Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31986R1354

    Regolamento (CEE) n. 1354/86 del Consiglio del 6 maggio 1986 recante modifica del regolamento (CEE) n. 989/84 che istituisce un sistema di limiti di garanzia per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

    GU L 119 del 8.5.1986, p. 54–54 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/07/1988; abrog. impl. da 388R2244

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/1354/oj

    31986R1354

    Regolamento (CEE) n. 1354/86 del Consiglio del 6 maggio 1986 recante modifica del regolamento (CEE) n. 989/84 che istituisce un sistema di limiti di garanzia per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

    Gazzetta ufficiale n. L 119 del 08/05/1986 pag. 0054 - 0054
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 20 pag. 0218
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 20 pag. 0218


    REGOLAMENTO (CEE) N. 1354/86 DEL CONSIGLIO del 6 maggio 1986 recante modifica del regolamento (CEE) n. 989/84 che istituisce un sistema di limiti di garanzia per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, vista la proposta della Commissione, considerando che il regolamento (CEE) n. 989/84 (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 1321/85 (3), ha istituito un sistema di limiti di garanzia per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, tra cui le uve secche; considerando che l'evoluzione delle possibilità di smercio di questi prodotti consente di adeguare il limite di garanzia fissato per le uve secche di Corinto, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il testo dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 989/84 è sostituito dal testo seguente:«a) 70 000 tonnellate di uve di Corinto e».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 6 maggio 1986. Per il Consiglio Il Presidente P. H. van ZEIL

    (1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

    (2) GU n. L 103 del 16. 4. 1984, pag. 19.

    (3) GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 43.

    Top