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Document 31987H0063

87/63/CEE: Raccomandazione della Commissione del 22 dicembre 1986 relativa all'instaurazione, nella Comunità, di sistemi di garanzia dei depositi

GU L 33 del 4.2.1987, p. 16–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/1987/63/oj

31987H0063

87/63/CEE: Raccomandazione della Commissione del 22 dicembre 1986 relativa all'instaurazione, nella Comunità, di sistemi di garanzia dei depositi

Gazzetta ufficiale n. L 033 del 04/02/1987 pag. 0016 - 0017


*****

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1986

relativa all'instaurazione, nella Comunità, di sistemi di garanzia dei depositi

(87/63/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica, europea, in particolare l'articolo 155,

considerando che la Commissione, in data 6 gennaio 1986, ha trasmesso al Consiglio una proposta di direttiva del Consiglio relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (1);

considerando che l'articolo 16, paragrafo 2, della citata proposta di direttiva contempla una disposizione transitoria la quale prevede che fino all'entrata in vigore di un sistema di garanzia dei depositi in ciascuno Stato membro, i sistemi di garanzia dei depositi ai quali aderiscono gli enti creditizi devono consentire di coprire i depositi raccolti dalle succursali istituite nei paesi ospitanti sprovvisti di qualsiasi sistema di garanzia dei depositi;

considerando che attualmente sei Stati membri non dispongono ancora di un sistema di garanzia dei depositi e che tale situazione, all'atto dell'applicazione dell'articolo 16, paragrafo 2, rischia di ostacolare l'apertura di succursali sul loro territorio imponendo un onere supplementare sia all'ente creditizio che al sistema di garanzia al quale tale ente partecipa in caso di liquidazione che evidenzi un'insufficienza di attivi;

considerando che più Stati membri dispongono di sistemi di garanzia dei depositi istituiti su base volontaria e sotto la responsabilità di organizzazioni professionali i quali si sono dimostrati altrettanto adeguati ed efficaci dei sistemi obbligatori istituiti e disciplinati per via legislativa; che di conseguenza è opportuno salvaguardare, negli Stati che ancora non dispongono di un sistema di garanzia, sia le iniziative private che le iniziative a livello governativo;

considerando che la raccomandazione, la quale non vincola gli Stati membri destinatari quanto al risultato da raggiungere bensì fa appello alla loro collaborazione su base volontaria, rappresenta uno strumento efficace per consentire loro di stimolare l'iniziativa degli ambienti interessati;

considerando che l'obbligo per le succursali di enti con sede sociale al di fuori del territorio nazionale di aderire al sistema di garanzia dei depositi del paese ospitante risultante dall'applicazione dell'articolo 16 della predetta direttiva, in combinato disposto con la presente raccomandazione, mantiene sul piano europeo le disparità in materia di tutela già constatate sul piano nazionale tra i vari sistemi;

considerando che tale situazione può rivelarsi pregiudizievole al buon funzionamento del mercato interno europeo: che per verificare quanto sopra è opportuno acquisire un'esperienza pratica del funzionamento del sistema di garanzia dei depositi nella Comunità prima di procedere all'elaborazione di norme di diritto materiale vincolanti nel quadro di una proposta di direttiva,

RACCOMANDA:

1. Agli Stati membri che dispongono già di uno o più sistemi di garanzia dei depositi (2), di verificare, in caso di liquidazione di un ente creditizio che evidenzi un'insufficienza di attivi, che:

a) tali sistemi garantiscono un indennizzo adeguato dei depositanti che non dispongono degli strumenti per valutare adeguatamente la politica finanziaria degli enti ai quali affidano i propri depositi;

b) tali sistemi coprano i depositanti di tutti gli enti creditizi autorizzati ivi compresi i depositanti di succursali di enti la cui sede sociale si trovi in un altro Stato membro;

c) tali sistemi distinguano con sufficiente precisione i meccanismi d'intervento precedenti alla liquidazione ed i meccanismi di indennizzo posteriori alla liquidazione stessa;

d) tali sistemi indichino chiaramente i criteri d'indennizzo e le formalità da osservare per beneficiarne.

2. Agli Stati membri che già dispongono di progetti relativi all'istituzione di sistemi di garanzia dei depo- siti (3):

a) di verificare che tali progetti soddisfino le condizioni di cui al punto 1, lettere a) e d);

b) di adottare ogni provvedimento utile affinché tali sistemi di garanzia dei depositi vengano adottati non oltre il 31 dicembre 1988.

3. Agli Stati membri che non dispongono di un sistema di garanzia dei depositi che copra tutti i loro enti e che non hanno ancora elaborato progetti in materia (4):

a) di elaborare, in collaborazione con le autorità di vigilanza degli enti creditizi e le organizzazioni professionali delle categorie di enti interessati, un progetto relativo a uno o più sistemi di garanzia dei depositi che soddisfi le condizioni di cui ai punti 1a) a 1d) della presente raccomandazione;

b) di adottare ogni provvedimento utile affinché tali sistemi entrino in vigore non oltre il 1o gennaio 1990.

4. Gli Stati membri informano la Commissione di qualsivoglia modifica apportata ai loro sistemi di garanzia dei depositi e delle disposizioni o progetti di disposizioni adottati nel quadro dei punti 1, 2 e 3.

5. Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1986.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

(1) GU n. C 356 del 31. 12. 1985, pag. 55.

(2) Belgio, R. f. di Germania, Spagna, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito.

(3) Italia, Irlanda e Portogallo.

(4) Danimarca, Grecia e Lussemburgo.

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