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Document 31987R1846
Commission Regulation (EEC) No 1846/87 of 30 June 1987 establishing ceilings and Community surveillance for imports of iceberg lettuce (Lactuca sativa L., var. capitata) and walnuts falling within subheadings ex 07.01 D II and 08.05 B of the Common Customs Tariff and originating in the African, Caribbean and Pacific States and the overseas countries and territories (1987)
Regolamento (CEE) n. 1846/87 della Commissione del 30 giugno 1987 che stabilisce dei massimali e una sorveglianza comunitaria per le importazioni di insalata "iceberg" (lactuca sativa L. varietà capitata) e di noci comuni delle sottovoci ex 07.01 D II e 08.05 B della tariffa doganale comune, originarie degli Stati dell' Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d' oltremare (1987)
Regolamento (CEE) n. 1846/87 della Commissione del 30 giugno 1987 che stabilisce dei massimali e una sorveglianza comunitaria per le importazioni di insalata "iceberg" (lactuca sativa L. varietà capitata) e di noci comuni delle sottovoci ex 07.01 D II e 08.05 B della tariffa doganale comune, originarie degli Stati dell' Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d' oltremare (1987)
GU L 174 del 1.7.1987, p. 32–33
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1987
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Corrected by | 31987R1846R(01) |
Regolamento (CEE) n. 1846/87 della Commissione del 30 giugno 1987 che stabilisce dei massimali e una sorveglianza comunitaria per le importazioni di insalata "iceberg" (lactuca sativa L. varietà capitata) e di noci comuni delle sottovoci ex 07.01 D II e 08.05 B della tariffa doganale comune, originarie degli Stati dell' Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d' oltremare (1987)
Gazzetta ufficiale n. L 174 del 01/07/1987 pag. 0032 - 0033
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1846/87 DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 1987 che stabilisce dei massimali e una sorveglianza comunitaria per le importazioni di insalata « iceberg » (lactuca sativa L. varietà capitata) e di noci comuni delle sottovoci ex 07.01 D II e 08.05 B della tariffa doganale comune, originarie degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare (1987) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio, del 26 febbraio 1985, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1821/87 (2), in particolare l'articolo 22, considerando che l'articolo 13bis del regolamento (CEE) n. 486/85 prevede che, durante il periodo che va dal 1o luglio al 30 settembre 1987, l'insalata « iceberg » (lactuca sativa L. varietà capitata) della sottovoce ex 07.01 D II e durante il periodo che va dal 1o luglio al 31 dicembre 1987, le noci comuni della sottovoce 08.05 B originarie degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare sono soggetti all'importazione nella Comunità a dazi ridotti gradualmente; che il beneficio della riduzione dei dazi è limitato a massimali rispettivamente di 1 000 e 700 t per questi prodotti, oltre i quali possono essere ripristinati i dazi doganali effettivamente applicabili nei confronti dei paesi terzi; considerando che, nei limiti di tali massimali tariffari, i dazi sono ridotti gradualmente, in proporzione alle percentuali fissate dal suddetto articolo, negli stessi periodi e allo stesso ritmo di quello previsto dagli articoli 75 e 268 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo; che per il periodo in questione questo dazio è pari all'81,8 % del dazio della tariffa doganale comune; considerando che secondo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1820/87 del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativo all'applicazione della decisione del Consiglio dei ministri ACP-CEE relativa alla messa in vigore anticipativa del protocollo di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla terza convenzione ACP-CEE (3), la Spagna e il Portogallo rinviano rispettivamente al 31 dicembre 1989 e al 31 dicembre 1990 l'applicazione del regime preferenziale nel settore degli ortofrutticoli di cui al regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1351/86 (5); che perciò la citata concessione tariffaria non è attualmente applicabile in Spagna e in Portogallo; considerando che, per l'applicazione del regime dei massimali, è necessario che la Comunità sia regolarmente informata sull'evoluzione delle importazioni dei prodotti in questione originari dei paesi suddetti; che pertanto è opportuno assoggettare l'importazione di detti prodotti ad un sistema di sorveglianza; considerando che questo obiettivo può essere raggiunto mediante ricorso ad un tipo di gestione basato sull'imputazione, su scala comunitaria, delle importazioni dei prodotti in questione ai massimali man mano che questi prodotti vengono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni d'immissione in libera pratica; che questo modo di gestione deve prevedere la possibilità di ristabilire i dazi delle tariffe doganali non appena i detti massimali siano stati raggiunti a livello comunitario; considerando che questo modo di gestione richiede una collaborazione stretta e particolarmente rapida tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire lo stato d'imputazione nei confronti dei massimali ed informarne gli Stati membri; che tale collaborazione deve essere tanto più stretta in quanto la Commissione deve poter adottare le opportune misure per ristabilire i dazi delle tariffe doganali quando uno di detti massimali è raggiunto; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Le importazioni dei prodotti originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare indicati nell'allegato sono nella Comunità nella sua composizione alla data del 31 dicembre 1985, sottoposte a massimali ed a sorveglianza comunitaria. Le descrizioni dei prodotti di cui al primo comma, le loro voci tariffarie, i dazi doganali applicabili, i periodi di validità ed i livelli dei massimali sono indicati nell'allegato. 2. Le imputazioni sui massimali vengono effettuate man mano che i prodotti sono presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica nonché da un certificato di circolazione delle merci. Una merce può essere imputata sul massimale soltanto se il certificato di circolazione delle merci viene presentato prima della data in cui è ristabilita la riscossione dei dazi doganali. Il grado di utilizzazione dei massimali è constatato, a livello della Comunità, sulla base delle importazioni imputate alle condizioni stabilite nei commi precedenti. Gli Stati membri informano la Commissione, con la periodicità ed entro i termini indicati nel paragrafo 4, in merito alle importazioni effettuate secondo le modalità sopra stabilite. 3. Dal momento in cui i massimali sono raggiunti, la Commissione può ristabilire mediante regolamento e fino alla fine del periodo di validità, la riscossione dei dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi. 4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il giorno 15 di ogni mese, gli estratti delle imputazioni effettuate durante il mese precedente. A richiesta della Commissione, essi comunicano tali estratti ogni dieci giorni trasmettendoli entro cinque giorni liberi dalla fine di ogni decade. Articolo 2 Al fine di assicurare l'applicazione del presente regolamento, la Commissione adotta tutte le misure utili in stretta collaborazione con gli Stati membri. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1987. Per la Commissione COCKFIELD Vicepresidente (1) GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4. (2) GU n. L 172 del 30. 6. 1987. (3) GU n. L 172 del 30. 6. 1987, pag. 1. (4) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (5) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 46. ALLEGATO 1.2.3.4.5 // // // // // // Numero d'ordine // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // Dazio doganale applicabile // Massimale in tonnellate // // // // // // // 07.01 // Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati: // // // // // D. Insalate, comprese le indivie e le cicorie: // // // // // ex II. altre: // // // 12.0050 // // - insalata « iceberg » (lactuca L. varietà capitata), dal 1o luglio al 30 settembre 1987 // 10,6 // 1 000 // // 08.05 // Frutta a guscio (escluse quelle della voce 08.01), fresche o secche, anche sgusciate o decorticate: // // // 12.0071 // // B. Noci comuni, dal 1o luglio al 31 dicembre 1987 // 4,8 // 700 // // // // //