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Document 31987D0256

    87/256/CEE: Decisione della Commissione del 28 aprile 1987 che modifica la decisione 86/269/CEE relativa agli stabilimenti del Canada in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l' importazione di carni fresche

    GU L 121 del 9.5.1987, p. 45–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/05/1987

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1987/256/oj

    Related international agreement

    31987D0256

    87/256/CEE: Decisione della Commissione del 28 aprile 1987 che modifica la decisione 86/269/CEE relativa agli stabilimenti del Canada in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l' importazione di carni fresche

    Gazzetta ufficiale n. L 121 del 09/05/1987 pag. 0045 - 0045


    *****

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 28 aprile 1987

    che modifica la decisione 86/269/CEE relativa agli stabilimenti del Canada in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di carni fresche

    (87/256/CEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 87/64/CEE (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

    considerando che, per poter essere autorizzati ad esportare carni fresche verso la Comunità, gli stabilimenti dei paesi terzi devono rispondere alle condizioni generali e ai requisiti particolari stabiliti dalla direttiva 72/462/CEE;

    considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 72/462/CEE, il Canada ha trasmesso un elenco degli stabilimenti autorizzati all'esportazione verso la Comunità;

    considerando che, a seguito di un'ispezione comunitaria in loco, gli Stati membri sono stati autorizzati, con decisione 86/269/CEE della Commissione (3), modificata dalla decisione 87/134/CEE (4), a proseguire fino al 29 aprile 1987 le importazioni di carni fresche in provenienza da determinati stabilimenti canadesi;

    considerando che è necessario fissare un termine ultimo per l'introduzione nel territorio comunitario delle carni povenienti da questi stabilimenti e riportare tale precisazione nella decisione 86/269/CEE;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    All'articolo 1 della decisione 86/269/CEE è aggiunto il comma seguente:

    « Le carni fresche in provenienza da detti stabilimenti possono essere introdotte nel territorio della Comunità fino al 22 maggio 1987 ».

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 1987.

    Per la Commissione

    Frans ANDRIESSEN

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

    (2) GU n. L 34 del 5. 2. 1987, pag. 52.

    (3) GU n. L 171 del 28. 6. 1986, pag. 58.

    (4) GU n. L 51 del 20. 2. 1987, pag. 55.

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