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Document 31987R2335
Commission Regulation (EEC) No 2335/87 of 31 July 1987 amending Regulation (EEC) No 1146/86 laying down protective measures in respect of imports of sweet potatoes
Regolamento (CEE) n. 2335/87 della Commissione del 31 luglio 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 1146/86 che adotta misure di salvaguardia all' importazione di patate dolci
Regolamento (CEE) n. 2335/87 della Commissione del 31 luglio 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 1146/86 che adotta misure di salvaguardia all' importazione di patate dolci
GU L 210 del 1.8.1987, p. 65–65
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1988; abrog. impl. da 387R3962
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Modifies | 31986R1146 | aggiunta | articolo 1.3 | 08/08/1987 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Implicitly repealed by | 31987R3962 | 02/01/1988 |
Regolamento (CEE) n. 2335/87 della Commissione del 31 luglio 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 1146/86 che adotta misure di salvaguardia all' importazione di patate dolci
Gazzetta ufficiale n. L 210 del 01/08/1987 pag. 0065 - 0065
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2335/87 DELLA COMMISSIONE del 31 luglio 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 1146/86 che adotta misure di salvaguardia all'importazione di patate dolci LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/87 (2), in particolare l'articolo 20, paragrafo 2, considerando che il regolamento (CEE) n. 2748/75 del Consiglio (3), ha stabilito le condizioni di applicazione delle misure di salvaguardia nel settore dei cereali; considerando che con il regolamento (CEE) n. 474/87 (4), la Commissione ha temperato le misure di salvaguardia applicabili all'importazione di patate dolci destinate all'alimentazione animale, precedentemente adottate con il regolamento (CEE) n. 1146/86 (5), che il temperamento consisteva nella definizione dei quantitativi massimi per i quali possono essere rilasciati titoli di importazione per prodotti originari da un lato, della Repubblica popolare cinese (600 000 t), e dall'altro, di tutti gli altri paesi terzi (5 000 t); considerando che è opportuno aumentare la cauzione relativa al titolo di importazione, limitatamente alle domande in cui figura un'origine diversa dalla Repubblica popolare cinese, per evitare la presentazione abusiva di domande di titolo; che in realtà, alla luce della limitatezza dei quantitativi disponibili (5 000 t) qualsiasi domanda alla quale, dopo l'ottenimento del titolo, non corrisponda l'effettiva importazione nel corso del periodo di validità del titolo, non fa che sottrarre il diritto di importare ad operatori che avrebbero ottenuto serie garanzie da parte di determinati paesi esportatori; considerando che è possibile pertanto presentare domande di titolo per un quantitativo massimo di 5 000 t con l'indicazione di un'origine diversa dalla Repubblica popolare cinese corredate dalla costituzione della cauzione prevista dal presente regolamento; considerando che, viceversa, non è opportuno aumentare la cauzione per le importazioni originarie della Repubblica popolare cinese, in quanto il rilascio del titolo è subordinato alla presentazione dell'originale di un documento di esportazione rilasciato dalle autorità di tale paese, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1146/86 è aggiunto il seguente paragrafo 3: « 3. In deroga al disposto dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2042/75 (1) l'importo della cauzione relativa ai titoli d'importazione per le domande di cui al paragrafo 2, lettera b) è pari a 20 ECU per tonnellata. (1) GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 5. » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 40. (3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 85. (4) GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 15. (5) GU n. L 103 del 19. 4. 1986. pag. 58.