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Document 31987R2200

    Regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione dell'8 luglio 1987 che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario

    GU L 204 del 25.7.1987, p. 1–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/01/1998; abrogato da 397R2519

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2200/oj

    31987R2200

    Regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione dell'8 luglio 1987 che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario

    Gazzetta ufficiale n. L 204 del 25/07/1987 pag. 0001 - 0015
    edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 13 pag. 0003
    edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 13 pag. 0003


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 2200/87 DELLA COMMISSIONE

    dell'8 luglio 1987

    che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare (1), in particolare l'articolo 5,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio prevede la determinazione delle modalità per la mobilitazione dei prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario; che è opportuno definire modalità specifiche per la mobilitazione all'interno della Comunità stessa;

    considerando che, per determinare le spese di mobilitazione e di fornitura alle migliori condizioni e per garantire parità di accesso agli operatori comunitari, la procedura più idonea è quella di gara; che tuttavia, in alcuni casi, per soddisfare esigenze di flessibilità e prontezza, occorre prevedere la possibilità di far ricorso alla trattativa privata; che inoltre, alla luce dell'esperienza, può risultare necessario escludere provvisoriamente o definitivamente dalla partecipazione alle gare gli operatori che, nel quadro di una fornitura precedente, non abbiano in modo grave rispettato i propri obblighi;

    considerando che occorre specificare che le condizioni di mobilitazione dei prodotti, in particolare per quanto riguarda le scorte detenute dagli organismi d'intervento, vengono stabilite nell'ambito della normativa comunitaria riguardante il mercato dei prodotti in questione; che occorre inoltre precisare che, per l'aggiudicazione della fornitura, si considera che le offerte sono state compilate senza includere gli importi equivalenti alle restituzioni o ai prelievi all'esportazione, onché agli altri importi compensativi (monetari o adesione) fissati dalle normative comunitarie in questione, visto che tali importi saranno concessi o riscossi all'esportazione dalla Comunità, o addirittura negli scambi intracomunitari;

    considerando che, come ha dimostrato l'esperienza acquisita negli ultimi anni, l'adozione delle pratiche commerciali internazionali definite « forniture CIF » nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario è spesso inadeguata; che, visti in particolare gli impegni assunti dalla Comunità nei confronti dei beneficiari, è opportuno adottare uno stadio di forniture reso porto di sbarco, nel cui ambito l'aggiudicatario assume personalmente i rischi della fornitura fino al porto di sbarco designato dal beneficiario, sbarcando o meno la merce a seconda dei casi;

    considerando che, visti gli obblighi specifici imposti agli aggiudicatari, persino in deroga alle prassi commerciali usuali, occorre, per motivi di chiarezza e di sicurezza giuridica, evitare di far riferimento alla terminologia commerciale in genere, quale in particolare riportata negli Incoterms;

    considerando che, per una fornitura reso porto d'imbarco comunitario la possibilità di collegamento marittimo con il paese di destinazione, di cui l'offerente deve tener conto nell'indicare un porto nella sua offerta, può comportare al massimo un trasbordo nella Comunità; che, nell'ambito dell'aiuto alimentare comunitario, è infatti impensabile che i costi e rischi inerenti a varie operazioni di trasbordo siano a carico del beneficiario;

    considerando che, per le forniture da effettuare reso porto di sbarco o franco destino, l'esperienza acquisita e i costi eccessivi più volte sostenuti per il trasporto marittimo o per il trasporto continentale successivo, fanno sì che la Commissione si riservi la possibilità di attribuire la fornitura per uno stadio diverso da quello menzionato nel bando di gara; che, onde permettere alla Commissione di valutare correttamente tali elementi dell'offerta rispetto alle quotazioni registrate sul mercato dei noli, occorre prevedere la presentazione, da parte dell'offerente, di più offerte per diversi stadi di fornitura;

    considerando che, quando la gara riguarda una fornitura che comprende il trasporto marittimo, occorre ribadire l'obbligo di rispettare le norme fissate dai regolamenti (CEE) n. 954/79 (1), (CEE) n. 4055/86 (2), (CEE) n. 4056/86 (3), (CEE) n. 4057/86 (4) e (CEE) n. 4058/86 (5) del Consiglio, sulla politica comunitaria in materia di trasporti, in particolare in materia di concorrenza e di pratiche tariffarie, e di conseguenza, prevedere che il trasporto marittimo non possa essere affidato ad una compagnia che abbia infranto le suddette normative;

    considerando che l'applicazione sistematica, nel porto d'imbarco della Comunità, di procedure contraddittorie per il controllo dei prodotti indipendentemente dallo stadio effettivo di fornitura può fornire a tutte le parti interessate garanzie quanto alla corretta esecuzione finale della fornitura; che in particolare essa è tale, in numerosi casi, da mettere in guardia l'aggiudicatario contro un rifiuto della merce a destinazione; che tuttavia la conformità della fornitura deve essere definitivamente valutate allo stadio reale di cui al bando di gara;

    considerando che una corretta esecuzione della fornitura, conformemente agli impegni assunti dalla Comunità, presuppone una definizione precisa degli obblighi dell'aggiudicatario, la costituzione da parte di quest'ultimo di garanzie finanziarie adeguate e la determinazione di penalità amministrative nel caso di mancato rispetto di determinati obblighi;

    considerando che occorre inoltre stabilire gli oneri e le spese supplementari non connessi ad un'inadempienza da parte dell'aggiudicatario e che sono quindi a carico della Comunità;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'aiuto alimentare,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    TITOLO I

    Disposizioni generali

    Articolo 1

    1. Qualora per un'azione comunitaria di aiuto alimentare si decida di mobilitare i prodotti sul mercato comunitario, si applicano le modalità di cui al presente regolamento, fatte salve le disposizioni particolari eventualmente adottate caso per caso dalla Commissione. Qualsiasi fornitura comporta l'acquisto del prodotto.

    2. Le modalità generali stabilite dal presente regolamento si applicano per le operazioni da effettuare reso porto d'imbarco, reso porto di sbarco o franco destino.

    3. Ai fini del presente regolamento, i paesi dell'unione economica belgo-lussemburghese sono considerati come un solo Stato membrro.

    Articolo 2

    La partecipazione alle gare previste nel quadro del presente regolamento è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche aventi la nazionalità di uno Stato membro e stabilite nella Comunità, nonché a tutte le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e:

    - che abbiano la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale in uno Stato membro;

    - la cui attività economica consista nella fabbricazione, nella trasformazione, nel commercio, nella spedizione o nel trasporto di prodotti forniti a titolo di aiuto alimentare.

    Tuttavia, la Commissione può escludere un'impresa dalla partecipazione alle gare, in via provvisoria o definitiva, quando si accerti che essa ha commesso un'infrazione grave a uno degli obblighi inerenti all'esecuzione di una fornitura di aiuto alimentare.

    Articolo 3

    La fornitura dei prodotti è aggiudicata mediante gara.

