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Document 31987R1892
Council Regulation (EEC) No 1892/87 of 2 July 1987 on the recording of market prices in the beef and veal sector
Regolamento (CEE) n. 1892/87 del Consiglio del 2 luglio 1987 relativo alla rilevazione dei prezzi di mercato nel settore delle carni bovine
Regolamento (CEE) n. 1892/87 del Consiglio del 2 luglio 1987 relativo alla rilevazione dei prezzi di mercato nel settore delle carni bovine
GU L 182 del 3.7.1987, p. 29–29
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999; abrogato da 399R1254
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Repealed by | 31999R1254 |
Regolamento (CEE) n. 1892/87 del Consiglio del 2 luglio 1987 relativo alla rilevazione dei prezzi di mercato nel settore delle carni bovine
Gazzetta ufficiale n. L 182 del 03/07/1987 pag. 0029 - 0029
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 23 pag. 0216
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 23 pag. 0216
REGOLAMENTO (CEE) N. 1892/87 del Consiglio del 2 luglio 1987 relativo alla rilevazione dei prezzi di mercato nel settore delle carni bovine IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE - visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo del regolamento (CEE) n. 467/87 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, vista la proposta della Commissione (3), considerando che il regolamento (CEE) n. 1208/81 (4) ha stabilito una tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti che comporta la constatazione dei prezzi di mercato in peso morto; che tuttavia, con il regolamento (CEE) n. 1202/82 (5), gli Stati membri sono stati invitati ad effettuare, fino alla fine della campagna 1986/1987, l'accertamento dei prezzi, parallelamente, in peso vivo e in peso morto; che, dati i rispettivi vantaggi di questi due tipi di rilevazione dei prezzi, è opportuno proseguirne l'applicazione congiunta anche oltre la campagna 1986/1987, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Gli Stati membri effettuano la constatazione dei prezzi in base alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti, stabilita dal regolamento (CEE) n. 1208/81, parallelamente col metodo che essi applicano, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68, alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Articolo 2 Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 2 luglio 1987. Per il Consiglio Il Presidente K. E. TYGESEN (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1986, pag. 24. (2) GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 1. (3) GU n. C 89 del 3. 4. 1987, pag. 49. (4) GU n. L 123 del 7. 5. 1981, pag. 3. (5) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 35.