Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31987D0430

    87/430/CEE: Decisione della Commissione del 22 luglio 1987 relativa ai titoli d' importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland e dello Zimbabwe

    GU L 228 del 15.8.1987, p. 52–52 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/08/1987

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1987/430/oj

    31987D0430

    87/430/CEE: Decisione della Commissione del 22 luglio 1987 relativa ai titoli d' importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland e dello Zimbabwe

    Gazzetta ufficiale n. L 228 del 15/08/1987 pag. 0052 - 0052


    *****

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 22 luglio 1987

    relativa ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar dello Swaziland e dello Zimbabwe

    (87/430/CEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio, del 26 febbraio 1985, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1306/87 (2), in particolare l'articolo 22,

    visto il regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 520/87 (4), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, lettera b), punto i),

    considerando che il regolamento (CEE) n. n. 486/85 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine; che le importazioni devono essere effettuate nei limiti dei quantitativi stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori;

    considerando che alle domande di titoli presentate fra il 1o e il 10 luglio 1987, espresse in carni disossate, in conformità dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2377/80, non eccedono, per i prodotti originari del Botswana, del Kenya, del Madagascar, dello Swaziland e dello Zimbabwe, i quantitativi disponibili per questi Stati; che è pertanto possibile rilasciare titoli d'importazione per i quantitativi chiesti;

    considerando che occorre procedere alla fissazione di quantitativi residui per i quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1o agosto 1987, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 30 000 t, cui si aggiunge automaticamente, se del caso, un quantitativo complementare di 8 100 t, ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 486/85;

    considerando che appare utile ricordare che la presente decisione lascia impregiudicata la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (5), modificata da ultimo dalla direttiva 86/469/CEE (6),

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Gli Stati membri sottoindicati rilasciano, il 23 luglio 1987, titoli d'importazione concernenti prodotti del settore delle carni bovine, espressi in carni disossate, originari di taluni Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per i seguenti quantitativi e paesi di origine:

    1. Germania:

    - 1 350 tonnellate originarie dello Zimbabwe,

    - 1 150 tonnellate originarie del Botswana;

    2. Regno Unito:

    - 1 030 tonnellate originarie dello Zimbabwe.

    - 1 550 tonnellate originarie del Botswana;

    3. Paesi Bassi:

    650 tonnellate originarie del Botswana;

    4. Spagna:

    - 15 tonnellate originarie del Botswana.

    Articolo 2

    Conformemente all'articolo 15, paragrafo 6, lettera b), punto ii) del regolamento (CEE) n. 2377/80, nei primi dieci giorni del mese di agosto 1987 possono essere presentate domande di titoli per i seguenti quantitativi di carni disossate:

    - Botswana: 11 574,5 tonnellate,

    - Kenya: 142,0 tonnellate,

    - Madagascar: 7 579,0 tonnellate,

    - Swaziland: 2 465,7 tonnellate,

    - Zimbabwe: 3 013,0 tonnellate.

    Articolo 3

    Gli Stati membri, all'eccezione del Portogallo, sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1987.

    Per la Commissione

    Frans ANDRIESSEN

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4.

    (2) GU n. L 124 del 13. 5. 1987, pag. 5.

    (3) GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

    (4) GU n. L 52 del 21. 2. 1987, pag. 13.

    (5) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

    (6) GU n. L 275 del 26. 9. 1986, pag. 36.

    Top