    Tuttavia, è ammesso il ricorso alla trattativa privata nei casi seguenti:

    - forniture d'urgenza, a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3972/86;

    - forniture di modesta entità;

    - forniture effettuate a titolo sperimentale con nuovi tipi di prodotti o nuovi sistemi di imballaggio, condizionamento e trasporto;

    - forniture decise in seguito alla rescissione di un precedente contratto di fornitura in applicazione dell'articolo 20;

    - forniture conformi ai criteri di urgenza, successivamente alla decisione di assegnazione.

    Articolo 4

    Secondo le condizioni di mobilitazione determinate per ciascuna fornitura, il prodotto:

    a) viene o è stato acquistato sul mercato comunitario;

    b) viene acquistato presso un organismo d'intervento indicato nel bando di gara, o prodotto utilizzando materie prime acquistate presso detto organismo. L'acquisto viene effettuato nell'ambito di una vendita a prezzo fisso, conformemente alla normativa comunitaria agricola vigente. Tuttavia, per una fornitura di prodotti nei settori dei cereali e del riso, l'aggiudicatario può mobilitare sul mercato comunitario un prodotto corrispondente alle norme stabilite per la fornitura, purché acquisti presso l'organismo d'intervento in questione le materie prime che figurano nel bando di gara, conformemente alla suddetta normativa.

    Articolo 5

    Le caratteristiche dei prodotti da mobilitare e i requisiti in materia di condizionamento sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    TITOLO II

    Designazione dell'impresa incaricata della fornitura

    Articolo 6

    Qualora si decida di procedere ad unaa gara, un bando di gara redatto conformemente all'allegato I del presente regolamento viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee in allegato al regolamento che indice la gara al più tardi quindici giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

    Nel bando di gara vengono indicati nome e indirizzo del rappresentante del beneficiario nella Comunità.

    Articolo 7

    1. Gli interessati partecipano alla gara inviando un'offerta scritta, mediante lettera raccomandata, all'ufficio della Commissione indicato nel bando di gara, oppure presentandola allo stesso, contro apposita ricevuta. Le offerte devono essere presentate in una busta recante la dicitura « Aiuto alimentare » e il numero di riferimento della gara. Questa busta deve essere sigillata e messa in un'altra recante l'indirizzo indicato nel bando di gara.

    - Le offerte possono essere inviate mediante telecomunicazione scritta.

    - Le offerte devono pervenire integralmente o essere consegnate entro l'ora indicata nel bando di gara dell'ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte precisato nel bando di gara.

    2. Se la fornitura comprende più partite, viene presentata un'offerta per ciascuna di esse.

    3. L'offerta è valida soltanto se riguarda la totalità di una partita e se indica:

    a) il numero di riferimento della gara;

    b) il nome e la sede sociale dell'offerente;

    c) il numero e il peso netto della partita cui si riferisce;

    d) un solo porto d'imbarco prescelto fra i porti della Comunità che consentono di effettuare la fornitura alle condizioni stabilite. L'offerta può comunque indicare due porti appartenenti alla stessa zona portuale quando il carico non può essere effettuato totalmente nel primo porto a causa della sua configurazione e deve essere completato sulla stessa nave nel secondo porto.

    In caso di fornitura reso porto d'imbarco, il porto o, se trattasi di zona portuale, il primo porto di carico, è scelto in funzione della possibilità di un collegamento con il paese destinatario tramite una nave conforme ai requisiti di cui all'articolo 14, punto 2) nel periodo d'imbarco fissato nel bando di gara e in funzione della possibilità di effettuare su questa nave un carico non frazionato secondo i ritmi di lavoro del porto. In caso di carico in una zona portuale, effettuato conformemente al disposto del primo comma, il frazionamento dovuto al cambiamento di porto è ammesso. Tuttavia, in particolari circostanze motivate, il porto di imbarco può essere indicato nel bando di gara. Per tutti i prodotti lattiero-caseari nonché per gli altri prodotti condizionati in quantitativi inferiori a 50 kg di peso netto, nel quadro di una fornitura che non supera 150 t, il collegamento può comportare un solo trasbordo in un altro porto della Comunità che deve anch'esso figurare nell'offerta;

    e) l'importo proposto, espresso in ECU per tonnellata di prodotto (1), al quale l'offerente s'impegna ad effettuare la fornitura secondo le condizioni stabilite quando non si applichi la disposizione di cui alla lettera h). L'importo dell'offerta viene considerato fissato tenendo conto da una parte delle condizioni di mobilitazione di cui all'articolo 4 stabilite per la fornitura in oggetto e dall'altra della restituzione o del prelievo applicabile all'esportazione, nonché degli altri importi compensativi (monetario e adesione) fissati nella normativa riguardante gli scambi di prodotti agricoli;

    f) per quanto riguarda la presentazione dell'offerta:

    - per una fornitura reso porto d'imbarco, l'importo dell'offerta non comprende né le spese di approdo in uso in alcuni porti (port liner terms charge), né quelle di carico;

    - per una fornitura reso porto di sbarco, l'offerente presenta contemporaneamente due offerte:

    - la prima per il summenzionato stadio di fornitura specifica le singole spese relative al trasporto marittimo propriamente detto, conformemente all'allegato II;

    - la seconda riguarda uno stadio di fornitura reso porto d'imbarco, in conformità di quanto precede;

    - per una fornitura franco destino, l'offerente presenta contemporaneamente tre offerte:

    - la prima, per il summenzionato stadio di fornitura, specifica le singole spese relative al trasporto continentale oltremare propriamente detto, conformemente all'allegato II;

    - la seconda e la terza riguardano rispettivamente stadi di fornitura reso porto di sbarco e reso porto d'imbarco, in conformità di quanto precede.

    g) Lo Stato membro nel quale l'offerente s'impegna ad espletare le formalità doganali di esportazione.

    h) I quantitativi proposti, qualora la gara riguardi, per importi monetari stabiliti, la fornitura di quantitativi massimi di determinati prodotti. L'offerta è valida soltanto se viene presentata per la totalità degli importi monetari indicati.

    4. L'offerta è valida soltanto se è corredata inoltre:

    a) della prova che la cauzione di gara di cui all'articolo 8 è stata costituita prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;

    b) nel caso di una fornitura reso porto d'imbarco, della dichiarazione di ottenimento di un documento, rilasciato da una compagnia marittima o dal suo agente, il quale attesti la possibilità di effettuare un collegamento soddisfacente alle condizioni di cui al paragrafo 3, lettera d).

    5. L'offerta è valida soltanto se è presentata conformemente al presente articolo e se non contiene alcuna condizione diversa da quelle stabilite per la gara.

    6. Un'offerta non può essere né modificata né ritirata.

    Articolo 8

    1. L'importo della cauzione è fissato in ECU nel bando di gara.

    2. La cauzione è costituita, a favore della Commissione, sotto forma di garanzia prestata da un istituto di credito riconosciuto da uno Stato membro.

