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Document 31987R2274

    Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 2274/87 del Consiglio del 23 luglio 1987 che istituisce provvedimenti speciali per la cessazione dal servizio di agenti temporanei delle Comunità europee

    GU L 209 del 31.7.1987, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1990

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2274/oj

    31987R2274

    Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 2274/87 del Consiglio del 23 luglio 1987 che istituisce provvedimenti speciali per la cessazione dal servizio di agenti temporanei delle Comunità europee

    Gazzetta ufficiale n. L 209 del 31/07/1987 pag. 0001 - 0003


    *****

    REGOLAMENTO (EURATOM, CECA, CEE) N. 2274/87 DEL CONSIGLIO

    del 23 luglio 1987

    che istituisce provvedimenti speciali per la cessazione dal servizio di agenti temporanei delle Comunità europee

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24,

    vista la proposta della Commissione, presentata previo parere del Comitato dello statuto,

    visto il parere del Parlamento europeo (1),

    visto il parere della Corte di giustizia,

    considerando che con il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3518/85 (2) il Consiglio ha adottato, in occasione dell'adesione della Spagna e del Portogallo, provvedimenti speciali concernenti la cessazione definitiva dal servizio di funzionari delle Comunità europee;

    considerando che, sebbene l'anzianità di servizio dei funzionari aventi diritto sia stata fissata di massima a un minimo di dieci anni, questo minimo è stato abbassato per quanto riguarda i funzionari della Corte dei conti per rispondere alla situazione particolare di tale istituzione, nella fattispecie la sua più recente creazione;

    considerando che occorre, in occasione della suddetta adesione, adottare anche per gli agenti temporanei aventi un contratto di durata indeterminata, provvedimenti analoghi mediante un regolamento redatto per quanto possibile in termini analoghi;

    considerando che tali provvedimenti sono intesi a permettere l'integrazione in via prioritaria di cittadini spagnoli e portoghesi nei posti così liberati;

    considerando che risulta che gli agenti temporanei che esercitano le proprie funzioni nelle condizioni previste all'articolo 2, lettera c) del regime applicabile agli altri agenti, e in particolare presso i gruppi politici del Parlamento europeo, non possono essere oggetto di cessazione dal servizio per permettere l'integrazione in numero sufficiente e in condizioni normali di carriera di cittadini spagnoli e portoghesi, dal momento che il limite di età sarà fissato a cinquantacinque anni analogamente a quanto è stato fissato per i funzionari e per gli agenti temporanei ai sensi dell'articolo 2, lettere a) e d) del regime;

    considerando che è necessario, nell'interesse delle istituzioni e per rispondere alla situazione particolare del Parlamento europeo, integrare in numero sufficiente e in condizioni normali di carriera i cittadini spagnoli e portoghesi nei posti di cui all'articolo 2 lettera c) del regime; che è pertanto necessario abbassare a cinquant'anni l'età minima a cui gli agenti di questa categoria possono cessare il servizio;

    considerando inoltre che, nei confronti di alcuni funzionari appartenenti ai quadri scientifico e tecnico, il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1679/85 (3) che istituisce provvedimenti speciali e temporanei per la cessazione dal servizio, per raggiungere gli obiettivi perseguiti, ha fissato a cinquant'anni il limite di età applicabile ai funzionari di grado A 3 o A 4 contro cinquantacinque per il altri gradi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nell'interesse del servizio e per tener conto delle necessità derivanti dall'adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunità europee, alcune istituzioni a norma dell'articolo 1 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, fissato nel regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (4), sono autorizzate fino al 31 dicembre 1990 ad adottare, nei confronti dei loro agenti temporanei ai sensi dell'articolo 2, lettera a), c) e d) del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, provvedimenti di cessazione dal servizio, alle condizioni specificate in appresso. Gli agenti temporanei in questione, titolari di un contratto a tempo indeterminato, dovranno aver raggiunto una durata totale del servizio di quindici anni ed avere almeno cinquant'anni se si tratta di agenti

    temporani ai sensi dell'articolo 2, lettera c) del regime ed almeno cinquantacinque anni se si tratta di agenti temporanei ai sensi dell'articolo 2, lettere a) e d) del regime.

