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Document 31986R2372

Regolamento (CEE) n. 2372/86 del Consiglio del 24 luglio 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 1465/86 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1986/1987, le maggiorazioni mensili del prezzo limite per l' aiuto, del prezzo d' obiettivo e del prezzo minimo per i piselli, le fave e le favette

GU L 206 del 30.7.1986, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1987

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/2372/oj

31986R2372

Regolamento (CEE) n. 2372/86 del Consiglio del 24 luglio 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 1465/86 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1986/1987, le maggiorazioni mensili del prezzo limite per l' aiuto, del prezzo d' obiettivo e del prezzo minimo per i piselli, le fave e le favette

Gazzetta ufficiale n. L 206 del 30/07/1986 pag. 0001


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2372/86 DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 1986

che modifica il regolamento (CEE) n. 1465/86 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1986/1987, le maggiorazioni mensili del prezzo limite per l'aiuto, del prezzo d'obiettivo e del prezzo minimo per i piselli, le fave e le favette

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, relativo a misure speciali per i piselli, le fave e le favette (1), modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1485/85 (2), in particolare l'articolo 2 bis,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1465/86 (1) prevede sei maggiorazioni mensili del prezzo di obiettivo, del prezzo minimo e del prezzo limite per l'aiuto dei piselli, delle fave e delle favette per la campagna di commercializzazione 1986/1987;

considerando che al fine di smaltire in modo più regolare la produzione comunitaria di piselli, di fave e di favette è necessario, alla luce dell'esperienza acquisita, prolungare da sei a otto mesi il periodo durante il quale le maggiorazioni mensili sono applicate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 1, paragrafo 2 e nell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1465/86, il termine « sei » è sostituito dal termine « otto ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. CLARK

(1) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.

(2) GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 7.

(3) GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 23.

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