    Essa non può essere costituita per un periodo inferiore a quindici giorni; il periodo di validità è rinnovabile automaticamente su semplice richiesta della Commissione. La cauzione può essere svincolata soltanto per iniziativa della Commissione. La garanzia è svincolata o acquisita conformemente all'articolo 22.

    Articolo 9

    1. La fornitura è aggiudicata, entro un termine massimo di tre giorni lavorativi dalla data limite fissata per la presentazione delle offerte, all'offerente che ha presentato l'offerta espressa in ECU, più favorevole per la partita in causa, senza alcuna correzione che faccia intervenire gli importi di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera e) L'aggiudicazione viene senza indugio comunicata all'offerente interessato mediante telecomunicazione scritta.

    2. Se l'offerta più favorevole è presentata simultaneamente da più offerenti, l'aggiudicatario viene designato mediante estrazione a sorte.

    3. La Commissione può non procedere all'aggiudicazione, in particolare qualora le offerte presentate siano superiori ai prezzi normalmente praticati sul mercato.

    4. Nel caso di una gara indetta per una fornitura reso porto di sbarco, si può tuttavia procedere all'aggiudicazione di una fornitura da effettuare allo stadio reso porto d'imbarco qualora i costi di trasporto marittimo proposti siano notevolmente superiori a quelli che possono essere ottenuti sul mercato.

    Nel caso di una gara indetta per una fornitura franco destino, si può procedere all'aggiudicazione di una fornitura reso porto d'imbarco o reso porto di sbarco, tenendo conto dei costi di trasporto marittimo e/o continentale che possono essere ottenuti sul mercato.

    5. Gli offerenti la cui offerta non è stata presa in considerazione sono informati del risultato della loro partecipazione alla gara mediante telex inviato al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'aggiudicazione o, se del caso, alla decisione presa in applicazione del paragrafo 3. I risultati delle gare vengono pubblicati periodicamente nella Gazzetta ufficiale serie « C » delle Comunità europee.

    6. Qualora, nel quadro di una gara, la fornitura non venga aggiudicata a norma dell'articolo 9, paragrafo 3 la Commissione rende nota l'apertura di un nuovo termine per la presentazione delle offerte, indicato nel bando di gara iniziale.

    Articolo 10

    Una volta aggiudicata la fornitura, la Commissione indica all'aggiudicatario l'impresa, precedentemente selezionata mediante gara, incaricata dei controlli di cui all'articolo 16, del rilascio del certificato di presa in consegna conformemente all'articolo 17, punto 2) e in genere del coordinamento di tutte le operazioni inerenti alla fornitura stessa. In circostanze particolari, per una fornitura reso porto di sbarco o franco destino, la Commissione può designare due imprese diverse, incaricate del controllo e del coordinamento l'una prima dell'imbarco e l'altra allo stadio della fornitura.

    Qualora durante l'esecuzione della fornitura si delinei un disaccordo tra l'impresa suddetta e l'aggiudicatario, la Commissione adotta le misure opportune.

    Articolo 11

    1. Qualora la fornitura venga aggiudicata mediante trattativa privata, il contratto viene incluso sulla base delle condizioni meno onerose rispetto ai prezzi normalmente praticati sul mercato, previa partecipazione di almeno tre offerenti. 2. Le disposizioni di cui agli articoli da 7 a 10 si applicano anche nel quadro della trattativa privata.

    3. Nel caso di una fornitura effettuata a titolo sperimentale a norma dell'articolo 3, secondo comma, terzo trattino, il contratto può essere concluso con un fornitore senza mettere in concorrenza più offerenti. Non sono applicabili le disposizioni del paragrafo 2.

    4. Il contraente a trattativa privata è considerato aggiudicatario, ai sensi del presente regolamento, dal momento della conclusione del contratto. In tal caso, le disposizioni del contratto e della trattativa privata vincolano il contraente così come le condizioni previste nel bando di gara vincolano l'aggiudicatario.

    TITOLO III

    Obblighi dell'aggiudicatario e condizioni di fornitura dei prodotti

    Articolo 12

    1. L'aggiudicatario adempie i propri obblighi in conformità di quanto prescritto dal regolamento che indice la gara e rispetta gli impegni di cui al presente regolamento, compresi quelli risultanti dalla sua offerta. Egli assicura la corretta esecuzione di tali impegni e presta a tal fine tutta l'assistenza necessaria.

    2. Per garantire il rispetto degli obblighi inerenti alla fornitura, entro i 45 giorni successivi all'aggiudicazione, l'aggiudicatario trasmette al servizio della Commissione indicato nel bando di gara la prova della costituzione di una garanzia. L'importo della garanzia da costituire è specificato nel bando di gara.

    La garanzia di cui al primo comma è fornita da un istituto di credito riconosciuto da uno Stato membro a favore della Commissione. Il periodo di validità non può essere inferiore a 3 mesi per le forniture reso porto d'imbarco, a 5 mesi per le forniture reso porto di sbarco e a 6 mesi per le forniture franco destino. Esso è automaticamente rinnovabile su semplice richiesta della Commissione per il periodo da essa indicato. La garanzia può essere svincolata soltanto per iniziativa della Commissione. Detta garanzia è svincolata o acquisita conformemente all'articolo 22.

    La mancata presentazione, da parte dell'aggiudicatario, della prova della costituzione della garanzia di cui al primo comma è considerata una non esecuzione della fornitura. In questo caso, si applicano mutatis mutandis le disposizioni dell'articolo 20.

    3. I diritti e gli obblighi derivanti dall'aggiudicazione non sono trasferibili.

    Articolo 13

    Le seguenti disposizioni si applicano in caso di forniture reso porto d'imbarco:

    1) L'aggiudicatario concorda con il beneficiario o con il suo rappresentante, entro il periodo stabilito nel bando di gara, la data in cui la merce verrà messa a disposizione del porto d'imbarco indicato nell'offerta, nonché la banchina di attracco della nave. L'impresa di cui all'articolo 10 presta tutta l'assistenza necessaria perché si addivenga a tale accordo.

    Comunque sia, la fornitura deve essere effettuata prima dello scadere del termine fissato nel bando di gara. Per un carico frazionato è indispensabile il consenso del beneficiario.

    2) Qualora in esecuzione del contratto di trasporto marittimo concluso dal beneficiario, le operazioni di carico compresi, eventualmente, i « post liner terms » di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera f) non competano al fornitore aggiudicatario, quest'ultimo mette la merce a disposizione del beneficiario o dello spedizioniere al quale il beneficiario abbia affidato il compito di effettuare le operazioni di carico, alle condizioni concordate o stabilite a norma del punto 1). In tal caso, la fornitura si considera eseguita quando tutta la merce è stata così messa a disposizione.

