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Document 31986R0484

    Regolamento (CEE) n. 484/86 del Consiglio del 25 febbraio 1986 relativo alla partecipazione finanziaria della Comunità alle operazioni di ritiro dal mercato effettuate in Spagna durante la prima fase nel settore degli ortofrutticoli

    GU L 54 del 1.3.1986, p. 10–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1989

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/484/oj

    31986R0484

    Regolamento (CEE) n. 484/86 del Consiglio del 25 febbraio 1986 relativo alla partecipazione finanziaria della Comunità alle operazioni di ritiro dal mercato effettuate in Spagna durante la prima fase nel settore degli ortofrutticoli

    Gazzetta ufficiale n. L 054 del 01/03/1986 pag. 0010 - 0011


    REGOLAMENTO (CEE) N. 484/86 DEL CONSIGLIO del 25 febbraio 1986 relativo alla partecipazione finanziaria della Comunità alle operazioni di ritiro dal mercato effettuate in Spagna durante la prima fase nel settore degli ortofrutticoli

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione, considerando che l'articolo 74, paragrafo 2, secondo comma, congiuntamente con l'articolo 133, paragrafo 3, lettera b), dell'atto di adesione, prevede durante la fase di verifica di convergenza di cui all'articolo 131 del suddetto atto, una partecipazione finanziaria della Comunità alle operazioni d'intervento effettuate in Spagna dalle organizzazioni di produttori riconosciute dalla Commissione come conformi alla regolamentazione comunitaria, per quanto riguarda i prodotti che figurano nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, recante organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (2), e che sono conformi alle norme di qualità di cui al suddetto regolamento; che, in virtù delle disposizioni summenzionate, il livello della partecipazione finanziaria della Comunità deve essere limitato alla percentuale della produzione spagnola commercializzata dalle organizzazioni di produttori; che occorre applicare la percentuale suddetta alle compensazioni finanziarie che derivano dagli interventi effettuati in Spagna, fissati utilizzando modalità di calcolo analoghe a quelle previste dal regolamento (CEE) n. 1035/72; considerando che la partecipazione finanziaria della Comunità costituisce un intervento sul mercato interno ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3769/85 (4); considerando che, onde permettere alla Commissione di decidere il riconoscimento delle organizzazioni di produttori spagnole, è opportuno prevedere che le autorità spagnole comunichino alla Commissione le informazioni che essa riterrà utili al riguardo; considerando che l'articolo 133, paragrafo 3, lettera b), ultimo comma, dell'atto di adesione prevede che la Commissione proceda, in collaborazione con le autorità spagnole, a controlli sul posto per constatare, per ogni prodotto conforme alle norme comuni di qualità e per ogni campagna, la percentuale della produzione coperta dalle organizzazioni di produttori riconosciute dalla Commissione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Per ciascuna campagna e per ciascun prodotto di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 1035/72, la partecipazione finanziaria della Comunità agli interventi effettuati in Spagna dalle organizzazioni di produttori riconosciute dalla Commissione è limitata ad una percentuale delle spese pagate a titolo delle compensazioni finanziarie derivanti dall'applicazione dell'articolo 18 di detto regolamento, in funzione dei prezzi istituzionali spagnoli. 2. La percentuale di cui al paragrafo 1 è uguale al tasso di copertura di cui all'articolo 133 dell'atto di adesione. Essa corrisponde al rapporto che esiste tra la produzione conforme alle norme comuni di qualità commercializzata dalle organizzazioni di produttori riconosciuti dalla Commissione e la produzione totale raccolta nella Spagna continentale e nelle isole Baleari, diminuita delle perdite e dell'alimentazione animale. 3. I prodotti che beneficiano della partecipazione finanziaria della Comunità devono essere conformi alle norme comuni di qualità stabilite in applicazione del regolamento (CEE) n. 1035/72. 4. Le spese derivanti dalla partecipazione finanziaria della Comunità di cui al paragrafo 1, sono considerate come interventi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70. 5. Le modalità di applicazione del paragrafo 1 sono adottate, in funzione delle necessità, secondo la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70. 6. Le modalità di applicazione degli altri paragrafi, soprattutto per quanto riguarda le informazioni necessarie per la determinazione del tasso di copertura, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72.

    Articolo 2

    1. Le autorità spagnole comunicano alla Commissione l'elenco delle organizzazioni di produttori da esse riconosciute in conformità dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1035/72, nonché le informazioni concernenti la loro costituzione e il loro funzionamento, per consentirne il riconoscimento da parte della Commissione. 2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72.

    Articolo 3

    I controlli sul posto di cui all'articolo 133, paragrafo 3, lettera b), ultimo comma, dell'atto di adesione, sono effettuati da agenti della Commissione investiti specificamente di questo compito, in collaborazione con le autorità spagnole. Questi controlli sono effetuati in conformità dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 e del regolamento (CEE) n. 1319/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, relativo al potenziamento dei mezzi di controllo dell'applicazione della normativa comunitaria nel settore degli ortofrutticoli (5).

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 1986. Per il Consiglio Il Presidente G. BRAKS

    (1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8. (3) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. (4) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 17.(5) GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 39.

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