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Document 31987R2164
Commission Regulation (EEC) No 2164/87 of 22 July 1987 fixing for the 1987/88 marketing year the production aid for tinned pineapple and the minimum price to be paid to pineapple producers
Regolamento (CEE) n. 2164/87 della Commissione del 22 luglio 1987 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1987/1988, l' aiuto alla produzione per le conserve di ananassi ed il prezzo minimo da pagare ai produttori di ananassi
Regolamento (CEE) n. 2164/87 della Commissione del 22 luglio 1987 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1987/1988, l' aiuto alla produzione per le conserve di ananassi ed il prezzo minimo da pagare ai produttori di ananassi
GU L 202 del 23.7.1987, p. 41–42
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/05/1988
Regolamento (CEE) n. 2164/87 della Commissione del 22 luglio 1987 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1987/1988, l' aiuto alla produzione per le conserve di ananassi ed il prezzo minimo da pagare ai produttori di ananassi
Gazzetta ufficiale n. L 202 del 23/07/1987 pag. 0041 - 0042
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2164/87 DELLA COMMISSIONE del 22 luglio 1987 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1987/1988, l'aiuto alla produzione per le conserve di ananassi ed il prezzo minimo da pagare ai produttori di ananassi LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 525/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, che istituisce un regime di aiuti alla produzione per le conserve di ananassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1699/85 (2), in particolare l'articolo 8, considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 525/77, il prezzo minimo da pagare al produttore è determinato sulla base del prezzo minimo applicabile durante la campagna di commercializzazione precedente e dell'andamento dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli; considerando che l'articolo 5 del suddetto regolamento stabilisce i criteri per la fissazione dell'importo dell'aiuto alla produzione; che occorre, in particolare, tener conto dell'aiuto fissato per la campagna di commercializzazione precedente, adeguato per tener conto dell'evoluzione del prezzo minimo pagato ai produttori, del prezzo dei paesi terzi e, se necessario, dell'evoluzione dei costi di trasformazione valutati forfettariamente; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per la campagna di commercializzazione 1987/1988: a) il prezzo minimo di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 525/77 da pagare ai produttori di ananassi, b) l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 5 del suddetto regolamento per le conserve di ananassi sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 46. (2) GU n. L 163 del 22. 6. 1985, pag. 12. ALLEGATO Prezzo minimo da pagare ai produttori 1.2 // // // Prodotto // ECU / 100 kg netti, franco produttore // // // Ananassi destinati alla fabbricazione di conserve di ananassi // 31,640 // // Aiuto alla produzione 1.2 // // // Prodotto // ECU / 100 kg netti // // // Conserve di ananassi // 89,884 // //