    Qualora, in funzione del contratto di trasporto marittimo sopraccitato, le operazioni di carico definite al primo comma incombano all'aggiudicatario, quest'ultimo carica la merce a bordo della nave indicata dal beneficiario, al ritmo concordato con quest'ultimo, tenendo conto delle consuetudini del porto. Le spese corrispondenti gli vengono rimborsate dalla Commissione al pagamento della fornitura, dietro presentazione dei documenti giustificativi. Le eventuali spese di stivaggio non sono a carico dell'aggiudicatario, fatta eccezione per le forniture alla rinfusa. In tal caso, la fornitura si considera eseguita quando tutta la merce ha varcato la murata della nave.

    3) L'impresa di cui all'articolo 10 constata, a seconda dei casi, la data effettiva di messa a disposizione o di fine delle operazioni di carico apponendo una dicitura speciale sull'attestato di conformità di cui all'articolo 16, paragrafo 5.

    4) L'aggiudicatario, tenendo conto degli usi del porto, assume a proprio carico tutti i rischi, principalmente di perdita o di deterioramento, ai quali la merce è soggetta fino al momento in cui, a seconda dei casi di cui al punto 2), viene messa a disposizione del beneficiario o dello spedizioniere suo mandatario, o ha effettivamente varcato la murata della nave. 5) Qualora, a seconda dei casi di cui al punto 2), la merce non possa essere messa a disposizione o caricata alle condizioni concordate o stabilite a norma del punto 1), la Commissione, su richiesta dell'aggiudicatario e del beneficiario, opportunamente giustificata, prolunga il periodo fissato nel bando di gara del numero di giorni necessario per consentire la fornitura, fino ad un massimo di sessanta giorni. L'aggiudicatario è tenuto ad accettare tale proroga.

    Nel quadro di questo nuovo periodo, le disposizioni del punto 1) si applicano mutatis mutandis per determinare la nuova data di messa a disposizione della merce e la banchina di attracco della nave.

    Se la fornitura non può essere effettuata entro il termine massimo di cui al primo comma, l'aggiudicatario viene dispensato, a sua richiesta, dagli obblighi che gli incombono.

    Le spese dovute ad una proroga del periodo d'imbarco sono valutate e pagate in conformità dell'articolo 19, paragrafo 1.

    6) L'aggiudicatario comunica quanto prima all'impresa sopraccitata e alla Commissione la data e il luogo di messa a disposizioni convenuti per la fornitura in applicazione dei punti 1 e 5 oppure, se del caso, il mancato accordo con il beneficiario.

    Articolo 14

    In caso di forniture reso porto di sbarco si applicano le seguenti disposizioni:

    1) L'aggiudicatario fa eseguire, a proprie spese, alle condizioni abituali, il trasporto per la rotta che meglio consente di rispettare la scadenza di cui al punto 8, dal porto d'imbarco indicato nella sua offerta fino al porto di destinazione precisato nel bando di gara. Tuttavia, su richiesta dell'aggiudicatario opportunamente giustificata, la Commissione può autorizzare un cambiamento del porto d'imbarco.

    2) L'aggiudicatario fa eseguire il trasporto marittimo:

    - su navi registrate nella categoria superiore delle società di classificazione che operano negli Stati membri, conformi a tutti i requisiti di ordine sanitario per il trasporto dei prodotti alimentari;

    - conformemente alle disposizioni in materia di prevenzione della distorsione di una concorrenza libera e leale su una base commerciale, di cui ai regolamenti (CEE) n. 954/79, (CEE) n. 4055/86, (CEE) n. 4056/86, (CEE) n. 4057/86 e (CEE) n. 4058/86, relativi alla politica comunitaria nel settore dei trasporti marittimi.

    Il trasporto marittimo non verrà effettuato da società le cui pratiche abbiano recato pregiudizio agli armatori comunitari, o il cui paese di stabilimento abbia limitato il libero accesso al traffico marittimo per le società marittime degli Stati membri o per le navi immatricolate in uno Stato membro in conformità della sua legislazione, segnatamente durante la validità di una decisione del Consiglio in applicazione dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4057/86 e dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 4058/86.

    L'aggiudicatario trasmette all'impresa di cui all'articolo 10, un attestato comprovante che la nave noleggiata soddisfa i requisiti sanitari, di classificazione e di conformità suddetti.

    3) a) L'aggiudicatario stipula un'assicurazione marittima o fa valere una polizza d'abbonamento, di importo almeno pari a quello indicato nell'offerta, che copra tutti i rischi di trasporto e, se del caso, di trasbordo e scarico, senza franchigia di avarie particolari, compresi tutti i casi di mancata consegna, le perdite e i rischi considerati eccezionali.

    b) L'assicurazione ha inizio nel momento in cui la merce assicurata esce dai magazzini dell'aggiudicatario e termina:

    - quando la merce entra nei magazzini del beneficiario, ossia qualsiasi luogo (situato nell'area portuale), indipendentemente dall'appartenenza, in cui il beneficiario la faccia depositare;

    - quando la merce viene caricata, per iniziativa del beneficiario, su un mezzo di trasporto ai fini di una rispedizione al di fuori dell'area portuale;

    - quando, qualora non si sia verificata nessuna delle due eventualità di cui sopra, dopo 30 giorni a decorrere dall'ultimo giorno di scarico allo stadio di fornitura di cui al punto 5.

    - La copertura dei rischi al di là dello stadio di fornitura deve essere assicurata a favore del beneficiario.

    4) L'aggiudicatario comunica al beneficiario e all'impresa di cui all'articolo 10, non appena ne viene informato, la designazione della nave e la sua bandiera, la data di carico, la data presunta di arrivo nel porto di sbarco, nonché qualsiasi incidente verificatosi durante la spedizione.

    L'aggiudicatario comunica al beneficiario la data presunta di arrivo della nave nel porto di sbarco, oppure lo fa informare dal capitano o dal corrispondente della compagnia marittima, con almeno 72 ore di anticipo.

    (1) GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

    (1) GU n. L 121 del 17. 5. 1979, pag. 1.

    (2) GU n. L 378 del 31. 12. 1986, pag. 1.

    (3) GU n. L 378 del 31. 12. 1986, pag. 4.

    (4) GU n. L 378 del 31. 12. 1986, pag. 14.

    (5) GU n. L 378 del 31. 12. 1986, pag. 21.

    (1) La Commissione ha istituito un servizio telex a risposta automatica che trasmette a qualsiasi utente, su semplice chiamata telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Il servizio funziona ogni giorno dalle ore 15.30 fino alle ore 13.00 del giorno successivo.

    L'utente deve procedere nel modo seguente:

    - comporre il numero 23789 a Bruxelles,

    - trasmettere il proprio indicativo,

    - formare il codice « ccc » che avvia il sistema di risposta automatica che stampa i tassi di conversione dell'ECU sul suo telex,

    - non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio, indicata dal codice « ffff ».

