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Document 31986R0382

    Regolamento (CEE) n. 382/86 della Commissione del 20 febbraio 1986 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili all' urea con tenore di azoto superiore a 45 % in peso del prodotto anidro allo stato secco della sottovoce 31.02 B della tariffa doganale comune originaria del Kuwait beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3599/85 del Consiglio

    GU L 44 del 21.2.1986, p. 17–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1986

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/382/oj

    31986R0382

    Regolamento (CEE) n. 382/86 della Commissione del 20 febbraio 1986 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili all' urea con tenore di azoto superiore a 45 % in peso del prodotto anidro allo stato secco della sottovoce 31.02 B della tariffa doganale comune originaria del Kuwait beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3599/85 del Consiglio

    Gazzetta ufficiale n. L 044 del 21/02/1986 pag. 0017 - 0017


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 382/86 DELLA COMMISSIONE

    del 20 febbraio 1986

    che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili all'urea con tenore di azoto superiore a 45 % in peso del prodotto anidro allo stato secco della sottovoce 31.02 B della tariffa doganale comune originaria del Kuwait beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3599/85 del Consiglio

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3599/85 del Consiglio, del 17 dicembre 1985, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1986 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 13,

    considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 10 del suddetto regolamento è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 11 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione, sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

    considerando che per l'urea con tenore di azoto superiore a 45 % in peso del prodotto anidro allo stato secco il massimale individuale è fissato a 375 000 ECU che in data 20 febbraio 1986 l'importazione dei suddetti prodotti nella Comunità, originari del Kuwait hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

    considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti del Kuwait,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    A decorrere dal 22 febbraio 1986 la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3599/85 del Consiglio, è ripristinata nella Comunità dei seguenti prodotti, originari del Kuwait:

    1.2 // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // // // 31.02 B (codice Nimexe 31.02-15) // Urea con tenore di azoto superiore a 45 % in peso del prodotto anidro allo stato secco // //

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 1986.

    Per la Commissione

    COCKFIELD

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 352 del 30. 12. 1985, pag. 1.

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