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Document 31986R2372
Council Regulation (EEC) No 2372/86 of 24 July 1986 amending Regulation (EEC) No 1465/86 fixing, for the 1986/87 marketing year, the monthly increases in the activating threshold price, the guide price and the minimum price for peas and field beans
Regolamento (CEE) n. 2372/86 del Consiglio del 24 luglio 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 1465/86 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1986/1987, le maggiorazioni mensili del prezzo limite per l' aiuto, del prezzo d' obiettivo e del prezzo minimo per i piselli, le fave e le favette
Regolamento (CEE) n. 2372/86 del Consiglio del 24 luglio 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 1465/86 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1986/1987, le maggiorazioni mensili del prezzo limite per l' aiuto, del prezzo d' obiettivo e del prezzo minimo per i piselli, le fave e le favette
GU L 206 del 30.7.1986, p. 1–1
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1987
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31986R1465 | modifica | articolo 1.2.2 | 02/08/1986 |
Regolamento (CEE) n. 2372/86 del Consiglio del 24 luglio 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 1465/86 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1986/1987, le maggiorazioni mensili del prezzo limite per l' aiuto, del prezzo d' obiettivo e del prezzo minimo per i piselli, le fave e le favette
Gazzetta ufficiale n. L 206 del 30/07/1986 pag. 0001
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2372/86 DEL CONSIGLIO del 24 luglio 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 1465/86 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1986/1987, le maggiorazioni mensili del prezzo limite per l'aiuto, del prezzo d'obiettivo e del prezzo minimo per i piselli, le fave e le favette IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, relativo a misure speciali per i piselli, le fave e le favette (1), modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1485/85 (2), in particolare l'articolo 2 bis, vista la proposta della Commissione, considerando che il regolamento (CEE) n. 1465/86 (1) prevede sei maggiorazioni mensili del prezzo di obiettivo, del prezzo minimo e del prezzo limite per l'aiuto dei piselli, delle fave e delle favette per la campagna di commercializzazione 1986/1987; considerando che al fine di smaltire in modo più regolare la produzione comunitaria di piselli, di fave e di favette è necessario, alla luce dell'esperienza acquisita, prolungare da sei a otto mesi il periodo durante il quale le maggiorazioni mensili sono applicate, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Nell'articolo 1, paragrafo 2 e nell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1465/86, il termine « sei » è sostituito dal termine « otto ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1986. Per il Consiglio Il Presidente A. CLARK (1) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28. (2) GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 7. (3) GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 23.