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Document 31986R0112
Council Regulation (EEC) No 112/86 of 20 January 1986 amending Regulation (EEC) No 2918/85 putting up for sale in Ireland and Northern Ireland, for disposal in feedingstuffs, cereals held by the Irish and United Kingdom intervention agencies
Regolamento (CEE) n. 112/86 del Consiglio del 20 gennaio 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 2918/85 relativo alla vendita, in Irlanda e nell' Irlanda del Nord, di cereali detenuti dagli organismi d' intervento britannico ed irlandese, ai fini del loro smercio nell' alimentazione animale
Regolamento (CEE) n. 112/86 del Consiglio del 20 gennaio 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 2918/85 relativo alla vendita, in Irlanda e nell' Irlanda del Nord, di cereali detenuti dagli organismi d' intervento britannico ed irlandese, ai fini del loro smercio nell' alimentazione animale
GU L 17 del 23.1.1986, p. 1–1
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/07/1986
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31985R2918 | modifica | articolo 1.2 | 24/01/1986 | |
Modifies | 31985R2918 | modifica | articolo 1.1 | 24/01/1986 |
Regolamento (CEE) n. 112/86 del Consiglio del 20 gennaio 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 2918/85 relativo alla vendita, in Irlanda e nell' Irlanda del Nord, di cereali detenuti dagli organismi d' intervento britannico ed irlandese, ai fini del loro smercio nell' alimentazione animale
Gazzetta ufficiale n. L 017 del 23/01/1986 pag. 0001 - 0001
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 112/86 DEL CONSIGLIO del 20 gennaio 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 2918/85 relativo alla vendita, in Irlanda e nell'Irlanda del Nord, di cereali detenuti dagli organismi d'intervento britannico ed irlandese, ai fini del loro smercio nell'alimentazione animale IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, vista la proposta della Commissione, considerando che il regolamento (CEE) n. 2918/85 (3) ha previsto la vendita a prezzo fisso, ai fini del loro smercio nell'alimentazione animale, di 125 000 tonnellate di frumento tenero e/o di orzo proveniente in parte dalle scorte d'intervento britanniche, nella misura di 55 000 tonnellate di frumento tenero, che devono essere trasferite, e in parte dalle scorte d'intervento irlandesi, nella misura di 70 000 tonnellate di frumento tenero e/o di orzo; che, in occasione della discussione delle misure in questione, era stato convenuto che i quantitativi che avrebbero dovuto essere trasferiti dal Regno Unito in Irlanda potrebbero essere riveduti verso il basso, qualora risulti che i quantitativi detenuti all'intervento in Irlanda abbiano superato alla fine del 1985 il quantitativo di 70 000 tonnellate preso in considerazione; considerando che, in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3218/85 della Commissione, del 14 novembre 1985, relativo allo smaltimento sul mercato interno da parte dell'organismo d'intervento irlandese di cereali destinati ad essere impiegati negli alimenti per gli animali (4), le autorità irlandesi hanno comunicato alla Commissione i quantitativi di cereali detenuti all'intervento al 6 dicembre 1985; che tali quantitativi ammontano a 110 000 tonnellate di frumento e di orzo; che è pertanto opportuno modificare il quantitativo che dev'essere trasferito dal Regno Unito, nonché la data della presa in consegna da parte dell'organismo d'intervento irlandese dei quantitativi trasferiti, per tener conto del tempo necessario per l'esecuzione del suddetto trasferimento, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2918/85 è così modificato: 1) nel paragrafo 1 i termini « 55 000 tonnellate » sono sostituiti da « 15 000 tonnellate »; 2) nel paragrafo 2 i termini « 1o gennaio 1986 » sono sostituiti da « 1o febbraio 1986 ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 20 gennaio 1986. Per il Consiglio Il Presidente G. BRAKS (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8. (3) GU n. L 280 del 22. 10. 1985, pag. 1. (4) GU n. L 303 del 16. 11. 1985, pag. 40.