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Document 31987R0090

Regolamento (CEE) n. 90/87 della Commissione del 14 gennaio 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 1677/85 per quanto riguarda la fissazione del coefficiente correttore da applicare in sede di calcolo degli importi compensativi monetari per taluni prodotti agricoli

GU L 13 del 15.1.1987, p. 12–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1987

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/90/oj

31987R0090

Regolamento (CEE) n. 90/87 della Commissione del 14 gennaio 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 1677/85 per quanto riguarda la fissazione del coefficiente correttore da applicare in sede di calcolo degli importi compensativi monetari per taluni prodotti agricoli

Gazzetta ufficiale n. L 013 del 15/01/1987 pag. 0012 - 0012


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REGOLAMENTO (CEE) N. 90/87 DELLA COMMISSIONE

del 14 gennaio 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 1677/85 per quanto riguarda la fissazione del coefficiente correttore da applicare in sede di calcolo degli importi compensativi monetari per taluni prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2502/86 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1677/85 prevede, per il calcolo degli importi compensativi monetari, l'applicazione di un coefficiente correttore; che il regolamento (CEE) n. 2502/86 della Commissione ha fissato detto coefficiente a 1,097805; che, a norma del suddetto articolo 6, paragrafo 3, ultimo comma, ad ogni riallineamento nel quadro del sistema monetario europeo tale coefficiente deve essere modificato sulla base della rivalutazione del tasso centrale della moneta - fra quelle mantenute tra loro entro un divario istantaneo massimo del 2,25 % - che registra la rivalutazione più elevata rispetto all'ECU;

considerando che, con effetto dal 12 gennaio 1987, ha avuto luogo un riallineamento dei tassi centrali nel quadro del sistema monetario europeo;

considerando che la rivalutazione più elevata rispetto all'ECU è del 2,54 %; che il coefficiente correttore deve essere pertanto modificato in conformità;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il coefficiente di cui all'articolo 6, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1677/85 è modificato in 1,125696.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica dal 15 gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

(2) GU n. L 219 del 6. 8. 1986, pag. 8.

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