    5) L'aggiudicatario provvede a proprie spese a caricare la merce a bordo della nave nel porto d'imbarco e sostiene le spese di nolo.

    a) Se la gara riguarda una fornitura franco banchina, sono a carico dell'aggiudicatario le spese di scarico nel porto di sbarco, vale a dire le spese di sbarco sulla banchina sotto paranco e, se del caso, le spese di trasporto con alleggio, compresi il noleggio, il rimorchio e lo scarico degli alleggi, nonché le eventuali spese per controstallie. Nel caso di consegna in container, la fornitura viene effettuata reso terminal e le spese di scarico della merce dai container non sono a carico dell'aggiudicatario. In circostanze particolari non imputabili all'aggiudicatario, le spese per controstallie sono a carico della Commissione.

    b) Per una fornitura ex-ship, le spese di scarico e le eventuali spese per controstallie nel porto di sbarco non sono a carico dell'aggiudicatario, a condizione che quest'ultimo non abbia ostacolato lo scarico.

    L'aggiudicatario non si assume né le formalità doganali d'importazione né le relative spese e imposte.

    6) L'aggiudicatario fornisce immediatamente al beneficiario, se del caso tramite l'impresa di cui all'articolo 10:

    a) per una fornitura ex-ship:

    - la polizza di carico per il porto di destinazione stabilito,

    - eventualmente, il contratto di nolo o qualsiasi documento equivalente indicante il termine di stallia,

    - l'attestato di conformità di cui all'articolo 16,

    - l'attestato della conformità della nave di cui al punto 2;

    b) per una fornitura franco branchina:

    - un buono di consegna,

    - una copia dell'attestato di conformità di cui sopra,

    - un certificato di assicurazione marittima.

    7) L'aggiudicatario assume a proprio carico tutti i rischi, principalmente di perdita o di deterioramento, ai quali la merce è soggetta sino allo stadio di fornitura di cui al punto 5.

    8) La merce fornita deve pervenire al porto di sbarco entro il periodo stabilito nel bando di gara. La registrazione della nave da parte delle autorità portuali del porto di sbarco fa fede della data di arrivo nel porto stesso. Qualora fosse impossibile ottenere la prova con la suddetta registrazione, la data di arrivo è fissata da una dichiarazione del capitano, confermata dall'impresa di cui all'articolo 10.

    Articolo 15

    Le seguenti disposizioni si applicano in caso di forniture franco destino:

    1) L'aggiudicatario fa eseguire il trasporto per la rotta che meglio consente di rispettare la scadenza di cui al punto 4 dal porto d'imbarco indicato nell'offerta fino al luogo di destinazione finale e conclude i contratti necessari per il trasporto della merce. Tuttavia, su sua richiesta opportunamente giustificata, l'aggiudicatario può ottenere dalla Commissione un cambiamento del porto d'imbarco. Egli assume a proprio carico tutte le spese relative, nonché le spese di scarico e di messa all'entrata del deposito nel luogo di destinazione.

    Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, punto 2 relative al trasporto marittimo nonché quelle dell'articolo 14, punto 5, lettera b) relative alle formalità doganali, spese e imposizioni. Inoltre, si applicano mutatis mutandis le disposizioni dell'articolo 14, punto 5, lettera a) riguardanti le controstallie eventuali al porto di sbarco.

    Il bando di gara può indicare il porto di sbarco o di transito prima del trasporto continentale.

    2) L'aggiudicatario assume a proprio carico tutti i rischi, principalmente di perdita o di deterioramento, ai quali la merce è soggetta fino al momento in cui viene effettivamente scaricata e consegnata al magazzino del luogo di destinazione.

    L'aggiudicatario sottoscrive un'assicurazione adeguata, analoga a quella di cui all'articolo 14, punto 3, lettera a).

    3) L'aggiudicatario comunica nei più brevi termini al beneficiario, all'impresa di cui all'articolo 10, i mezzi di trasporto utilizzati per la fornitura, le date di carico e d'imbarco e la data presunta di arrivo della merce nel luogo di destinazione.

    L'aggiudicatario trasmette all'impresa suddetta una copia dei documenti relativi al trasporto continentale oltre il porto di sbarco.

    L'aggiudicatario informa con il mezzo più rapido il beneficiario e l'impresa di cui sopra, con almeno 3 giorni di anticipo, in merito alla probabile data di arrivo della merce nel luogo stabilito per la fornitura.

    4) La fornitura deve essere effettuata entro il periodo stabilito nel bando di gara. Articolo 16

    1. Per qualsiasi fornitura da effettuare a norma del presente regolamento, l'impresa di cui all'articolo 10 controlla, prima che inizino le operazione di carico nel porto d'imbarco, l'osservanza delle disposizioni relative alla quantità, alla qualità, al condizionamento e, se del caso, alla regolazione dei sacchi. Il controllo viene effettuato in un momento e in condizioni che consentono di ottenere tutti i risultati delle analisi e, eventualmente, di una controperizia, prima che, nel caso di cui all'articolo 13, punto 2, primo comma, la merce venga messa a disposizione, oppure, in tutti gli altri casi, prima che abbiano inizio le operazioni di carico nel porto d'imbarco. Tuttavia, in circostanze particolari, soprattutto nel caso di rischio di sostituzione del prodotto oggetto della fornitura dopo che siano stati effettuati i controlli di qualità e di condizionamento di cui sopra, con il benestare della Commissione l'impresa può effettuare un controllo complementare, di natura analoga, durante le operazoni di carico. Tutte le conseguenze finanziarie della non conformità constata a conclusione di quest'ultimo controllo, in particolare le spese di controstallia eventuale, sono a carico dell'aggiudicatario.

    L'impresa sopraccitata rilascia, ultimate le operazioni di controllo, un attestato di conformità in funzione delle analisi e dei controlli eseguiti. Qualora l'attestato di conformità non venga rilasciato, l'aggiudicatario ha l'obbligo di sostituire o di completare la merce se lo stadio di fornitura è reso porto d'imbarco.

    In caso di forniture reso porto di sbarco e franco destino, l'attestato, di cui al comma precedente, rappresenta soltanto un attestato di conformità provvisorio. La conformità viene definitivamente accertata allo stadio stabilito per la fornitura, secondo i metodi di analisi vigenti nella Comunità.

    A tal fine, l'impresa di cui all'articolo 10, effettua a questo stadio i controlli di cui al primo comma e rilascia, se del caso, l'attestato di conformità definitivo. In caso di mancato rilascio di detto attestato, motivato per iscritto, l'aggiudicatario ha l'obbligo di sostituire o di completare la fornitura.

    Se la mobilitazione riguarda un prodotto trasformato o condizonato, l'aggiudicatario comunica per lettera o per telex all'impresa suddetta la data di inizio della fabbricazione o del condizionamento, con un anticipo di almeno 3 giorni lavorativi.

    2. Il rappresentante del beneficiario è invitato dall'impresa a partecipare al prelievo dei campioni destinati alle analisi e ai controlli di cui al paragrafo 1; il prelievo viene effettuato secondo le norme professionali.

    Durante l'operazione di prelievo, l'impresa effettua due prelievi supplementari che tiene sigillati a disposizione della Commissione per consentire un eventuale secondo controllo, nonché in caso di contestazione da parte del beneficiario e/o dell'aggiudicatario.

    Il costo dei campioni è a carico dell'aggiudicatario.

