondo le modalità fissate nell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 4136/86;

    considerando che i prodotti in questione, esportati dalla Tailandia tra il 1o gennaio 1987 e la data di entrata in vigore del presente regolamento, devono essere dedotti dal limite quantitativo stabilito per il 1987;

    considerando che detto limite quantitativo non impedisce l'importazione dei prodotti ad esso soggetta spediti dalla Tailandia prima della data di entrata in vigore del presente regolamento;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato tessile,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'importazione in Francia di prodotti originari della Tailandia, della categoria riportata in allegato, è soggetta ai limiti quantitativi stabiliti nell'allegato stesso, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2.

    Articolo 2

    1. Vengono immessi in libera pratica i prodotti di cui all'articolo 1, spediti dalla Tailandia verso la Francia prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e non ancora immessi in libera pratica, previa presentazione della polizza di carico o di altro documento comprovante l'effettiva spedizione prima di detta data.

    2. I prodotti spediti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento dalla Tailandia verso la Francia sono soggetti al sistema di duplice controllo contemplato dall'allegato VI del regolamento (CEE) n. 4136/86.

    3. Tutti i prodotti spediti dalla Tailandia verso la Francia a decorrere dal 1o gennaio 1987 ed immessi in libera pratica vengono dedotti dal limite quantitativo stabilito. Tuttavia, detto limite quantitativo non impedisce l'importazione dei prodotti ad esso soggetta spediti dalla Tailandia prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica fino al 31 dicembre 1991.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 1987.

    Per la Commissione

    Willy DE CLERCQ

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 387 del 31. 12. 1986, pag. 42.

    ALLEGATO

    1.2.3.4.5.6.7.8 // // // // // // // // // Cate- goria // Numero della tariffa doganale comune (1987) // Codice Nimexe (1987) // Designazione delle merci // Paese terzo // Unità // Stato membro // Limiti quantitativi dal 1o gennaio al 31 dicembre // // // // // // // // // (1) // (2) // (3) // (4) // (5) // (6) // (7) // (8) // // // // // // // // // // // // // // // // // 75 // 60.05 A II b) 4 ff) // 60.05-66, 68 // Vestiti, completi e insiemi a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci // Tailandia // pezzi // F // 1987 (1): 280 000 1988: 297 000 1989: 315 000 1990: 333 000 1991: 353 000

    // // // // // // // // (1) Per il 1987, una quantità speciale supplementare di 25 000 pezzi è stata concessa.

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