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Document 31987R2460
Council Regulation (EEC) No 2460/87 of 4 August 1987 on the application of Decision No 1/87 of the EEC-Finland Joint Committee modifying the limits expressed in ECU in Article 8 of Protocol 3 concerning the definition of the concept of originating products and methods of administrative cooperation
Regolamento (CEE) n. 2460/87del Consiglio del 4 agosto 1987 relativo all' applicazione della decisione n. 1/87 del comitato misto CEE-Finlandia che modifica gli importi in ECU previsti all' articolo 8 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
Regolamento (CEE) n. 2460/87del Consiglio del 4 agosto 1987 relativo all' applicazione della decisione n. 1/87 del comitato misto CEE-Finlandia che modifica gli importi in ECU previsti all' articolo 8 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
GU L 236 del 20.8.1987, p. 3–3
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1987
Regolamento (CEE) n. 2460/87del Consiglio del 4 agosto 1987 relativo all' applicazione della decisione n. 1/87 del comitato misto CEE-Finlandia che modifica gli importi in ECU previsti all' articolo 8 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
Gazzetta ufficiale n. L 236 del 20/08/1987 pag. 0003 - 0003
REGOLAMENTO (CEE) N. 2460/87 DEL CONSIGLIO del 4 agosto 1987 relativo all'applicazione della decisione n. 1/87 del comitato misto CEE-Finlandia che modifica gli importi in ECU previsti all'articolo 8 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113, vista la proposta della Commissione, considerando che l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica finlandese (1), firmato il 5 ottobre 1973, è entrato in vigore il 1g gennaio 1974; considerando che in virtù dell'articolo 28 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, che costituisce parte integrante del suddetto accordo, il comitato misto ha adottato la decisione n. 1/87 che modifica nuovamente l'articolo 8 del protocollo medesimo; considerando che bisogna applicare questa decisione nella Comunità, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 La decisione n. 1/87 del comitato misto CEE-Finlandia è applicabile nella Comunità. Il testo della decisione è accluso al presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 4 agosto 1987. Per il Consiglio Il Presidente K. E. TYGESEN (1) GU n. L 328 del 28. 11. 1973, pag. 2.