    Articolo 2

    Il numero di agenti temporanei nei cui confronti possono essere presi i provvedimenti di cui all'articolo 1 è fissato a dieci per quanto concerne il Parlamento europeo e a centotrentaquattro per quanto concerne la Commissione. La ripartizione di questa cifra sugli anni di applicazione del presente regolamento è la seguente:

    1.2.3 // // // // // Parlamento europeo // Commissione // // // // 1987 // 0 // 32 // 1988 // 3 // 32 // 1989 // 3 // 36 // 1990 // 4 // 34 // // //

    Articolo 3

    Tenuto conto dell'interesse del servizio ed entro il limite fissato in conformità dell'articolo 2, previa consultazione della commissione paritetica, l'istituzione sceglie tra gli agenti temporanei che chiedono l'applicazione di un provvedimento di cessazione dal servizio a titolo dell'articolo 1 quelli a cui essa applica la suddetta misura. A tal fine, essa prende in considerazione l'età, la competenza, il rendimento, il comportamento in servizio, la situazione di famiglia e l'anzianità di servizio degli interessati.

    Articolo 4

    1. L'ex agente temporaneo cui sia stato applicato il provvedimento previsto all'articolo 1 ha diritto ad un'indennità mensile pari al 70 % dello stipendio base relativo al suo grado e scatto al momento della cessazione dal servizio, quale figura nella tabella dell'articolo 66 dello statuto, in vigore il primo giorno del mese in cui l'indennità deve essere liquidata.

    2. Il beneficio dell'indennità cessa, al più tardi, l'ultimo giorno del mese nel corso del quale l'ex agente temporaneo raggiunge l'età di 65 anni e, in ogni caso, allorché l'interessato, prima di questa età, soddisfi le condizioni che danno diritto all'importo massimo della pensione di anzianità.

    L'ex agente temporaneo è allora ammesso d'ufficio al beneficio della pensione di anzianità, calcolata conformemente agli articoli 39 e 40 del regime, la quale prende effetto il primo giorno del mese civile successivo al mese in cui è stata versata per l'ultima volta l'indennità.

    3. All'indennità prevista al paragrafo 1 è applicato il coefficiente correttore fissato per il paese sito all'interno o all'esterno della Comunità, ove il beneficiario fornisce prove di aver stabilito la sua residenza.

    Se il beneficiario dell'indennità fissa la sua residenza in un paese per cui non è stato fissato alcun coefficiente correttore, il coefficiente correttore applicabile all'indennità è pari a 100.

    L'indennità è espressa in franchi belgi. Essa viene pagata nella moneta del paese di residenza del beneficiario. Tuttavia viene pagata in franchi belgi allorché viene applicato il coefficiente correttore pari a 100, conformemente al secondo comma.

    L'indennità pagata in una moneta diversa dal franco belga viene calcolata sulla base delle parità di cui all'articolo 63, secondo comma dello stauto.

    4. L'importo dei redditi lordi riscossi dall'interessato nelle sue nuove funzioni viene dedotto dall'indennità prevista al paragrafo 1 nella misura in cui tali redditi, cumuluti con detta indennità, superino l'ultima retribuzione globale lorda del beneficiario, calcolata sulla base della tabella degli stipendi in vigore il primo giorno del mese per cui deve essere liquidata l'indennità. A tale retribuzione viene applicato il coefficiente correttore previsto al paragrafo 3.

    Per redditi lordi ed ultima retribuzione globale lorda di cui al primo comma si intendono gli importi considerati dopo la deduzione degli oneri sociali e prima della deduzione dell'imposta.