    3. Qualora l'aggiudicatario o il beneficiario contestino i risultati dei controlli effettuati conformemente al paragrafo 1, l'impresa suddetta fa eseguire senza indugio, in modo da non ritardare la messa a disposizione o le operazioni di carico, un secondo controllo i cui risultati hanno un valore determinante. Questo controllo viene effettuato da un servizio o un laboratorio designato di comune accordo dall'impresa, dal rappresentante del beneficiario e dall'aggiudicatario.

    4. Le spese relative al controllo di cui al paragrafo 1 non sono a carico dell'aggiudicatario.

    Tutte le spese connesse al controllo di cui al paragrafo 3 sono a carico della parte perdente, comprese quelle eventualmente provocate dalla mancata osservanza del periodo fissato nel bando di gara, più le spese di magazzinaggio e le eventuali spese per controstallie.

    5. Al termine dei controlli e immediatamente dopo il rilascio dell'attestato, la merce da fornire viene sottoposta a controllo doganale, o ad un controllo amministrativo che offra garanzie equivalenti, fino al momento in cui lascia il territorio geografico della Comunità.

    Articolo 17

    Un certificado di presa in consegna contenente le indicazioni di cui all'allegato III, rilasciato alle condizioni elencate nel presente articolo, attesta l'accettazione della merce da parte del beneficiario in conformità del punto 1, o il riconoscimento della fornitura in conformità del punto 2.

    1) Appena messa a disposizione la merce allo stadio stabilito o convenuto per la fornitura, l'aggiudicatario domanda al beneficiario, o al suo rappresentante, il rilascio del certificato di presa in consegna e a sua volta gli consegna l'attestato di conformità di cui all'articolo 16, nonché un certificato d'origine e una fattura commerciale proforma che attesti il valore della merce e la cessione al beneficiario a titolo gratuito.

    Per una fornitura reso porto di sbarco, l'aggiudicatario consegna inoltre i documenti di cui all'articolo 14, punto 6.

    2) In caso di mancato rilascio da parte del beneficiario del certificato di presa in consegna, l'impresa di cui all'articolo 10, rilascia all'aggiudicatario, a richiesta dello stesso e previa consegna del certificato d'origine e della fattura commerciale di cui al punto 1), un certificato facente fede della fornitura qualora i controlli effettuati allo stadio stabilito per detta fornitura abbiano consentito il rilascio dell'attestato di conformità di cui all'araticolo 16. Per le forniture reso porto di sbarco e franco destino, il certificato viene inoltre rilasciato previa presentazione dell'attestato di conformità compilato prima dell'imbarco, nonché, a seconda dei casi, dei documenti di cui all'articolo 14, punto 6.

    3) Il certificato di presa in consegna e il certificato facente fede della fornitura di cui ai punti 1 e 2 possono essere rilasciati per quantitativi parziali rappresentanti una quota notevole della fornitura prevista.

    4) Il quantitativo netto fornito al beneficiario viene accertato in modo determinante al momento della presa in consegna. Per una fornitura alla rinfusa, il quantitativo consegnato viene ritenuto soddisfacente se il peso netto non è inferiore di oltre il 3 % al quantitativo richiesto. Per una fornitura condizonata, è tollerato un margine dell'1 %. A ciò si aggiungono i quantitativi prelevati come campioni ai fini dei controlli di cui all'articolo 16.

    5) In caso di gravi perturbazioni dello scarico, per le forniture reso porto di sbarco e franco destino di generi altamente deperibili, la Commissione può imporre all'impresa di rilasciare, prima dello stadio stabilito nel bando di gara e dopo un controllo adeguato, un certificato attestante la qualità e il condizionamento della fornitura.

    TITOLO IV

    Condizioni di pagamento e condizioni di svincolo delle cauzioni

    Articolo 18

    1. L'importo da pagare all'aggiudicatario è al massimo quello indicato nell'offerta, maggiorato, se del caso, delle spese di cui all'articolo 19.

    Se, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera h) la gara riguarda la fornitura di quantitativi massimi di un determinato prodotto, l'importo da pagare è quello indicato nel bando di gara, fatta salva l'applicazione dell'articolo 19.

    Il pagamento dell'aggiudicatario, in conformità del presente articolo, viene effettuato fatti salvi la restituzione o il prelievo applicabili all'esportazione, nonché gli altri importi fissati nella normativa riguardante gli scambi di prodotti

    2. Il pagamento viene effettuato per il quantitativo netto figurante nel certificato di presa in consegna o nel certificato facente fede della fornitura.

    Qualora la qualità o il condizionamento della merce constatati allo stadio della fornitura non corrispondano esattamente a quanto prescritto, ma non abbiano ostacolato l'accettazoine della merce in conformità dell'articolo 17, punto 1, o il riconoscimento della fornitura in conformità dell'articolo 17, punto 1, o il riconoscimento della fornitura in conformità dell'articolo 17, punto 2, si possono applicare eventuali abbuoni al momento di determinare l'importo da pagare.

    3. L'importo da pagare viene versato su richiesta dell'aggiudicatario corredata dai seguenti documenti giustificativi:

    a) l'originale del certificato di presa in consegna o del certificato facente fede della fornitura di cui all'articolo 17;

    b) una copia dell'attestato di conformità di cui all'articolo 16, rilasciata per lo stadio di fornitura previsto.

    4. A richiesta dell'aggiudicatario, il pagamento può essere effettuato proporzionalmente ai quantitativi di prodotto per i quali sono stati presentati i documenti giustificativi di cui sopra.

    5. In caso di fornitura reso porto di sbarco o franco destino, viene concesso un acconto a richiesta dell'aggiudicatario e su presentazione dei seguenti documenti:

    - attestato di conformità rilasciato prima dell'imbarco a norma dell'articolo 16, paragrafo 5,

    - copia della polizza di carico per il porto di destinazione indicato nel bando di gara,

    - copia del certificato di assicurazione marittima di cui all'articolo 14, punto 6, lettera b).

    Nessun acconto può superare il 90 % dell'importo dell'offerta. L'acconto viene concesso su presentazione dei documenti che attestano la costituzione di una garanzia, a favore della Commissione, di importo pari a quello dell'acconto, maggiorato del 10 %. La garanzia è costituita in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma. Essa può essere svincolata soltanto per iniziativa della Commissione.

    6. La domanda di pagamento, corredata dei documenti giustificativi di cui al paragrafo 2, viene presentata alla Commissione entro 12 mesi dal termine del periodo stabilito nel bando di gara. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 21, una domanda presentata dopo il termine suddetto dà luogo a una trattenuta del 10 % sul pagamento da effettuare.

    Il pagamento viene effettuato entro un massimo di 3 mesi dalla presentazione della domanda completa di pagamento, a meno che non siano state decise perizie o inchieste complementari per il controllo dell'esecuzione della fornitura in causa. Un pagamento effettuato oltre il termine summenzionato, e non giustificato da perizie o inchieste complementari, dà luogo a interessi di mora, al tasso praticato dalla Commissione.

