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Document 31987R1824
Council Regulation (EEC) No 1824/87 of 25 June 1987 opening, allocating and providing for the administration of a Community tariff quota for rum, arrack and tafia, falling within subheading 22.09 C I of the Common Customs Tariff and originating in the overseas countries and territories associated with the European Economic Community (1987 to 1988)
Regolamento (CEE) n. 1824/87 del Consiglio del 25 giugno 1987 recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il rum, l' arak ed il tafia, della sottovoce 22.09 C I della tariffa doganale comune, originari dei paesi e territori d' oltremare associati alla Comunità economica europea (1987/1988)
Regolamento (CEE) n. 1824/87 del Consiglio del 25 giugno 1987 recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il rum, l' arak ed il tafia, della sottovoce 22.09 C I della tariffa doganale comune, originari dei paesi e territori d' oltremare associati alla Comunità economica europea (1987/1988)
GU L 173 del 30.6.1987, p. 4–5
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1988
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Partial suspension | 31986R3618 | DD1/7/87-30/6/88 |
Regolamento (CEE) n. 1824/87 del Consiglio del 25 giugno 1987 recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il rum, l' arak ed il tafia, della sottovoce 22.09 C I della tariffa doganale comune, originari dei paesi e territori d' oltremare associati alla Comunità economica europea (1987/1988)
Gazzetta ufficiale n. L 173 del 30/06/1987 pag. 0004 - 0005
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1824/87 DEL CONSIGLIO del 25 giugno 1987 recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il rum, l'arak ed il tafia, della sottovoce 22.09 C I della tariffa doganale comune, originari dei paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità economica europea (1987/1988) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 136, vista la decisione 86/283/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1986, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (1), vista la proposta della Commissione, considerando che l'allegato V della decisione 86/283/CEE prevede che il rum, l'arak e il tafia sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali nei limiti di un contingente tariffario comunitario; considerando che il Consiglio ha definito con la decisione 86/47/CEE (2), modificata da ultimo dalla decisione 87/342/CEE (3), il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con i paesi e territori d'oltremare (PTOM); che questa decisione prevede l'applicazione, da parte di questi due Stati membri, delle disposizioni particolari concernenti i dazi contingentali da applicare alle importazioni dei prodotti originari dei PTOM; considerando che il volume contingentale annuo deve essere fissato in base ad un quantitativo annuo di base, calcolato in ettolitri di alcole puro, pari al volume delle importazioni effettuate durante il migliore degli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici e che a tale quantitativo viene applicato un certo tasso di incremento del 27 %; che il periodo contingentale si estende dal 1o luglio al 30 giugno dell'anno seguente; considerando che risulta dalle statistiche comunitarie degli anni 1984, 1985 e 1986 che le maggiori importazioni comunitarie dei prodotti in questione originari dei paesi e territori sopra citati sono state effettuate nel 1984 per una quantità pari a 5 569 ettolitri di alcole puro; che pertanto è opportuno stabilire il volume del contingente tariffario comunitario a 7 073 ettolitri di alcole puro; considerando che, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3 di detto allegato V, conviene tuttavia portare il volume del contingente in questione a 15 000 ettolitri di alcole puro; considerando che, tenuto conto della reale evoluzione dei mercati dei prodotti di cui trattasi, del fabbisogno degli Stati membri e delle prospettive economiche per il periodo considerato, le percentuali di partecipazione al volume contingentale possono essere approssimativamente fissate come segue: Benelux 60 Danimarca 7 Germania 10,8 Grecia 0,2 Spagna 2 Francia 4 Irlanda 4 Italia 2 Portogallo 2 Regno Unito 8 considerando che è opportuno seguire l'evoluzione delle importazioni di tali prodotti nella Comunità e quindi sorvegliare dette importazioni; considerando che è possibile che nel corso del periodo di validità del contingente in questione la nomenclatura utilizzata dalla tariffa doganale comune sia sostituita dalla nomenclatura combinata, basata sulla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, che il presente regolamento deve tenere conto di questa possibilità prevedendo i codici della nomenclatura combinata relativi ai prodotti interessati; considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, ogni operazione relativa alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Dal 1o luglio 1987 al 30 giugno 1988 i prodotti designati qui di seguito sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzioni da dazi doganali, nei limiti del contingente tariffario indicato a lato (1): 1.2.3.4.5.6 // // // // // // // Numero d'ordine // Numero della tariffa doganale comune // Codice della nomenclatura combinata // Designazione delle merci // Volume del contingente (in hl di alcole puro) // Dazio contingentale (%) // // // // // // // 09.1621 // 22.09 C I // 2208.40-10 2208.40-90 2208.90-11 2208.90-19 // Rum, arak e tafia originarie dei paesi e territori d'oltremare di cui all'articolo 1 della decisione 86/283/CEE // 15 000 // esenzione // // // // // // 2. Le norme di origine applicabili ai prodotti di cui al paragrafo 1 sono quelle enunciate nell'allegato II della decisione 86/283/CEE. 3. Entro i limiti delle loro quote indicate all'articolo 2, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni in materia dell'atto di adesione del 1985 e della decisione 86/47/CEE. Articolo 2 Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è suddiviso come segue tra gli Stati membri: 1.2 // // (in ettolitri di alcole puro) // Benelux // 9 000 // Danimarca // 1 050 // Germania // 1 620 // Grecia // 30 // Spagna // 300 // Francia // 600 // Irlanda // 600 // Italia // 300 // Portogallo // 300 // Regno Unito // 1 200 Articolo 3 1. Gli Stati membri gestiscono le quote loro attribuite in base alle proprie disposizioni in materia. 2. Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni dei prodotti in questione, originari dei detti paesi e territori, presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica. Articolo 4 1. Conformemente all'articolo 6 dell'allegato V della decisione 86/283/CEE, le importazioni dei prodotti in questione originari di detti paesi e territori sono soggette ad una sorveglianza comunitaria. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 di ogni mese, i prospetti relativi all'importazione di detti prodotti effettivamente imputati alle loro quote nel mese precedente. A questo scopo vengono presi in considerazione soltanto i prodotti presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica e corredati di un certificato di circolazione delle merci conforme alle norme enunciate all'articolo 1, paragrafo 2. 3. La Commissione informa regolarmente gli Stati membri del grado di esaurimento del volume del contingente. 4. Ove sia necessario, consultazioni possono avere luogo a richiesta di uno Stato membro oppure su iniziativa della Commissione. Articolo 5 Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la Commissione prende le opportune misure in stretta collaborazione con gli Stati membri. Articolo 6 Il Consiglio adotta in tempo utile gli adeguamenti alla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, necessari tanto per la codificazione quanto per la designazione delle merci. Articolo 7 Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 1987. Per il Consiglio Il Presidente H. DE CROO (1) GU n. L 175 dell'1. 7. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 63 del 5. 3. 1986, pag. 95. (3) GU n. L 172 del 30. 6. 1987. (1) I numeri che figurano nella colonna « Codice della nomenclatura combinata » sostituiranno quelli che figurano nella colonna « Numero della tariffa doganale comune » a decorrere dalla data di entrata in vigore della convenzione internazionle sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci.