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Document 31986R1695

    Regolamento (CEE) n. 1695/86 della Commissione del 30 maggio 1986 che stabilisce le modalità di applicazione nel Regno Unito del premio alla macellazione di determinati bovini adulti da macello

    GU L 146 del 31.5.1986, p. 56–59 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1988

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/1695/oj

    31986R1695

    Regolamento (CEE) n. 1695/86 della Commissione del 30 maggio 1986 che stabilisce le modalità di applicazione nel Regno Unito del premio alla macellazione di determinati bovini adulti da macello

    Gazzetta ufficiale n. L 146 del 31/05/1986 pag. 0056 - 0059


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1695/86 DELLA COMMISSIONE

    del 30 maggio 1986

    che stabilisce le modalità di applicazione nel Regno Unito del premio alla macellazione di determinati bovini adulti da macello

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1347/86 del Consiglio, del 6 maggio 1986, relativo alla concessione di un premio alla macellazione di determinati bovini adulti da macello nel Regno Unito (1), in particolare l'artico- lo 5,

    visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (2),

    considerando che il regolamento (CEE) n. 1347/86 ha autorizzato il Regno Unito a concedere fino al 31 dicembre 1986 un premio a beneficio dei produttori in caso di macellazione di taluni bovini adulti da macello di origine comunitaria; che è opportuno adottarne le modalità d'applicazione;

    considerando che è opportuno precisare che l'importo del premio di macellazione deve essere identico in tutte le regioni del Regno Unito;

    considerando che è d'uopo disporre che beneficiano del premio unicamente gli animali nati e allevati nella Comunità e macellati nel Regno Unito;

    considerando che è necessario adottare disposizioni atte a garantire che la carne di animali per i quali è stato concesso un premio non possa formare oggetto di acquisti all'intervento in altri Stati membri;

    considerando che occorre stabilire le regole per il calcolo dell'importo massimo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1347/86;

    considerando che occorre determinare il peso medio degli animali che hanno formato oggetto del premio nel Regno Unito durante le campagne precedenti;

    considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1347/86, deve essere riscosso un importo sui prodotti che lasciano il Regno Unito dopo aver beneficiato del premio; che tale importo deve essere fissato dalla Commissione;

    considerando che detti prodotti possono essere esportati sotto diverse presentazioni, elencate in allegato; che l'importo summenzionato non è riscosso qualora venga esibito un certificato di esenzione comprovante che i prodotti in questione non provengono da carni bovine che hanno beneficiato del premio di macellazione;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'importo del premio di macellazione previsto dal regolamento (CEE) n. 1347/86 è identico in tutte le regioni del Regno Unito.

    Articolo 2

    1. Le competenti autorità del Regno Unito determinano le categorie, le qualità e i limiti di peso dei bovini adulti ai quali riservano il diritto al premio.

    2. Il peso medio di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1347/86 è fissato a 460 kg.

    3. Ai fini del presente regolamento, 100 kg di peso vivo equivalgono a 53,8 kg di peso macellato.

    Articolo 3

    1. Il Regno Unito può disporre che il premio di cui all'articolo 1 venga concesso all'atto della prima immissione sul mercato ai fini della macellazione. Le autorità competenti comunicano alla Commissione il ricorso a tale facoltà.

    2. Gli animali per i quali è stato concesso il premio conformemente al paragrafo 1 devono essere macellati entro 21 giorni dalla data della loro prima immissione sul mercato. Le autorità competenti provvedono a che tali animali vengano marcati in modo indelebile, onde evitare che formino nuovamente oggetto del premio.

    Articolo 4

    Possono formare oggetto del premio di cui all'articolo 1 soltanto i bovini adulti nati e allevati nella Comunità e macellati nel Regno Unito.

    Articolo 5

    1. Le carni bovine delle categorie di animali che possono formare oggetto del premio nel Regno Unito non possono essere acquistate dagli organismi d'intervento degli Stati membri.

    2. Se le carni di cui al paragrafo 1 sono offerte all'intervento nel Regno Unito, un importo uguale al premio valido il giorno della macellazione viene detratto dal prezzo d'acquisto all'intervento.

    Qualora gli acquisti all'intervento abbiano come oggetto prodotti diversi dalle carcasse e dalle mezzene, l'importo da detrarre è uguale a quello fissato per le carcasse, cui è applicato il coefficiente preso in considerazione per il calcolo del prezzo d'acquisto delle presentazioni diverse dalle carcasse.

    Articolo 6

    L'Irlanda e il Regno Unito prendono tutte le misure atte a garantire che le carni delle categorie di bovini adulti che possono formare oggetto del premio, originarie dell'Irlanda e destinate al consumo nel Regno Unito, beneficino di vantaggi finanziari equivalenti al premio di macellazione.

    Articolo 7

    1. L'importo di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1347/86, riscosso all'uscita dal territorio del Regno Unito dei prodotti elencati in allegato, è fissato ogni settimana dalla Commissione. Tale importo equivale a quello del premio fissato per la settimana nella quale ha luogo l'uscita dei prodotti in causa.

    2. Al momento dell'espletamento delle formalità doganali per i prodotti di cui al paragrafo 1, è costituita una cauzione. Tale cauzione è fissata dal Regno Unito ad un livello sufficiente per coprire l'importo dovuto in conformità del paragrafo 1; essa non deve essere inferiore all'importo prevedibile del premio per la settimana che precede quella in cui ha luogo l'uscita. L'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 è il versamento dell'importo di cui al paragrafo 1.

    3. L'importo di cui al paragrafo 1 è fissato per le carcasse di bovini adulti fresche, refrigerate o congelate. Per gli altri prodotti, gli importi sono determinati utilizzando i coefficienti di cui all'allegato.

    Articolo 8

    1. A richiesta dell'interessato, le competenti autorità del Regno Unito rilasciano un certificato di esenzione per le carni bovine e per i prodotti a base di carne bovina che non hanno beneficiato né beneficeranno del premio.

    2. Le competenti autorità adottano le misure necessarie per garantire che i certificati di esenzione vengano rilasciati soltanto per le carni e i prodotti a base di carni bovine, di cui al paragrafo 1, che sono stati sottoposti a controllo ufficiale dal punto di macellazione o di entrata nel Regno Unito al punto di uscita dal territorio del Regno Unito.

    3. In deroga al paragrafo 2, per le carni bovine ed i prodotti a base di carne bovina acquistati presso l'organismo d'intervento del Regno Unito è rilasciato un certificato di esenzione a richiesta dell'acquirente, a condizione che i prodotti stessi vengano sottoposti a controllo ufficiale dal deposito frigorifero nel quale si trovano al momento dell'acquisto sino al punto di uscita dal territorio del Regno Unito.

    4. L'importo di cui all'articolo 7, paragrafo 1, non è riscosso per le carni bovine e i prodotti a base di carne bovina per i quali un certificato di esenzione, rilasciato dall'autorità competente, viene esibito al momento del- l'espletamento delle formalità doganali di uscita dal Regno Unito.

    Articolo 9

    Le autorità competenti nel Regno Unito adottano le misure necessarie ai fini dell'osservanza del presente regolamento.

    Se del caso, esse garantiscono il recupero di un importo uguale al premio versato.

    Articolo 10

    1. Le autorità competenti del Regno Unito comunicano alla Commissione, entro e non oltre i dieci giorni successivi alla data della loro applicazione, le misure adottate per l'attuazione del presente regolamento.

    2. Esse comunicano inoltre alla Commissione:

    a) ogni settimana, l'importo prevedibile del premio per la settimana in corso;

    b) al più tardi 15 giorni dopo la fine della settimana alla quale si riferiscono le comunicazioni di cui alla lettera a), il numero e le categorie degli animali per i quali il diritto al premio è stato stabilito, nonché l'importo dei premi effettivamente versati;

    c) al più tardi entro 15 giorni dopo la fine di ciascuna decade, i quantitativi di prodotti della sottovoce 16.02 B III b) 1 bb) della tariffa doganale comune, esportati verso paesi terzi o spediti verso altri Stati membri, suddivisi per paese di destinazione.

    Articolo 11

    I premi recuperati dal Regno Unito nei casi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 9, sono ammessi in deduzione dalle spese del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia per un importo equivalente a quello imputato per tali premi al finanziamento comunitario. Articolo 12

    1. Il tasso di conversione da applicare all'importo del premio è il tasso di conversione agricolo valido il giorno della macellazione dell'animale che forma oggetto del premio o, in caso di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, il giorno della sua prima immissione sul mercato ai fini della macellazione.

    2. Il tasso di conversione da applicare all'importo di cui all'articolo 7 è il tasso di conversione agricolo valido il giorno di espletamento delle formalità doganali di esportazione dal Regno Unito.

    Articolo 13

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dal 28 aprile 1986.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 1986.

    Per la Commissione

    Frans ANDRIESSEN

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 40.

    (2) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

    ALLEGATO

    Coefficienti per il calcolo degli importi di cui all'articolo 7, paragrafo 3

    1.2.3 // // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // Coefficiente // // // // 1 // 2 // 3 // // // // 02.01 A II a) e 02.01 A II b) // Carni di bovini adulti, fresche, refrigerate o congelate: // // // 1. carcasse, mezzene e quarti detti compensati // 1,00 // // 2. quarti anteriori e busti // 0,80 // // 3. quarti posteriori e selle // 1,20 // // 4. altre: // // // aa) pezzi non disossati // 0,80 // // bb) pezzi disossati // 1,37 // 02.06 C I a) // Carni di bovini adulti, salate o in salamoia, secche o affumicate: // // // 1. non disossate // 0,80 // // 2. disossate // 1,14 // 16.02 B III b) 1 // Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, contenenti carni o frattaglie di bovini adulti: // // // aa) non cotte; miscugli di carni o di frattaglie cotte e di carni o di frattaglie non cotte // // // 11. contenenti in peso l'80 % o più di carni bovine, escluse le frattaglie ed il grasso // 1,14 // // 22. altri // 0,80 // // //

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