    Articolo 19

    1. L'aggiudicatario assume a suo carico tutte le spese derivanti dalla fornitura della merce allo stadio stabilito nel bando di gara. Tuttavia la Commissione rimborsa all'aggiudicatario le spese supplementari che non gli sono imputabili e che essa calcola sulla base dei documenti giustificativi opportuni, allorché sia stata accertata la conformità della fornitura a norma dell'articolo 16. Le spese supplementari sono:

    a) per una fornitura reso porto d'imbarco, quelle occasionate dal fatto che la nave viene messa a disposizione in una data che non consente di rispettare il periodo stabilito nel bando di gara, oppure occasionate dalla proroga del periodo d'imbarco in conformità dell'articolo 13, punto 5, o ancora dal fatto che la nave sia inadeguata al carico da effettuare.

    Escluse tutte le spese amministrative, tali spese supplementari sono:

    - spese di magazzinaggio e di assicurazione,

    - spese di finanziamento sulla base del tasso praticato nello Stato membro la cui moneta viene scelta per il pagamento.

    Dette spese sono calcolate per il periodo che inizia il giorno successivo alla fine del periodo stabilito nel bando di gara e termina alla data di messa a disposizione o, a seconda dei casi, di effettivo inizio delle operazioni di carico, oppure, nel caso in cui l'aggiudicatario sia dispensato dagli obblighi che gli incombono, alla fine del periodo di cui all'articolo 13, punto 5.

    b) Per le forniture reso porto di sbarco e franco destino, le spese di magazzinaggio, assicurazione e finanziamento, causate da scarti superiori a 15 giorni tra, a seconda dei casi, la messa a disposizione, la fine delle operazioni di carico o la consegna al magazzino di destinazione e il rilascio del certificato di presa in consegna. Le spese di finanziamento sono valutate sulla base dei tassi applicati nello Stato membro in cui sono compiute le formalità doganali di esportazione.

    c) Per tutte le forniture, gli oneri imprevedibili che non sia stato possibile coprire preventivamente con un'assicurazione, a condizione che non derivino da un difetto dei prodotti forniti, da un'insufficienza o dall'inadeguatezza del condizionamento o dell'imballaggio, o infine da un ritardo nell'esecuzione della fornitura.

    2. Se, dopo l'aggiudicazione, la Commissione designa un porto d'imbarco, un porto di sbarco o un luogo di destinazione finale diversi da quelli inizialmente stabiliti, l'aggiudicatario consegna la merce nel nuovo porto o nel nuovo luogo di destinazione finale. La Commissione concorda con l'aggiudicatario la diminuzione o l'eventuale aumento delle spese inizialmente previste.

    Tuttavia, su richiesta debitamente motivata, l'aggiudicatario può essere dispensato dai suoi obblighi.

    Articolo 20

    Se, per motivi non imputabili al beneficiario, bensì all'aggiudicatario, la fornitura non viene effettuata nei 60 giorni successivi alla data di scadenza del periodo fissato per una fornitura reso porto d'imbarco o del periodo di sbarco o di consegna a destinazione per gli altri stadi di fornitura, tutte le conseguenze finanziarie della mancata fornitura, totale o parziale, della merce alle condizioni stabilite sono a carico dell'aggiudicatario. Le conseguenze finanziarie consistono in spese direttamente connesse alla mancata esecuzione della fornitura, sostenute dal beneficiario quali il noleggio a vuoto per il trasporto marittimo continentale, le spese di affitto di depositi o zone di magazzinaggio e le spese di assicurazione ad esse relative.

    Inoltre, nelle circostanze di cui al primo comma, la Commissione constata la non esecuzione della fornitura e prende le misure del caso.

    Articolo 21

    La Commissione riconosce i casi di forza maggiore che possono essere all'origine di una mancata fornitura o della mancata osservanza di uno degli obblighi incombenti all'aggiudicatario.

    Le spese supplementari risultanti da un caso di forza maggiore sono a carico della Commissione.

    Articolo 22

    Le garanzie costituite in applicazione degli articoli 8, 12 e 18, paragrafo 5, sono, a seconda dei casi, svincolate o acquisite alle condizioni del presente articolo.

    1) La garanzia di gara di cui all'articolo 8 è svincolata:

    a) se l'offerta non è valida a norma dell'articolo 7 o non è stata presa in considerazione, oppure se non è stato dato seguito alla gara;

    b) se l'offerente designato aggiudicatario ha costituito la cauzione di consegna di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

    2) La garanzia di consegna di cui all'articolo 12:

    a) viene interamente svincolata se l'aggiudicatario:

    - ha effettuato la fornitura adempiendo a tutti i suoi obblighi;

    - è stato dispensato dai suoi obblighi a norma dell'articolo 13, punto 5, terzo comma e dell'articolo 19, paragrafo 2, ultimo comma;

    - non ha effettuato la fornitura per motivi di forza maggiore riconosciuti dalla Commissione;

    - ha costituito la garanzia relativa all'acconto di cui all'articolo 18, paragrafo 5;

    b) è oggetto di ritenute cumulative nei casi seguenti:

    - ritenuta calcolata proporzionalmente ai quantitativi non forniti, fatto salvo l'articolo 17, punto 3; - ritenuta a concorrenza del 20 % del costo del trasporto marittimo indicato nell'offerta, se la nave noleggiata dall'aggiudicatario per una fornitura non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 14, punto 2;

    - ritenuta a concorrenza 1/1 000 dell'importo globale dell'offerta per ciascun giorno di ritardo, a seconda dei casi, nella messa a disposizione o nell'imbarco per una fornitura reso porto d'imbarco, nell'arrivo al porto di sbarco per una fornitura reso porto di sbarco, o nell'arrivo al luogo di destinazione finale per una fornitura franco destino;

    Le ritenute di cui al primo e terzo trattino non vengono applicate quando le inadempienze constatate non sono imputabili all'aggiudicatario e non danno luogo a risarcimento da parte di un'assicurazione.

    c) viene acquisita se la Commissione constata la non esecuzione della fornitura ai sensi dell'articolo 20.

    3) La garanzia di cui all'articolo 18, paragrafo 5, è svincolata:

    a) se è stato stabilito il diritto alla concessione definitiva dell'anticipo;

    b) se l'anticipo è stato rimborsato dall'aggiudicatario.

    Articolo 23

    La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente per deliberare su qualsiasi controversia derivante dall'esecuzione, dalla non esecuzione o dall'intepretazione delle modalità delle forniture effettuate conformemente al presente regolamento.

    Articolo 24

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile a partire dal 1o luglio ad esclusione delle forniture per le quali la gara è stata aperta anteriormente a tale data.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1987.

