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Document 31987R2471

    Regolamento (CEE) n. 2471/87 della Commissione del 13 agosto 1987 relativo al regime da applicare alle importazioni in Italia di alcuni prodotti tessili originari della Corea del Sud

    GU L 228 del 15.8.1987, p. 13–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1991

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2471/oj

    31987R2471

    Regolamento (CEE) n. 2471/87 della Commissione del 13 agosto 1987 relativo al regime da applicare alle importazioni in Italia di alcuni prodotti tessili originari della Corea del Sud

    Gazzetta ufficiale n. L 228 del 15/08/1987 pag. 0013 - 0014


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 2471/87 DELLA COMMISSIONE

    del 13 agosto 1987

    relativo al regime da applicare alle importazioni in Italia di alcuni prodotti tessili originari della Corea del Sud

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 4136/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (1), in particolare l'articolo 11,

    considerando che l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4136/86 stabilisce le condizioni relative all'imposizione di limiti quantitativi; che le importazioni in Italia di alcuni prodotti tessili (categoria 41) elencati in allegato, originari della Corea del Sud, hanno superato il livello di cui al paragrafo 3 di detto articolo;

    considerando che, in conformità del paragrafo 5 dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4136/86, è stata notificata alla Corea del Sud, il 1o luglio 1987 una domanda di consultazioni;

    considerando che, in attesa della conclusione delle consultazioni richieste, le importazioni in Italia sono state soggette, dal 1o luglio al 30 settembre 1987 a un limite quantitativo provvisorio con il regolamento (CEE) n. 2326/87 della Commissione (2);

    considerando che in seguito alle consultazioni, tenute il 6 agosto 1987, è opportuno subordinare le importazioni in Italia dei prodotti della categoria 41 a limiti quantitativi dal 1o luglio al 31 dicembre 1987 e per gli anni 1988 al 1991;

    considerando che, ai sensi del paragrafo 13 di detto articolo, il rispetto dei limiti quantitativi è garantito dal sistema di duplice controllo secondo le modalità fissate nell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 4136/86;

    considerando, che i prodotti in questione, esportati dalla Corea del Sud verso l'Italia tra il 1o luglio 1987 e la data di entrata in vigore del presente regolamento, devono essere dedotti dal limite quantitativo stabilito per il periodo dal 1o luglio al 31 dicembre 1987;

    considerando che detto limite quantitativo non impedisce l'importazione dei prodotti ad esso soggetti e spediti dalla Corea del Sud verso l'Italia prima della data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2326/87;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato tessile,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'importazione in Italia di prodotti originari della Corea del Sud della categoria riportata in allegato, è soggetta ai limiti quantitativi stabiliti nell'allegato stesso, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2.

    Articolo 2

    1. Vengono immessi in libera pratica i prodotti di cui all'articolo 1, spediti dalla Corea del Sud verso l'Italia prima della data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2326/87 e non ancora immessi in libera pratica, previa presentazione della polizza di carico o di altro documento comprovante l'effettiva spedizione prima di detta data.

    2. I prodotti spediti a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2326/87 dalla Corea del Sud verso l'Italia continuano ad essere soggetti al sistema di duplice controllo contemplato dall'allegato VI del regolamento (CEE) n. 4136/86;

    3. Ai Fini dell'applicazione del paragrafo 2 tutti i quantitativi di prodotti spediti dalla Corea del Sud verso l'Italia a decorrere dal 1o luglio 1987 e immessi in libera pratica sono detratti dal limite quantitativo stabilito per il il 1987 Tuttavia, detto limite quantitativo non impedisce l'importazione dei prodotti ad esso soggetta spediti dalla Corea del Sud verso l'Italia prima della data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2326/87.

    Articolo 3

    Il regolamento (CEE) n. 2326/87 è abrogato.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europea.

    Esso si applica fino al 31 dicembre 1991.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 1987.

    Per la Commissione

    Manuel MARÍN

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 387 del 31. 12. 1985, pag. 42.

    (2) GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 50.

    ALLEGATO

    1.2.3.4.5.6.7.8 // // // // // // // // // Cate- goria // Numero della tariffa doganale comune (1987) // Codice Nimexe (1987) // Designazione delle merci // Paesi terzi // Unità // Stati membri // Limiti quantitativi // // // // // // // // // // // // // // // // // 41 // ex 51.01 A // 51.01-01, 02, 03, 04, 08, 09, 10, 12, 20, 22, 24, 27, 29, 30, 41, 42, 43, 44, 46, 48 // Filati di filamenti sintetici continui, non preparati per la vendita al minuto, diversi dai filati non testurizzati, semplici, non torti o torti fino a 50 giri per m // Corea del Sud // tonnellate // I // dal 1o luglio al 31 dicembre 1987: 550 dal 1o gennaio al 31 dicembre 1988: 1 150 1989: 1 201 1990: 1 255 1991: 1 312

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