    L'interessato è tenuto a fornire tutti i documenti che possono essere richiesti ed a comunicare all'istituzione ogni elemento che può modificare i suoi diritti all'indennità.

    5. Alle condizioni elencate all'articolo 67 dello statuto ed agli articoli 1, 2 e 3 dell'allegato VII dello statuto, gli assegni familiari sono corrisposti al beneficiario dell'indennità prevista al paragrafo 1 ovvero alla o alle persone a cui, in virtù di disposizioni di legge o per effetto di una decisione giudiziaria o dell'autorità amministrativa compe- tente, competente, è stata affidata la custodia dei figli; l'importo dell'assegno di famiglia viene calcolato sulla base di tale indennità.

    6. Il beneficiario dell'indennità ha diritto, per se stesso e per le persone assicurate per suo tramite, alle prestazioni garantite dal regime di sicurezza sociale previsto all'articolo 72 dello statuto purché versi il relativo contributo, calcolato sulla base dell'importo dell'indennità di cui al aparagrafo 1, e non sia coperto da un altro regime di assicurazione malattia, legale o regolamentare.

    7. Durante il periodo nel corso del quale ha diritto all'indennità, l'ex agente temporaneo continua ad acquisire nuovi diritti a pensione di anzianità, sulla base dello stipendio relativo al suo grado e scatto, purché durante tale periodo versi il contributo previsto dallo statuto sulla base di detto stipendio; il massimo della pensione non può superare l'importo massimo previsto al titolo II, capitolo 6 del regime. Per l'applicazione dell'articolo 5 dell'allegato VIII dello statuto tale periodo viene considerato come periodo di servizio.

    8. Fatti salvi l'articolo 1, paragrafo 1, e l'articolo 22 dell'allegato VIII dello staututo il coniuge superstite di un ex agente temporaneo deceduto allorché era beneficiario dell'indennità mensile prevista al paragrafo 1, ha diritto, purché coniugato da un anno almeno al momento in cui l'interessato ha cessato di prestare servizio presso un'istituzione, ad una pensione di reversibilità pari al 60 % della pensione di anzianità di cui avrebbe beneficiato l'ex agente temporaneo se avesse potuto, a prescindere dalle condizioni relative alla durata del servizio ed all'età, effettivamente beneficiarne al momento della morte.

    L'importo della pensione di reversibilità prevista al primo comma non può essere inferiore agli importi previsti al titolo II, capitolo 6 del regime. Tuttavia, l'importo di tale pensione non può in alcun caso superare l'importo del primo versamento della pensione di anzianità cui l'ex agente temporaneo avrebbe avuto diritto se, rimasto in vita, dopo aver beneficiato dei diritti alla succitata indennità, fosse stato ammesso al beneficio della pensione di anzianità.

    La condizione di anteriorità del matrimonio, prevista al primo comma, non è richiesta qualora siano nati uno o più figli da un matrimonio dell'ex agente temporaneo contratto prima della cessazione del servizio, purché il coniuge superstite provveda od abbia provveduto ai bisogni di questi figli.

    Ciò vale anche quando il decesso dell'ex agente temporaneo è dovuto ad una delle circostanze previste all'articolo 17, secondo comma, in fine dell'allegato VIII dello statuto.

    9. In caso di decesso di un ex agente temporaneo beneficiario dell'indennità prevista al paragrafo 1, i figli riconosciuti a suo carico ai sensi dell'allegato VII, articolo 2 dello statuto, hanno diritto ad una pensione di orfano alle condizioni previste al titolo II, capitolo 6 del regime nonché all'articolo 21 dell'allegato VIII dello statuto.

    Articolo 5

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 1987.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    K.E. TYGESEN

    (1) GU n. C 7 del 12. 1. 1987, pag. 299.

    (2) GU n. L 335 del 13. 12. 1985, pag. 56.

    (3) GU n. L 162 del 21. 6. 1985, pag. 1.

    (4) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

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