    Per la Commissione

    Frans ANDRIESSEN

    Vicepresidente

    ALLEGATO I

    1. Azione n.

    2. Programma

    3. Beneficiario

    4. Rappresentante del beneficiario (vedi articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2200/87)

    5. Luogo o paese di destinazione

    6. Prodotto da mobilitare

    7. Caratteristiche e qualità della merce

    8. Quantitativo globale (se del caso, peso lordo, peso netto, peso lordo per netto) (se del caso, indicare l'equivalente in prodotto di base)

    9. Numero dei lotti

    10. Condizionamento e marcatura

    11. Modo di mobilitazione del prodotto (contratto o intervento e, in questa ipotesi, organismo detentore della scorta)

    12. Stadio di fornitura (reso porto d'imbarco, di sbarco o destinazione finale)

    13. Porto d'imbarco (in casi speciali, per lo stadio reso porto d'imbarco)

    14. Porto di sbarco indicato dal beneficiario (per una fornitura reso porto d'imbarco)

    15. Porto di sbarco (per una fornitura reso porto di sbarco)

    16. Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco (per una fornitura franco destino)

    17. Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco (per una fornitura reso porto d'imbarco)

    18. Data limite per la fornitura (per una fornitura reso porto di sbarco e franco destino)

    19. Procedura per determinare le spese di fornitura (gara o trattativa privata)

    20. In caso di gara, scadenza per la presentazione delle offerte

    21. In caso di seconda gara (vedi articolo 9, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2200/87)

    a) scadenza per la presentazione delle offerte,

    b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco (per una fornitura reso porto d'imbarco),

    c) data limite per la fornitura (per una fornitura reso porto di sbarco e franco destino).

    22. Importo della garanzia di gara (vedi articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2200/87)

    23. Importo della garanzia di fornitura (vedi articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2200/87)

    24. Indirizzo a cui inviare le offerte

    25. Restituzione su richiesta dell'aggiudicataario.

    ALLEGATO II (1)

    I. SPESE DA INCLUDERE NELL'OFFERTA

    A. Fornitura reso porto d'imbarco

    1. Prezzo del prodotto e del condizionamento

    2. Spese di carico e di trasporto sino al luogo di fornitura

    3. Spese di carico nel luogo di fornitura nonché, se del caso, spese relative a qualsiasi operazione e intervento, fra cui quelle dello spedizioniere, immediatamente precedenti alla messa a disposizione o all'imbarco, fatta eccezione per le spese di approdo e di carico propriamente dette (vedi articolo 7, paragrafo 3, lettera f), primo trattino)

    Per una fornitura di cereali, le spese comprendono, se del caso, gli oneri relativi all'entrata nel magazzino, all'immagazzinamento e all'uscita dal magazzino

    4. Spese relative all'espletamento delle formalità doganali di esportazione

    5. Spese di pesatura, di controllo e di analisi effettuati eventualmente dall'aggiudicatario (diverse da quelle derivanti dall'articolo 16)

    N.B. Qualora esse siano a carico dell'aggiudicatario e rimborsate a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, indicazione separata delle spese di carico.

    B. Fornitura reso porto di sbarco

    1. Vedi punto I.A

    2. Spese di approdo, comprese le spese di intervento dello spedizioniere e, eventualmente, di carico e di stivaggio

    3. Noli

    4. Assicurazione

    5. Spese di scarico di cui all'articolo 14, punto 5, lettera a) se si tratta di una fornitura franco banchina

    C. Fornitura franco destino

    1. Vedi I.B, comprese le spese di sbarco di cui al punto I.B.5

    2. Spese di transito doganale

    3. Spese di trasferimento sui mezzi di trasporto per la rispedizione sino alla destinazione finale

    4. Spese di trasporto continentale sino alla destinazione finale

    5. Spese di assicurazione per il trasporto continentale (se non sono comprese nel punto I.B.4)

    6. Spese di scarico dal mezzo di trasporto continentale e di messa all'entrata del deposito nel luogo di destinazione

    7. Espletamento delle formalità doganali all'importazione, ad eccezione del pagamento dei diritti, tasse ed altre imposizioni applicati a favore del paese beneficiario

    II. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

    Si ritiene che l'offerente abbia tenuto conto del presente regolamento, nonché del regolamento recante apertura della gara.

    1. Numero del regolamento recante apertura della gara

    2. Numero dell'azione

    3. Nome e indirizzo dell'offerente

    4. Giustificazione dell'ammissibilità per l'applicazione dell'articolo 2

    5. Prodotto

    6. Peso del prodotto (netto, lordo o lordo per netto)

    7. Porto d'imbarco

    8. Importo dell'offerta per lo stadio di fornitura indicato nel bando di gara: . . . ECU/t (1)

    - spese corrispondenti al trasporto marittimo propriamente detto (per una fornitura reso porto di sbarco e franco destino)

    - spese corrispondenti al trasporto continentale oltremare propriamente detto per una fornitura franco destino)

    8 bis. Per una fornitura prevista nel bando di gara allo stadio reso porto di sbarco:

    importo di una seconda offerta per un'eventuale fornitura al porto di sbarco (2)

    8 bis. Inoltre, per una fornitura prevista nel bando di gara allo stadio franco destino:

    - importo di una seconda offerta per un'eventuale fornitura al porto d'imbarco (2)

    - importo di una terza offerta globale per l'eventuale fornitura al porto di sbarco, incluse le spese per il trasporto marittimo propriamente detto (2)

    9. Stato membro dove vengono espletate le formalità doganali di esportazione

    10. Istituto finanziario presso il quale viene costituita la garanzia di gara (3)

    (1) Elenco fornito a titolo indicativo.

    (1) Si ritiene che questo importo tenga conto degli importi da riscuotere o da versare in applicazione della normativa agricola (Vedi articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2200/87).

    (2) Per l'eventuale applicazione dell'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2200/87.

    (3) All'offerta deve essere allegata la prova della costituzione di questa garanzia.

    ALLEGATO III

    CERTIFICATO DI PRESA IN CONSEGNA (1)

    CERTIFICATO ATTESTANTE LA FORNITURA (1)

    Il sottoscritto:

    (cognome, nome, ragione sociale)

    che agisce in nome del beneficiario (o della Commissione, secondo i casi):

    certifica di aver preso in consegna la merce sottoelencata:

    - luogo e data della presa in consegna:

    - prodotti:

    - quantità, peso preso in consegna (netto, lordo o lordo per netto):

    - condizionamento:

    - numero: kg netti per unità: marchi (iscrizione):

    - porto d'imbarco:

    - nome della nave:

    - data d'imbarco o di messa a disposizione [in caso di reso porto d'imbarco, vedi articolo 13, punto 3 del regolamento (CEE) n. 2200/87]:

    - porto di sbarco:

    - luogo di destinazione finale:

    - mezzi di trasporto continentali:

    - data di fornitura in caso di reso porto di sbarco e franco destino [vedi rispettivamente articoli 14, punti 8 e 15, punto 4 del regolamento (CEE) n. 2200/87]:

    La qualità delle merci fornite è conforme a quella fissata nel bando di gara.

    Osservazioni o riserve:

    (1) Depennare l'indicazione superflua (vedi articolo 17, punti 1 e 2 del presente regolamento).

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